Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2398 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 01/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11598-2011 proposto da:

D.G.R., D.T.A., S.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACCHINI 7, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO POLESE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PIETRO LOLLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 23/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2018 dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Lucera, a seguito di sentenza del Tribunale di Lucera del 15 settembre 1999, risarciva i danni in favore di D.T.M. per avere acquisito un suo terreno per “accessione invertita” a seguito di una occupazione di urgenza nel 1980 non seguita da un regolare provvedimento di esproprio.

L’ente, nel versare la somma dovuta di Lire 383.133.153, operava una ritenuta di Lire 76.626.252 a titolo di imposta L. n. 413 del 1991, ex art. 11.

Il contribuente, ritenendo non dovuta tale imposta, ne chiedeva il rimborso alla Agenzia delle Entrate e, non avendo riscontro, impugnava in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto deducendo che:

– la ritenuta non era applicabile in quanto il trasferimento della proprietà che fondava il diritto al risarcimento risaliva al 1980, prima della emanazione della legge del 1991.

– Il terreno oggetto di espropriazione non rientrava tra quelli tassabili ai sensi della L. citata, art. 11, comma 5.

– Vi era una disparità di trattamento fra le somme ricevute quale anticipo della espropriazione nel 1986, non tassate, e quelle percepite nel 1999.

Tale impugnazione era rigettata in entrambi i gradi di merito.

Gli eredi di D.T.M. hanno quindi proposto ricorso contro la sentenza della CTR di Bari sezione di Foggia 4/23 marzo 2010 deducendo:

primo motivo: omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: La CTR ha omesso di rispondere sulla eccezione che il bene espropriato ricadeva in zona di tipo F, zona catastale espressamente esclusa dall’ambito di applicazione della norma.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi in tema di onere della prova, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. I ricorrenti richiamano la decisione di questa Corte 2000/14451 che, in identica situazione, ha precisato che spetta alla Amministrazione dimostrare che il terreno rientra nell’ambito di quelli tassabili.

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 9, con riferimento allo stesso art. 11, commi 5, 6 e 7. La tassazione è stata applicata erroneamente perchè il presupposto impositivo è antecedente all’introduzione della norma.

Quarto motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1 del protocollo 1 della Cedu).

La Agenzia delle Entrate si è costituita a mezzo della Avvocatura dello Stato, depositando controricorso.

E’ stata poi depositata la relazione del relatore ed una memoria di parte ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. In data 13 febbraio 2013 è stata emessa ordinanza interlocutoria di rinvio del procedimento ad udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato limitatamente al primo ed al secondo motivo.

In ordine logico vanno dapprima considerati il terzo ed il quarto motivo secondo i quali il presupposto impositivo della imposta in questione va riportato al momento traslativo della proprietà del bene espropriato/ceduto con la conseguente inapplicabilità al caso concreto in cui tale momento è antecedente alla norma istitutiva della imposta stessa.

La giurisprudenza di questa Corte ha, invece, costantemente affermato che per tale imposta vale il principio di cassa, ovvero il presupposto impositivo corrisponde al momento di percezione della somma che rappresenta la plusvalenza tassabile: “In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge anzidetta, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia avvenuto prima ed, in particolare, anteriormente all’1 gennaio 1989, salvo che la corresponsione della somma oltre tale data sia dovuta all’Amministrazione che resistendo, anche in giudizio, abbia determinato un considerevole ritardo nel pagamento. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 265 del 12/01/2016, Rv. 638704 – 01)”.

Il quarto motivo, che richiama la decisione Cedu 16 marzo 2010, manifestamente infondato: tale sentenza riteneva assolutamente conforme alla Cedu la normativa in questione, salve le conseguenze di un ingiustificato ritardo del pagamento che potrebbe verificarsi quanto la sentenza che riconosca il diritto al risarcimento sia stata emessa prima della introduzione della nuova imposta ma il pagamento sia disposto successivamente e con un ritardo non giustificabile. Nel caso di specie, tale situazione non si verifica perchè la sentenza che accertava il diritto alla indennità è successiva alla introduzione della nuova legge.

Sono invece fondati il primo ed il secondo motivo.

Si rammenta che la disposizione della L. cit., art. 11, comma 5, prevede che la indennità sia dovuta in riferimento “a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni”.

La questione dell’essere il terreno del D.V. di altra categoria è stata dedotta ed era chiaramente rilevante, ma non ha avuto risposta in fase di merito.

Nè, come pur dedotto dalla Agenzia delle Entrate, si può ritenere che si trattasse di una questione di merito il cui onere della prova spettava al contribuente. Come già ritenuto da questa Corte, il presupposto per l’imposizione è l’appartenenza del bene ad una delle quattro categorie sopra elencate e, quindi, I’ onere di provare tale appartenenza fa capo alla amministrazione; onere che doveva essere in concreto assolto in quanto vi era una specifica contestazione al riguardo: “Sez. 5, Sentenza n. 11409 del 2015: Per cui, ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, occorre solo verificare se l’area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone, o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o terzo livello (cfr. Cass. n. 9455/2006); fermo restando che, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l’imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l’area, secondo il locale piano regolatore, si trovasse all’interno di zona altrimenti destinata, poichè tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell’area alle zone omogenee considerate avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 652 del 2012). Mentre, in ogni caso, all’inclusione dei terreni nel Piano per l’edilizia economico popolare, consegue la diretta applicabilità della L. n. 413 del 1991, art. 1 comma 5 (v. Cass. 11647/2013)”.

La sentenza, perciò, va cassata limitatamente ai motivi indicati con rinvio per nuovo giudizio che tenga conto della necessità di verificare se l’Amministrazione provi il presupposto impositivo nel senso indicato. La CTR provvederà anche sulle spese in ragione dell’esito del giudizio.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, rinviando per nuovo giudizio alla CTR di Bari sezione di Foggia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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