Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2398 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2398 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 290 – 2015 R.G. proposto da:
NASCIMBENI AUTO s.r.l. – c.f./p.i.v.a. 03367190174 – (già “L’Automobile s.n.c.

di Spelta Anna”),

in persona del legale rappresentante

pro tempore,

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato
Rosario Trillocco ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Milizie, n. 9,
presso lo studio dell’avvocato Giorgia Marsicano.
RICORRENTE
contro
AGENZIA delle ENTRATE – c.f. 06363391001 – in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 2288 dei 31.3/5.5.2014 della commissione tributaria
regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia,

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Data pubblicazione: 31/01/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso con ogni conseguente provvedimento,

Con avviso di accertamento n. T9H02A300597/2011 l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia contestava alla “Nascimbeni Auto” s.r.I., per
l’anno d’imposta 2005, la soggettiva inesistenza di operazioni relative all’acquisto
di autovetture per un importo complessivo di euro 653.500,67;
conseguentemente reputava ai fini della determinazione del reddito d’impresa
per imposte dirette ed i.r.a.p. indeducibili i costi per l’acquisto delle autovetture e
indetraibile l’i.v.a. afferente agli stessi acquisti e pari ad euro 130.700,00.
Avverso il suindicato avviso di accertamento la “Nascimbeni Auto” s.r.l. ed i
soci Anna Spelta e Moreno Treccani proponevano separati ricorsi alla
commissione tributaria provinciale di Brescia.
Deducevano, tra l’altro, che la prospettazione dell’amministrazione finanziaria
era basata su mere congetture.
Resisteva l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia.
Con sentenza n. 58/06/12 depositata 1’8.5.2012 l’adita c.t.p. accoglieva i
ricorsi all’uopo riuniti e condannava l’amministrazione alle spese.
Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia.
Resistevano la “Nascimbeni Auto” s.r.I., Anna Spelta e Moreno Treccani.
Con sentenza n. 2288 dei 31.3/5.5.2014 la commissione tributaria regionale
della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva parzialmente l’appello
ed in parziale riforma della gravata sentenza accoglieva gli originari ricorsi solo e

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

limitatamente alla deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi per l’acquisto
delle autovetture; compensava integralmente le spese.
Evidenziava la c.t.r. – per quel che rileva in questa sede – che risultava “la
carenza di prove, poste in capo alla parte contribuente, circa la soggettività delle
imprese (società) fornitrici, motivo per il quale l’i.v.a sulle compravendite

Avverso tale sentenza la “Nascimbeni Auto” s.r.l. ha proposto ricorso; ne ha
chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione
in ordine alle spese.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione
all’udienza di discussione.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5,
cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo.
Deduce che la c.t.r. ha omesso l’esame delle argomentazioni addotte onde
dimostrare che per nulla era consapevole della “natura di cartiere delle società
fornitrici” (così ricorso, pag. 9).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ..
Deduce che le presunzioni utilizzabili ai fini della rettifica del reddito
imponibile, mercé le quali l’amministrazione finanziaria ha da assolvere l’onere su
di essa incombente, devono essere gravi, precise e concordanti.
Si premette che Anna Spelta e Moreno Treccani hanno veste, quanto meno, di
litisconsorti “processuali”. Al contempo, che il ricorso a questa Corte di legittimità
non risulta a costoro notificato.

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commerciali è indetraibile” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Tuttavia in dipendenza dell’inevitabile rigetto – siccome si dirà – del ricorso a
questo Giudice del diritto ben può prescindersi dalla necessità dell’adozione dei
provvedimenti di cui all’art. 331 cod. proc. civ. ai fini dell’integrazione del
contraddittorio (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione
del termine ex art. 331 cod. proc. civ., in forza del principio della ragionevole

facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del
tutto ininfluente sull’esito del procedimento).
I motivi di ricorso sono strettamente connessi.
Il che ne giustifica l’esame contestuale.
Ambedue i motivi sono comunque destituiti di fondamento.
Ed invero l’iter motivazionale che sorregge il dictum della c.t.r. risulta – in
parte qua agitur – in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed
assolutamente congruo ed esaustivo.
Con precipuo riferimento al secondo motivo si evidenzia che, in ipotesi di
fatturazione per operazione soggettivamente inesistente risolventesi nella diretta
acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso
fattura e percepito l’i.v.a. in rivalsa, la prova che la prestazione non è stata
effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito di dotazione personale e
strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce, di per sé, idoneo
elemento sintomatico dell’assenza di “buona fede” del contribuente, poiché
l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante – cessionario o
committente) induce ragionevolmente ad escluderne l’ignoranza incolpevole circa
l’avvenuto versamento dell’i.v.a. a soggetto non legittimato alla rivalsa, né
assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta; con l’effetto che, in tal caso,
sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il

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durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima

fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri,
altrimenti dovendosi negare il diritto alla detrazione dell’i.v.a. versata (cfr. Cass.

13.3.2013, n. 6229; Cass. 21.4.2017, n. 10120, secondo cui, in tema di evasione
dell’i.v.a. a mezzo di “frodi carosello”, quando l’operazione soggettivamente
inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla

cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria,
sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione
sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato
all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che
l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla
prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente – cessionario fornire la prova
contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce,
ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona
interposta).
Con precipuo riferimento al primo motivo si evidenzia che il controllo di
logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,
non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che
ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione
esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di
fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla
funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; che, di
conseguenza, risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni
possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito
attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr.

Cass. (ord.) 28.3.2012, n. 5024; Cass. (ord.) 7.1.2014, n. 91).
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interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il

Ebbene è innegabile che la ricorrente ambisca a conseguire una nuova e
diversa valutazione delle risultanze di causa: “nell’impugnata sentenza manca
qualsiasi valutazione delle argomentazioni (…) poste a sostegno della
inconsapevolezza della frode da parte del cessionario e tanto più della sua
partecipazione alla frode stessa” (così ricorso, pag. 10); la c.t.r. ha “omesso

L’Agenzia delle Entrate di fatto non ha svolto difese.
Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in
ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato notificato in data 18.12.2014.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.r.l.
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r.

30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, “Nascimbeni Auto” s.r.I., dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi
dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sez. civ. – Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2017.

qualsiasi valutazione su fatti o elementi (…)” (così ricorso, pag. 11).

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