Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23982 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23982 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 23942-2012 proposto da:
SAMET SRL 02147880344 in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS
AVVOCATI, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE,
rappresentata e difesa dagli avvocati BERETTA STEFANO,
ARTONI GIAN CARLO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ICI – INERTI CENTRO ITALIA SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 100/2012 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 19.1.2012, depositata il 13/03/2012;

Data pubblicazione: 22/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

FRESA.

Ric. 2012 n. 23942 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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65) R. G. n. 23942/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (Corte d’Appello Perugia, 13/03/2012) ha, per
quanto qui rileva rigettato l’appello proposto da Samet Sri avverso la
sentenza del Tribunale di Perugia che aveva respinto l’opposizione a decreto

S.r.l. il pagamento del compenso per lo smaltimento di rifiuti nelle proprie
discariche – alla luce del contratto tra loro stipulato e con il quale alla Samet
era stata riconosciuta esclusiva commerciale, impegnandosi Ici a ricevere i
carichi di rifiuti, provenienti da terzi, secondo le indicazioni fornite dalla
prima con prospetti di lavoro settimanali — e respingendo l’opposizione di
Samet, che dedusse la violazione del vincolo di esclusiva da parte dell’Ici,
avendo questi accettato conferimenti da terzi e affermando che la clausola di
esclusiva doveva essere interpretata restrittivamente, riferendola, cioè, ai
soli produttori di rifiuti che fossero stati proposti da Samet ed accettati da Ici
e che delle offerte telefoniche di conferimento provenienti da Samet non vi
era prova. La Corte d’Appello di Perugia, condividendo l’assunto del
Tribunale, affermava che, dal deposito dei registri di carico e scarico
dell’Ici, risultasse che la Samet potè avvedersi del conferimento dei rifiuti
eseguito senza la sua intermediazione; che l’obbligo di segnalazione
riguardasse solo i clienti già proposti da Samet; che la presenza di
conferimenti fraudolenti non fossero in alcun modo provati.
2. — Ricorre per Cassazione la Samet, con quattro motivi di ricorso; gli
intimati non hanno svolto attività difensiva. Le censure dedotte dalla
ricorrente sono:
2.1 — Violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica
contrattuale di cui agli arti. 1362 e segg. e 1375 c.c.; motivazione
contraddittoria e carente su un fatto decisivo per il giudizio (360, nn. 3 e 5
c.p.c.), per avere i giudici di merito errato nell’interpretazione della scrittura
privata del 15 ottobre 2003, nonostante l’inequivocità dei termini usati dalle
parti in relazione a tutti gli aspetti dell’accordo, alla luce dei fatti e dei

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ingiuntivo promosso dalla Ici Inerti Centro Italia, per ottenere dalla Samet

documenti che non avrebbero consentito di interpretare come conforme alle
stesse regole il comportamento della ‘ci;
2.2 — Ulteriore violazione, sotto altro profilo, delle stesse norme e degli
stessi principii; violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c.;
omessa o insufficiente motivazione su un altro fatto decisivo (art. 360, nn. 3
e 5 c.p.c.), in quanto la Corte d’Appello non avrebbe motivato sulla
temporanea impossibilità sopravvenuta, invocata dalla Ici, e avrebbe

addebitabile la sospensione unilaterale della esecuzione del contratto;
2.3 — Omessa motivazione su un altro punto decisivo — violazione e falsa
applicazione, in relazione all’art. 115 c.p.c., dell’art. 210 c.p.c. e, per
omessa applicazione, dell’art. 116 c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), in quanto
i giudici di secondo grado non avrebbero motivato le ragioni
dell’apprezzamento dei documenti esibiti, dai quali si sarebbe dovuto
dedurre che la Ici aveva trattato direttamente con numerose imprese
industriali (in violazione dell’accordo); la incompletezza dei documenti
esibiti dalla Ici, quindi, avrebbe dovuto essere valutata agli effetti di cui
all’art. 116 c.p.c., costituendo un’ ammissione della verità contraria;
2.4 — Violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. anche in
relazione al contenuto dei precedenti motivi di ricorso; nullità della sentenza
per omessa motivazione, violazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 5
c.p.c.), in quanto dalla lettura della sentenza non emergerebbero né i fatti
rilevanti nè le ragioni del convincimento del Collegio giudicante, dato che
nemmeno il richiamo, sul punto, della decisione di primo grado
consentirebbe di individuarne il percorso argomentativo.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Tutti i motivi dedotti dalla
società ricorrente — che possino essere trattati congiuntamente data l’intima
connessione — implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito,
risultando formulati senza tenere conto del consolidato orientamento di
questa S.C. secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai
giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato
ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al
giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05;
15693/04).
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ritenuto non pertinente accertare se, in ipotesi, a questa fosse legittimamente

Del resto, va ribadito, specie quanto al terzo ed al quarto motivo, che i
vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del
merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare

previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/08; nonché Cass. n. 26886 /08 e 21062/09, in motivazione). L’esame
dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il
giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di
altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite
che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione;
12362/06).
Inoltre,

specialmente

quanto

ai

primi

due

motivi,

l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento
della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al
giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto
per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole
ermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede di
legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal
giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una
diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati
(Cass. n. 7500/2007; 27168/2006).
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice
di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o
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prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente

la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;
sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto
l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di
legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 24539/2009).
Del resto, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole
contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza

legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la
fondatezza della censura (Cass. 2560/2007).
La sentenza impugnata, con congrua e corretta motivazione, ha osservato
che, dal deposito dei registri di carico e scarico dell’Ici, era confermato
l’assunto del Tribunale per cui la Samet, attraverso l’esame
puntigliosamente eseguito dal suo rappresentante De Vecchi, potè avvedersi
del conferimento dei rifiuti eseguito senza la sua intermediazione, tant’è che
la stessa Samet, nella propria comparsa conclusionale aveva posto in rilievo
che dai registri risultassero tali conferimenti. Così ha condiviso la tesi dei
giudici di primo grado, secondo cui l’interpretazione restrittiva della
clausola di esclusiva fosse l’unica coerente con il comportamento delle
parti nel corso dell’esecuzione del contratto. Inoltre, ha affermato che
doveva ritenersi che l’obbligo di segnalazione riguardasse solo i clienti già
proposti da Samet e che, comunque, dall’ostensione al De Vecchi del
registro di carico e scarico, Samet aveva piena contezza dei conferimenti,
rendendo superflua qualunque altra segnalazione da parte di lei. Ha
concluso rilevando che la presenza di conferimenti fraudolenti non fosse in
alcun modo provata e che la Samet, in merito all’ulteriore inadempimento
ascritto all’Ici, consistito nel rifiutare i conferimenti proposti
telefonicamente, senza la predisposizione di un piano di conferimento
settimanale scritto, “nulla concretamente deduce e oblia totalmente il rilievo
del Tribunale circa la mancanza di prova delle offerte telefoniche”.
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
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del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di

La parte ricorrente ha presentato memoria riproponendo le argomentazioni
di cui al ricorso. Le osservazioni addotte con la memoria non inficiano i
motivi in fatto e in diritto che sono a base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente

nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa
sede;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Presidente

infondato;

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