Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23981 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.12/10/2017),  n. 23981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23215/2014 R.G. proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Mariagrazia

CARUSO, con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO, in persona del Commissario Straordinario

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia ROMANO e

dall’Avv. Matteo FRENI, con domicilio eletto presso il loro

indirizzo di posta elettronica certificata;

– controricorrente –

e contro

S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1106/2014,

depositata in data 23.7.2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26.4.2017 dal

Consigliere Relatore Dott. Francesco CORTESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– con citazione notificata il 13.2.2006, S.M. convenne M.G. innanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, chiedendo pronunziarsi la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare reso fra le parti il 20.10.2000 e la condanna del convenuto alla restituzione del doppio della caparra ricevuta ed al risarcimento del maggior danno;

– a sostegno della domanda espose: che il M., promittente alienante, aveva rappresentato in contratto che l’immobile presentava infiltrazioni d’acqua causate dalla cattiva pendenza della strada pubblica ove si trovava e che era stato fatto oggetto di “accorgimenti precari” in attesa che il Comune di Tremestieri Etneo provvedesse alla sistemazione della strada, questione per la quale pendeva lite innanzi al tribunale di Catania; che pertanto la stipula del definitivo era stata prevista entro i tre mesi successivi alla definizione di tale giudizio; che il 10.11.2004 il M. le aveva comunicato l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza; che, trascorsi tre mesi, essa aveva diffidato ad adempiere il M., il quale tuttavia si era limitato a rilevare che il Comune non aveva provveduto alla riparazione della strada;

– il M. si costituì chiedendo il rigetto della domanda, poichè il giudizio si era concluso con sentenza di rigetto della domanda di condanna del Comune di Tremestieri Etneo alla riparazione della strada; in subordine chiese di essere mallevato da tale ultimo, che contestualmente chiamò in causa;

– il Comune di Tremestieri Etneo, costituitosi, chiese il rigetto della domanda;

– con sentenza n. 45/2009 il tribunale accolse la domanda condannando il M. al pagamento del doppio della caparra ricevuta;

– M.G. appellò la sentenza; costituitisi i contraddittori, la Corte d’Appello di Catania rigettò il gravame;

– i giudici d’appello rilevarono che il preliminare prevedeva l’obbligo di concludere il definitivo entro tre mesi dalla definizione del giudizio di responsabilità per danni promosso dal M. nei confronti del Comune di Tremestieri Etneo, a prescindere dal relativo esito e senza che l’effettivo intervento emendativo dell’ente locale potesse considerarsi condizione per la stipula, e ciò avuto riguardo tanto alla lettera del contratto, quanto al comportamento delle parti successivo alla sua conclusione; ritenne inoltre che non sussistessero i presupposti per la condanna dell’ente locale a tenere indenne il M. dalle conseguenze dell’inadempimento, giacchè da questi soltanto era dipesa la mancata stipula del definitivo; ridusse, infine, l’importo liquidato dal tribunale in quanto viziato da errore di calcolo;

– avverso tale sentenza M.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; il Comune di Tremestieri Etneo ha depositato controricorso mentre la restante intimata non ha svolto difese; lo stesso Comune ha poi depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., dolendosi dell’interpretazione del contratto offerta dalla corte d’appello; sostiene infatti che in base al tenore del contratto ed al successivo comportamento delle parti, nonchè al criterio di interpretazione secondo buona fede, le parti avevano inteso procedere alla vendita di un bene esente da vizi, condizionando così l’efficacia del contratto alla realizzazione dell’intervento emendativo da parte del Comune;

– il motivo è inammissibile, risolvendosi in una contestazione del risultato ermeneutico cui è pervenuta la corte d’appello mediante diversa valutazione di elementi di fatto da quest’ultima già esaminati, in termini non consentiti in questa sede (cfr. fra le altre Cass. civ., 26.5.2016, n. 10891; Cass. civ., 30.4.2010, n. 10554);

– con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2909,2043 c.c. e art. 342 c.p.c., assumendo che con il rigetto della domanda di malleva la corte d’appello avrebbe violato il giudicato formatosi all’esito del giudizio da lui promosso nei confronti del Comune di Tremestieri Etneo, ove era stata accertata la responsabilità di quest’ultimo per i danni da infiltrazione subiti dall’immobile, sia pur con esclusione di ogni condanna ad un facere, non consentita nei confronti di una pubblica amministrazione;

– il motivo non coglie la ratio decidendi; l’inadempimento che ha dato origine alla pretesa risolutoria è infatti consistito nel rifiuto a procedere alla stipula del definitivo cui la Silvestro intendeva addivenire pur in presenza delle infiltrazioni; ed in relazione a tale condotta, correttamente la sentenza d’appello ha ritenuto del tutto ininfluente il comportamento dell’ente locale, a prescindere dalla sua responsabilità per i danni all’immobile;

– con il terzo motivo il ricorrente deduce infine violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla condanna alle spese disposta dalla corte d’appello pur in presenza di pronunzia a lui favorevole sull’ammontare della condanna pecuniaria;

– il motivo è inammissibile; nella presente fase di legittimità, infatti, non è consentito sul punto alcun sindacato ove non risulti violato il criterio di soccombenza, secondo cui non può essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa nel giudizio;

tale fattispecie, tuttavia, qui non ricorre, attesa la prevalente soccombenza in appello del M. il cui gravame fu rigettato pressochè per intero, eccezion fatta che per la denunzia di errore materiale nella quantificazione della caparra;

Ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme statuizione sulle spese in relazione al controricorrente Comune di Tremestieri Etneo; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Tremestieri Etneo, dell’importo di Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per compenso, oltre alle spese generali in misura del 15% sul compenso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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