Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23983 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 23983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25281/2013 proposto da:

M.M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FUSILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TURCO;

– ricorrente –

V.M.T., S.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI PRISCILLA 116, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CANEPA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA

ZIGANTE, ANDREA ZIGANTE;

– controricorrenti e ric. incidentali –

e contro

V.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza 1. 304/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/04/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la corte d’appello di Trieste con sentenza depositata il 3/4/2013 ha rigettato sia l’appello principale di M.M.G. sia l’appello incidentale dei coniugi S.F. e V.M.T. avverso la sentenza del tribunale di Trieste depositata il 29/7/2009 che:

– ha accertato che il confine tra la p.t. n. (OMISSIS) di proprietà di M.M.G. e la p.t. (OMISSIS) di proprietà dei coniugi S.F. e V.M.T. giace sul piede del muro di sostegno del fondo della sig.a M., come indicato con linea verde in una planimetria in atti, essendo ricompresa nella p.t. n. (OMISSIS) l’area destinata a corte e passaggio;

– ha accertato come esistente servitù di passaggio a favore della p.t. n. (OMISSIS) di proprietà di M.M.G. e a carico della p.t. (OMISSIS) di proprietà dei coniugi S.F. e V.M.T., che ha condannato a far cessare gli ostacoli al passaggio stesso;

la corte d’appello, in ordine all’appello principale proposto da M.M.G. che in prime cure aveva proposto domanda di accertamento del confine e della servitù di passaggio, ha ritenuto che il primo giudice abbia correttamente apprezzato le risultanze della c.t.u., che ha tenuto conto delle risultanze dei titoli succedutisi nel corso di oltre un secolo, come trasfusi in catasto e nel libro fondiario, ciò che non è risultato inficiato dalle deduzioni dell’appellante; in ordine all’appello incidentale, ha ritenuto mancata la prova dell’estinzione per non uso ultraventennale del passaggio, oggetto in primo grado di domanda riconvenzionale di accertamento, essendo invece stata fornita la prova del passaggio quantomeno dalle deposizioni dei testi R. e Ve.;

avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione M.M.G., affidato a tre motivi, cui hanno resistito i coniugi S.F. e V.M.T. con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale su un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

risultino inammissibili i tre motivi del ricorso principale (il primo per “nullità ex artt. 156-201 c.p.c., della relazione del c.t.u…. per violazione del principio del contraddittorio (art. 360 c.p.c. , n. 4)” – p. 8-10 del ricorso, il secondo per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3)” – pp. 10-49 del ricorso, il terzo per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)” – pp. 49-55 del ricorso);

in particolare, quanto al primo mezzo, lamentando la ricorrente violazione del diritto di difesa in quanto in una occasione, avendo avvertito il c.t.p. di doversi recare sui luoghi per un controllo di misure, il c.t.u. officiato in primo grado avrebbe ciò operato accompagnato da ausiliario non autorizzato e trattenendosi a lungo con i coniugi S. – V. ed effettuando dunque una trattazione delle questioni, debba rilevarsi come nel ricorso, pur indicandosi i luoghi documentali ove la relativa eccezione di nullità della c.t.u. sarebbe stata proposta nel corso del giudizio innanzi al tribunale, sia omessa del tutto la menzione del motivo di appello attraverso il quale l’eccezione, disattesa dal tribunale, sia stata coltivata nel secondo grado, non risultando peraltro tale motivo dalla sentenza impugnata e dovendo pertanto ritenersi l’acquiescenza sul punto in base al principio di trasformazione delle ragioni di nullità in motivi di gravame; ciò che, producendo di per sè l’inammissibilità, esime questa corte di legittimità da ulteriori considerazioni e dall’apprezzamento della questione in diritto relativamente al se l’essersi recato il c.t.u. sui luoghi ed avendo discusso con una parte ridondi di per sè in nullità dell’elaborato;

quanto, poi, al secondo mezzo, nella parte in cui esso deduce “contraddittorietà e illogicità della motivazione”, debba rilevarsi (a prescindere dal riferimento in rubrica al solo art. 360 c.p.c., n. 3) come l’inammissibilità discenda dal fatto che, essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo l’11/9/2012, la ricorrente avrebbe dovuto farsi carico del rispetto del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate a partire da detta data (D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012); da ciò consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dovuto indicare per ciascuna censura il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente, il “come” e il “quando” tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014); tale ultima considerazione vale, in particolare, quanto ai passaggi di tale motivo (e del successivo terzo motivo), tesi alla critica fattuale a quanto condiviso dai giudici di merito sulla base delle elaborazioni peritali;

sempre quanto al secondo mezzo, nella parte in cui si deducono violazioni di norme di diritto, debba rilevarsi come le stesse non risultino chiaramente indicate, nè risultino dalla sentenza impugnata considerazioni giuridiche in opposizione rispetto ai principi di diritto indirettamente esposti nel ricorso; invero, attraverso detto motivo, la ricorrente in sostanza contesta l’apprezzamento delle risultanze della c.t.u. da parte della corte di merito in ordine alla confinazione oggetto di lite, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità, essendo limitata la censura ex art. 360c.p.c., comma 1, n. 3), a far emergere vizi di giudizio e non potendosi invece – come nel caso di specie – attraverso detta doglianza dar ingresso ad una revisione di merito della sentenza impugnata (del resto, lo stesso ricorso, p. 10 s., individua quale vizio di legittimità il fatto che le sentenze di merito si sarebbero rifatte alla c.t.u. ritenuta viziata da errori e manipolazioni);

quanto al terzo motivo, esso – pur intitolato come relativo a “omesso esame circa un fatto decisivo” di cui alla nuova formulazione predetta dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – non si faccia carico dei requisiti imposti dalla nuova norma, come dianzi richiamati; piuttosto, esso si concentra sulla asserita “illegittima ricostruzione dei dati di fatto in natura rilevati in loco dal c.t.u.”, rinnovando le critiche di merito relative alla mancata considerazione dei denunciati errori verificatisi nelle trascrizioni lungo due secoli; trattasi, quindi, ancora una volta di censure di merito non ammissibili in sede di legittimità;

risulti parimenti inammissibile l’unìco motivo del ricorso incidentale, per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, e/o… violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3″ (p. 14 del controricorso); con esso infatti i ricorrenti in via incidentale fanno valere i comportamenti della sig.a M. che rivelerebbero il suo non uso del passaggio, l’inattendibilità dei testi valorizzati dai giudici di merito, le risultanze istruttorie recepite in altro contenzioso di segno diversò ritenute irrilevanti dalla corte d’appello e l’inutilità del passaggio; aspetti, questi, tutti di merito, non sottoponibili alla corte di cassazione, e non riconducibili nè all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il;giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, nè alla “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3” invocati dai ricorrenti incidentali (peraltro senza alcuna indicazione dei fatti storici il cui esame sarebbe stato omesso e delle norme di diritto assunte come violate, in riferimento a specifici passaggi della sentenza impugnata);

i ricorsi principale e incidentale debbano in definitiva essere rigettati, compensando5, le spese del giudizio di legittimità per soccombenza reciproca, e ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si debba dar atto del sussistere dei presupposti per il:versamento a cura di parte ricorrente principale e incidentale dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

PQM

 

La corte rigetta i ricorsi principale e incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura di parte ricorrente principale e di parte ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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