Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23980 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23980 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14527-2012 proposto da:
NICOMEDE GIOVANNI (NCMGNN51A02F220I) MONTAGNA
GRAZIA ( MNTGZL52T63H792J) NICODEME MONIA
(NCMMN070P56C933D )in proprio e nella loro qualità di eredi di
Nicomede William elettivamente domiciliati in ROMA, presso la
,

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv.
FORGIONE MARIA CRISTINA, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro
ZURICH INSURANCE PUBBLIC LIMITED COMPANY in
persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, che

Data pubblicazione: 22/10/2013

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GELPI VITTORIO,
giusta procura alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

– intimato avverso la sentenza n. 3569/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 20.11.07, depositata il 22/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2012 n. 14527 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

RAMAJ REDI;

16) R. G. n. 14527/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Milano, 22/12/2011, non
notificata), confermava, per quanto qui rileva, la pronuncia del Giudice di
primo grado, che aveva ritenuto provata la transazione tra le parti oggi in

Nel rigettare l’appello, la Corte territoriale osservava che nelle due
quietanze, da esse sottoscritte e controfirmate dal legale che li assisteva, il
contenuto omnicomprensivo degli accordi transattivi raggiunti veniva
evidenziato con espressioni inequivocabili: “le somme versate dalla
compagnia assicuratrice venivano indicate come accettate a tacitazione
totale e definitiva di ogni e qualsiasi pretesa comunque riconducibile al
sinistro … ed inoltre i firmatari dichiaravano di non avere più nulla a
pretendere … per tutti i titoli di danno e spese di ogni natura … e di
rinunciare a proporre o proseguire … ogni azione civile e/o penale,
rilasciando con la presente ampia e definitiva quietanza liberatoria, con
un’unica limitazione, riportata sotto la dicitura “clausole particolari”, avente
ad oggetto la riserva di discutere, a parte, il solo danno biologico iure
proprio, se e in quanto dovuto”.
2. — Ricorrono per Cassazione Giovanni e Monia Nicomede e Grazie
Montagna, in proprio e nella loro qualità di eredi di William Nicomede, con
due motivi di ricorso; resiste con controricorso Zurich Insurance Plc.
3. – Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione
all’art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
1324, 1362, 2729, 2730 c.c., 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente,
erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia quale la liquidazione del danno biologico iure successionis e
del danno patrimoniale. La Corte territoriale, a giudizio dei ricorrenti,
avrebbe erroneamente interpretato la loro sottoscrizione in calce alla
quietanza, non tenendo conto della circostanza che “affinché una quietanza
a saldo rilasciata da un soggetto e accompagnata dalla rinuncia a maggiori e
diverse somme possa essere considerata vincolante per le parti, è necessario
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contrasto, in merito al risarcimento dei danni scaturenti da sinistro stradale.

che essa si riferisca non a crediti solo in astratto ipotizzati, bensì a diritti
determinati o determinabili, con il cosciente intento di abdicarvi o di
transigere”. Le enunciazioni riportate nella quietanza, sarebbero
normalmente assimilabili a clausole di stile, di per sé non sufficienti a
comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva
dell’interessato. Applicando tali regole al caso di causa, dovrebbe escludersi
valore negoziale alla quietanza sottoscritta, poiché riguardante

conseguenza, Zurigo Assicurazioni, non avrebbe potuto pretendere di
attribuire alla dichiarazione valore di una volontà abdicativa all’esercizio di
futuri diritti di credito, evincendosi dalla quietanza stessa che non vi fu
alcuna rinuncia al danno biologico e/o patrimoniale, ma al contrario, le
somme corrisposte furono accettate solo a titolo di acconto. — Con il
secondo motivo, lamentano, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., nonché omessa,
insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia, quale il danno morale iure proprio. In particolare, i
ricorrenti, contestano che dalle argomentazioni dei Giudici di merito, non
sarebbe possibile cogliere le ragioni per cui questi hanno ritenuto di non
provvedere alla liquidazione di detto danno.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — Quanto al primo motivo, i ricorrenti si limitano a censurare in questa
sede l’interpretazione dell’accordo transattivo e della quietanza,
adeguatamente fornito dal giudice di merito. Deve in primo luogo
evidenziarsi che, nel motivo in esame, non risulta soddisfatto il requisito di
cui all’art. 366 c. 1 n. 6 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
quando si censura l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte
del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, il
ricorrente ha l’onere di trascriverle integralmente perché al giudice di
legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la
fondatezza della censura (Cass. n. 2560/2007). Senza considerare che, in
tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in
relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto, affidata
al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di
motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di
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genericamente una serie di possibili diritti in astratta nascenti dal sinistro. Di

interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (Cass.
n. 17168/2012; n. 17717/2011). La Corte territoriale, ha invece,
correttamente desunto dalla documentazione in atti, il raggiungimento di un
accordo transattivo tra le parti, individuandone l’ampiezza e dando
congruamente e correttamente atto in motivazione del proprio
convincimento. Né può essere indizio decisivo inficiante tale ricostruzione,
la circostanza, pur indicata nel ricorso, secondo cui le enunciazioni

come tali inidonee a dimostrare una loro volontà dispositiva. Al riguardo,
giova richiamare l’orientamento di questa S. C. secondo cui in tema di
interpretazione dell’accordo negoziale, le clausole di stile sono costituite
soltanto da quelle espressioni generiche, frequentemente contenute nei
contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e
indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale,
mentre non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto
contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere
dalle parti (Cass. n. 19876/2011). Applicando tale principio al caso di
specie, le “espressioni inequivocabili” con cui le parti in causa
raggiungevano l’accordo transattivo, con espressa riserva del solo danno
biologico iure proprio se dovuto, inducono a condividere l’operato del
Giudice del merito.
4.2 — Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente privo di pregio. I
ricorrenti, pur lamentando violazione dell’art. 2059 c.c., si limitano in realtà
ad esporre proprie teorie in merito al nesso tra danno biologico e danno
morale, astenendosi, come richiesto — invece – dalla giurisprudenza di
questa Corte, per il vizio dedotto, dall’individuare le parti della sentenza
gravata in contrasto con la norma regolatrice della fattispecie o con
l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità (tra le
tante Cass. n. 3010/2012; n. 16132/2005). Quanto al dedotto vizio
motivazionale, non vengono specificati errori logici, ma semplicemente
criticati accertamenti di fatto e valutazioni di merito. La sentenza impugnata
ha, invece, congruamente spiegato le ragioni della mancata liquidazione del
danno morale, poiché anch’esso ricompreso nell’intervenuto accordo
transattivo, non potendosi ricondurre tale danno alla categoria del danno
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contenute nella quietanza, possono essere assimilate a “clausole di stile”,

biologico, unica esclusa dal predetto accordo, come invece sostenuto dai
ricorrenti.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:

condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
del presente giudizio, che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Presidente

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha

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