Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23982 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 26/09/2019), n.23982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.V.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato CASAGRANDE STUDIO

PERROTTA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO ANZISI,

LUCIANO BOCCARUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.V.N. ha agito nei confronti del Ministero della Giustizia, L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, comma 3 per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa di condizioni detentive inumane cui era stato sottoposto presso il carcere di Larino dal 18.7.2007 al 10.9.2013;

il Ministero della Giustizia ha resistito eccependo la prescrizione e chiedendo, in subordine, di detrarre dal risarcimento eventualmente riconosciuto l’importo della pena pecuniaria comminata al D.V.;

il Tribunale di Napoli (davanti al quale la causa è stata riassunta a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) ha ritenuto operante il termine di prescrizione quinquennale, dichiarando che il ricorso poteva essere esaminato soltanto in relazione al quinquennio anteriore al deposito del ricorso (avvenuto il 23.12.2014); ciò premesso, ha affermato che “le doglianze sollevate dal ricorrente non consentono, alla luce dei dati (non contestati) forniti dall’amministrazione carceraria, di configurare un effettivo disagio superiore all’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione”; ha rilevato, in particolare, che il limite di 3 mq -individuato dalla giurisprudenza della CEDU quale spazio minimo vitale – deve essere considerato (sulla base della stessa giurisprudenza) “nel contesto del regime applicabile”, dato che “la libertà di movimento concessa ai detenuti in una struttura e il libero accesso alla luce naturale e all’aria costituiscono una compensazione sufficiente alla scarsa assegnazione di spazio al condannato”; ha concluso che, poichè al D.V. erano state consentite l’iscrizione ad un percorso scolastico (con conseguimento del diploma nell’anno 2011) e, successivamente, la frequentazione del laboratorio di restauro (per 6 e mezza giornaliere), “le condizioni ambientali inumane dedotte in ricorso risulta(va)no adeguatamente compensate dal complessivo sistema organizzativo carcerario”; ha pertanto rigettato il ricorso, con compensazione delle spese;

avverso tale decreto ha proposto ricorso straordinario per cassazione il D.V., affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria; ha resistito il Ministero della Giustizia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo (“violazione della L. n. 354 del 1973, art. 35 ter nonchè art. 1243 c.c., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), il ricorrente rileva che il termine prescrizionale applicabile è quello decennale e assume che, poichè “la domanda è stata proposta in data 11.12.2014 (…) il diritto azionato non è prescritto in riferimento alla detenzione presso la casa circondariale di Larino”; sotto altro profilo, sostiene che “il Giudice non ha correttamente interpretato le informazioni pervenute dalla Casa Circondariale di Larino” e contesta che le condizioni ambientali indicate in ricorso fossero state “adeguatamente compensate con il complessivo sistema organizzativo carcerario”, considerato anche “quanto previsto dall’art. 15 dell’Ordinamento Penitenziario in merito al trattamento del detenuto affinchè partecipi attivamente al processo di rieducazione e reinserimento nella vita sociale”, tanto più che la partecipazione al laboratorio di restauro era avvenuta esclusivamente in orario pomeridiano e saltuariamente;

il motivo è fondato in ordine al primo profilo e inammissibile in relazione al resto;

l’affermazione del Tribunale circa l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione è erronea a fronte del principio -espresso da Cass., S.U. n. 11018/2018- secondo cui “il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1 conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria”; ne consegue che, non essendo maturata la prescrizione decennale in riferimento ad alcuna frazione del periodo di detenzione presso il carcere di Larino (iniziata il 18.7.2007), il ricorso avrebbe dovuto essere esaminato anche il relazione al periodo eccedente il quinquennio esaminato dal Tribunale (che l’ha fatto decorrere, a ritroso, dal 23.12.2014);

il motivo è – come detto – inammissibile in relazione al resto, in quanto:

le censure relative allo spazio minimo sono svolte in modo generico e contraddittorio: il ricorrente dà conto dell’indicazione -da parte della struttura carceraria- di una superficie netta di 10 mq per tre detenuti e assume di avere contestato tale dato, ma (violando la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6) non fornisce elementi sufficientemente specifici al riguardo (tanto più necessari a fronte dell’affermazione del Tribunale circa la mancata contestazione dei dati provenienti dal carcere); per di più, afferma contraddittoriamente che lo spazio vivibile era ridotto a mq. 6,32 diviso fra tre detenuti e, subito dopo, che “nel caso che ci occupa” il detenuto aveva “a disposizione uno spazio tra i 3 e i 4 mq.”;

neppure risulta adeguatamente censurata l’affermazione circa la valenza compensativa delle attività organizzate all’interno della struttura cui il D.V. aveva partecipato, dato che il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la possibilità di compensazione pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12955/2018 e Cass. n. 4096/2018)- e a dedurre elementi di fatto (rispetto ai quali non indica se e come siano stati acquisiti al giudizio) che sono volti ad incidere sull’apprezzamento di merito svolto dal Tribunale, cosicchè la censura si risolve nella sollecitazione a una non consentita nuova valutazione di tali elementi in sede di legittimità;

il ricorso va dunque accolto soltanto in relazione al profilo attinente alla prescrizione e la sentenza va cassata in relazione, con rinvio al Tribunale – in persona di altro magistrato – perchè valuti la domanda anche in riferimento al periodo compreso fra il 18.7.2007 e il 23.12.2009;

il Giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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