Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23980 del 16/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 16/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 16/11/2011), n.23980
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15838-2007 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
CARRARESI 23, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MASSIMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SAVARESE SILVIO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
CLINIC CENTER S.P.A.;
– intimata –
sul ricorso 18825-2007 proposto da:
CLINIC CENTER S.P.A, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA
861 PIANO INT. 5, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ICOLARI UMBERTO,
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
S.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 533/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 14/06/2006 r.g.n. 45844/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l’Avvocato SILVIO SAVARESE;5
Udito l’Avvocato MARTIRE ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi.
Fatto
LA CORTE
nella composizione di cui al verbale d’udienza del 20.10.2001;
rilevato che nella precedente fase di merito è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, determinando così una situazione di litisconsorzio necessario ed.
processuale e di inscindibilità delle cause, con la necessità che venga integrato il contraddittorio nei confronti dell’Istituto previdenziale anche in questa sede di legittimità;
visti gli artt. 331 e 375 c.p.c..
P.Q.M.
dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS con termine al ricorrente per la notifica del ricorso, del controricorso e del presente provvedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011