Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2398 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 2398 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 04/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 9543-2012 proposto da:
RUSSO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2013

FLAMINIA

675

MASTROPASQUA WALTER, rappresentato e difeso

287,

presso

lo

studio

dell’avvocato

dall’avvocato TIGRE ROMEO, per delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in
persona del Ministro pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

– resistente nonchè contro

DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MARGHERITA DI SAVOIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 764/2011 della CORTE D’APPELLO di
BARI, emessa il 10/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

difende ope legis;

RG 9543-12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado,
dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine

didattica statale di Margherita di Savoia e del Ministero dell’Istruzione,
avente ad oggetto, previo accertamento del suo diritto al lavoro, in
quanto illegittimamente non convocato dalla predetta Direzione alla
selezione dei lavoratori da assumere con la qualifica di collaboratori
scolastici, la condanna della nominata Direzione al risarcimento dei
danni.
La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante che la
deduzione da parte del Russo della illegittimità della valutazione di non
idoneità alla prova selettiva era fondata sulla irregolarità o inesistenza
della convocazione del candidato e, quindi, proprio sulla violazione delle
norme di azione che dovevano essere osservate – prima della costituzione
del rapporto di pubblico impiego – per garantire la

par condicio

partecipativa di tutti gli iscritti in graduatoria ed a fronte delle
quali il reclamante disponeva solo della tutela di un interesse legittimo
azionabile esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.
Avverso questa sentenza il Russo ricorre in cassazione sulla base di
un’unica censura.
Il Ministero intimato si è costituito al solo fine di partecipare
all’udienza di discussione.
L’altra parte intimata non svolge attività difensiva

1

alla domanda di Russo Raffele, proposta nei confronti della Direzione

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il Russo, deducendo violazione degli artt.
63, comma 4 0 , 5, comma 2 ° , 2, comma 1 ° , e 35 del d.lgs n. 165 del 2001,
assume che la Corte del merito ha travisato i fatti di causa vertendosi,
nella specie, sul suo diritto al collocamento nella graduatoria in ordine
al quale secondo giurisprudenza della Cassazione la cognizione della
causa spetta al giudice ordinario.
L’assunto è infondato.
L’oggetto della domanda azionata dal Russo – e ,quindi, la
ed il petitum

causa petendi

riguarda, come accertato anche dalla Corte del merito,

non il suo inserimento nella graduatoria permanente di cui all’art. 16
della Legge n.56 del 1987, bensì la sua partecipazione alla prova
selettiva indetta dal Direzione in epigrafe ai fini dell’assunzione, con
contratto a tempo determinato,

di lavoratori con qualifica di

collaboratori scolastici per coprire un vuoto di organico di 14 unità.
Infatti il Russo denunciava, con il ricorso introduttivo, che erroneamente
egli era stato dichiarato inidoneo alla prova selettiva in quanto la sua
mancata presentazione a detta prova – posta a base della declaratoria
d’inidoneità – era stata determinata dalla mancata sua convocazione
nonostante il suo nominativo fosse stato inserito nella lista comunicata
dallo SCICA di Cerignola al quale la Direzione in parola si era rivolta
per ottenere un elenco di lavoratori da sottoporre a selezione.
Trova, pertanto, applicazione con riferimento alla presente controversia
la regula luris sancita da queste Sezioni Unite secondo la quale in tema
di pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165

2

,

del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla
giurisprudenza costituzionale sull’art. 97 Cost., nel senso che le
procedure concorsuali per l’assunzione, riservate alla giurisdizione del
giudice amministrativo, sono quelle preordinate alla costituzione ex novo
dei rapporti di lavoro, involgente l’esercizio del relativo potere

comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche
amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con
inquadramento qualitativamente diverso dal precedente e dovendo, di
converso, il termine concorsuale intendersi restrittivamente con riguardo
alle sole procedure caratterizzate dall’emanazione di un bando, dalla
valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una
graduatoria di merito ( per tutte V.Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8522).
Non vi è dubbio, infatti,per come sopra rilevato, che la controversia in
esame riguarda appunto una procedura concorsuale che in quanto
preordinata alla costituzione ex novo con la P.A. di un rapporto di lavoro
a tempo determinato involge l’esercizio del potere pubblico attribuito
all’amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del
contratto la cui contestazione è rimasta riservata alla cognizione del
Giudice amministrativo.
In

conclusione,

dichiarandosi

la

giurisdizione

del

giudice

amministrativo il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non
avendo le controparti svolto attività difensiva.

3

pubblico, dovendo il termine “assunzione” intendersi estensivamente,

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione
del giudice amministrativo. Nulla per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 17

dicembre 2013

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