Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23981 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23981 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 23902-2012 proposto da:
SPECIALE VALENTINA(SPLVNT83L47E041S)in qualità di titolare
della ditta individuale Speciale Arredamenti, elettivamente domiciliata
in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avv. PICCOLO ANTONIO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;

– ricorrente contro
FIDITALIA SPA in persona del procuratore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94 -int. 8, presso lo studio
dell’avvocato FIORE GIOVANNA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO VERTICALE, giusta mandato speciale a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/10/2013

avverso la sentenza n. 938/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 15.2.2012, depositata il 13/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 23902 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Giovanna Fiore che si riporta

64) R. G. n. 23902/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’Appello Milano 13/03/2012, non
notificata), rigettando l’appello proposto dall’odierna ricorrente,
riconosceva l’inadempimento, da parte di quest’ultima, degli obblighi

a restituire a favore della Fiditalia S.p.a. la somma di euro 329.400,00,
erogata da quest’ultima a terzi soggetti, quali acquirenti della ditta Speciale
Arredamenti. Secondo i Giudici territoriali, era provato l’inadempimento
della Speciale, restando inadempiuto l’obbligo, contrattualmente assunto, di
accertare l’identità personale dei propri clienti richiedenti il finanziamento
messo a disposizione dalla società finanziaria. A fondamento della
restituzione, osservava che era lo stesso regolamento negoziale, a prevedere
all’art. 6, l’obbligo per la Speciale di restituire l’anticipazione creditizia
ricevuta, nell’ipotesi in cui la documentazione allegata riportava dati falsi o
alterati.
2. Ricorre per cassazione Valentina Speciale, quale titolare della ditta
individuale Speciale Arredamenti sulla base di quattro motivi di ricorso;
resiste con controricorso Fiditalia S.p.A..
3. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta: “Violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione
agli artt. 1176, 1218, 1223”. La Corte territoriale avrebbe ritenuto
inadempiente l’odierna ricorrente in assenza di adeguati elementi probatori.
In particolare, quest’ultima avrebbe correttamente adempiuto gli obblighi
scaturenti dall’art. 2 del contratto in esame, vale a dire l’obbligo: di
accertare l’identità del richiedente il finanziamento; di effettuare il controllo
della firma autografa; di procedere all’acquisizione di un valido documento
d’identità e del numero del codice fiscale. I Giudici d’appello, quindi,
erroneamente avrebbero attribuito alla Speciale una forma di responsabilità
oggettiva per il fatto del terzo e applicato l’art. 6 del contratto in questione
in assenza del dato soggettivo della colpa. – Con il secondo motivo, lamenta
“violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.
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contrattualmente assunti con l’odierno intimato. Veniva pertanto condannata

3 c.p.c. in relazione all’art. 1227 “. I Giudici territoriali non avrebbero
applicato la norma pretesa violata, pur sussistendone la possibilità: la
Fiditalia, prima dell’erogazione del finanziamento, avrebbe potuto
procedere a controlli in merito alla veridicità della documentazione fornita.
Operando la società finanziaria sul mercato mobiliare, sicuramente era
dotata di una professionalità adeguata, a differenza della Speciale, in merito
al controllo della correttezza della documentazione. — Con il terzo motivo,

dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2041 c.c.”. La sentenza di primo
grado, nell’accogliere la domanda della Fiditalia, si sarebbe basata sulla
fattispecie di cui all’art. 2041 c.c.. I Giudici di prime cure, con
ragionamento confermato dai Giudici d’appello, non avrebbero considerato
la natura residuale dell’azione di arricchimento senza causa. — Con il quarto
motivo, lamenta: “omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”. La Corte territoriale non avrebbe
tenuto conto della mancanza della concreta prova della falsificazione e/o
alterazione dei documenti giustificanti i finanziamenti, posta a base della
responsabilità della Speciale ex. art. 6 del contratto in lite.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio in tutte le sue articolazioni.
4.1 — Quanto al primo motivo di ricorso, è opportuno premettere che,
secondo la giurisprudenza di questa S. C., l’interpretazione della volontà
delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi
clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere
discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove
non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non
sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire
sulla logicità, congruità e completezza della motivazione (Cass. n.
2560/2007).
La Corte territoriale ha, in primo luogo, correttamente accertato gli
obblighi incombenti su ciascuna delle parti. In secondo luogo, valutandone
l’adempimento, ha accertato, ai sensi dell’art. 2 del contratto,
l’inadempimento della Speciale, e conseguentemente l’ha dichiarata tenuta a
restituire le somme anticipate dalla finanziaria secondo le previsioni dell’art.
6 del medesimo contratto. I Giudici territoriali si sono limitati, quindi, con
argomentazioni condivisibili e immuni dai lamentati vizi, alla ricostruzione
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lamenta: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi

dell’assetto contrattuale ed alla verifica del corretto adempimento delle
obbligazioni su ciascuna parte gravanti. E’ stato, pertanto, correttamente
accertato che era onere della Speciale adottare le cautele necessarie al fine di
verificare la documentazione sottoposta dai clienti ai fini del controllo della
loro identità in sede di sottoscrizione dei finanziamenti.
4.2 — Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per novità della censura,
essendo fonnulata per la prima volta in questa sede, non risultando la

Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa S. C., ove una
determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non
risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che
proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare
una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito,
ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,
onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità
di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa
(20518/2008).
4.3 — Anche il terzo motivo di ricorso non coglie nel segno. Il presunto vizio
lamentato dalla ricorrente non trova riscontro nella sentenza impugnata. È
evidente che, tanto la sentenza di primo grado, quanto quella d’appello,
hanno accolto la domanda di Fiditalia sulla base delle pattuizioni
contrattuali intervenute tra le parti. Entrambe, hanno proceduto alla
ricostruzione dell’assetto negoziale tra le parti e accertato gli inadempimenti
della Speciale. Né il giudice di prime cure, né quello d’appello, si sono
pronunciati sulla fattispecie, come sostenuto dalla ricorrente, ai sensi
dell’art. 2041 c.c. e in disprezzo della natura residuale di tale azione.
4.4 — Anche il quarto motivo di ricorso non coglie nel segno, limitandosi la
ricorrente a censurare apprúzamenti riservati al prudente apprezzamento
del Giudice di merito. La Corte territoriale, con motivazione immune dai
lamentati vizi, ha ritenuto provata l’inesistenza di ventiquattro soggetti
richiedenti il finanziamento sulla base delle visure dell’Agenzia delle
Entrate e dei certificati anagrafici negativi rilasciati dai rispettivi asseriti
Comuni di nascita. Pertanto la ricorrente, lungi dal prospettare le ragioni che
renderebbero la motivazione inidonea a sorreggere la decisione impugnata,
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relativa questione in alcun modo trattata nella sentenza gravata.

prospetta un proprio convincimento su una valutazione affidata al giudice di
merito.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La ricorrente ha presentato memoria, illustrando e riproponendo le
argomentazioni di cui al ricorso.

ricorso.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, considerando
che le osservazioni di cui alla memoria di parte ricorrente, non inficiano i
motivi in fatto e in diritto che sono alla base della relazione stessa;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 6300,00=, di cui Euro 6100,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il President

La parte controricorrente ha presentato memoria insistendo per il rigetto del

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