Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2398 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. III, 03/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 03/02/2020), n.2398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 21593 del ruolo generale dell’anno

2017 proposto da:

INVESTIRE SGR S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

rappresentante per procura S.S., rappresentata e difesa,

giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Eva Maschietto

(C.F.: MSCVEA68R63L736F) e Fausto Tarsitano (C.F.:

TRSFST65D30D086H);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, M.S.,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,

dagli avvocati Carlotta Corsani (C.F.: non dichiarato), Tommaso

Nidiaci (C.F.: NDCTMS70P14D612H) e Massimo Luconi (C.F.: non

dichiarato);

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del curatore, legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avvocato Iacopo Tozzi (C.F.: TZZCPI68D10D612B);

– controricorrenti –

nonchè

ABITCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

COOPERATIVA EDIFICATRICE L’AMICIZIA SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

BANCA CASSA DI RISPARMIO FIRENZE S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.p.A. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Prato n. 791/2016,

pubblicata in data 30 giugno 2016 e dell’ordinanza della Corte di

Appello di Firenze n. cron. 3092/2017, emessa nel procedimento

iscritto al n. 2359/2017 R.G., pronunciata all’udienza del 16 giugno

2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

dicembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso;

l’avvocato Giuseppe Naccarato, per delega dell’avvocato Fausto

Tarsitano, per la società ricorrente;

l’avvocato Stefano Caponetti, per delega dell’avvocato Iacopo Tozzi,

per la curatela controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha proceduto al pignoramento dei crediti vantati dalla propria debitrice Cooperativa Edificatrice L’Amicizia Soc. coop. nei confronti della Cassa di Risparmio Firenze S.p.A., notificando l’atto di pignoramento anche alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., alla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. ed alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Polaris Real Estate SGR S.p.A. (oggi divenuta Investire SGR S.p.A.), società di gestione del Fondo comune di investimento immobiliare denominato “(OMISSIS) – fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso” ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 619 c.p.c.. Analoga opposizione ha proposto la Abitcoop Soc. coop.. La Cooperativa Edificatrice L’Amicizia Soc. coop. ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Le opposizioni sono state rigettate dal Tribunale di Prato.

La Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello di Investire SGR S.p.A., ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento.

Avverso la sentenza di primo grado e l’ordinanza della Corte di Appello ricorre Investire SGR S.p.A., sulla base di sei motivi. Resistono con distinti controricorsi la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la curatela del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale ed assorbente la verifica della tempestività del ricorso.

Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello pronunziata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado e il relativo termine decorre dalla data di comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità (ex multis: Cass., Sez. U -, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, Rv. 641784 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2594 del 09/02/2016, Rv. 639068 – 01; Sez. U, Sentenza n. 25208 del 15/12/2015, Rv. 637628 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015, Rv. 637570 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23526 del 05/11/2014, Rv. 633488 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014, Rv. 630697 – 01, la quale espressamente precisa, sulla base di considerazioni cui va dato integralmente seguito, che, con riguardo al regime normativo così ricostruito “va esclusa qualunque violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell’impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, nè, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall’art. 348 bis c.p.c.”).

Altrettanto è a dirsi per il caso in cui, eccezionalmente, risulti direttamente ricorribile per cassazione la stessa ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, che va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3 (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015, Rv. 636967 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25456 del 12/12/2016, Rv. 641935 – 01; nel medesimo senso, per l’eventuale revocazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14622 del 13/06/2017, Rv. 644646 01).

Non sussiste dunque alcuno spazio per l’ammissibilità di un ricorso per cassazione (nè contro la sentenza di primo grado nè contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello) proposto oltre il termine in questione.

Nella specie, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è stata pronunciata all’udienza del 16 giugno 2017, con la lettura del provvedimento nel corso della stessa udienza, onde essa deve ritenersi in pari data conosciuta dalle parti; in ogni caso, come dichiara la stessa ricorrente, la stessa le è stata anche comunicata, in data 21 giugno 2017.

Il termine per proporre il ricorso scadeva dunque in data 15 agosto 2017, trattandosi di giudizio avente ad oggetto opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., quindi in materia esecutiva, per il quale non è applicabile la sospensione feriale dei termini.

E’ poi appena il caso di osservare che le osservazioni contenute nella memoria difensiva della società ricorrente, volte a sostenere che il giudizio avrebbe oggetto diverso ed ulteriore, risultano del tutto infondate, in quanto le ulteriori questioni ivi indicate costituiscono in realtà le ragioni delle opposizioni all’esecuzione proposte (ovvero domande ad esse meramente accessorie, come quella di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.) e rientrano comunque nella “materia esecutiva”, non trattandosi di autonome domande, aventi differente oggetto, alle quali potrebbe ritenersi applicabile la sospensione feriale dei termini. Tali osservazioni sono peraltro assorbite dalla considerazione che il ricorso sarebbe comunque tardivo, anche a considerare applicabile la sospensione feriale, in quanto il relativo termine, per quanto sin qui osservato, sarebbe venuto in ogni caso a scadenza venerdì 15 settembre 2017).

Il ricorso è datato 18 settembre 2017 e la sua richiesta di notificazione risulta effettuata in data 19 settembre 2017 (martedì).

Esso è dunque tardivo, e come tale inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge (valore dichiarato: Euro 350.000,00).

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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