Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23978 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23978 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12592-2012 proposto da:
SOCIETA’ EUROM 2000 RL 06323471000 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FILIPPO NICOLAI 16, presso lo studio dell’avvocato CONTI
PIERO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 in
persona del Dirigente Generale – Direttore della Direzione Centrale
Patrimonio e legale rappresentatne pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e

Data pubblicazione: 22/10/2013

difeso dagli avvocati PONE VINCENZO e TORRE BETTINO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 4884/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2012 n. 12592 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

ROMA del 16.11.2011, depositata il 29/11/2011;

(

13) R. G. n. 12592/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — L’odierna controversia ha ad oggetto lo sfratto per finita locazione da
parte dell’Inail contro Eurom 2000 S.r.l.. Quest’ultima società, dopo la
risoluzione giudiziale per morosità del contratto di locazione (stipulato nel

trilatero con quest’ultima e l’INAIL, con cui si restituiva vigore al contratto
di locazione, già risolto dal pretore di Roma in data 18/11/1998. 11 Tribunale
di Roma convalidava la domanda di sfratto per finita locazione, formulata
dall’INAIL, ordinando a Eurom 2000 S.r.l. il rilascio dell’immobile. A
fondamento di tale decisione, il Giudice territoriale osservava che la voltura
del contratto di locazione a favore della Eurom S.r.l., avveniva alle stesse
condizioni e termini di scadenza previsti dal contratto originario. Di
conseguenza, essendo stato stipulato questo nel 1991, appariva
correttamente invocata la scadenza dei 12 anni del contratto ceduto, atteso
l’esplicito richiamo in punto di cessione ai precedenti patti, condizioni e
scadenze.
1.1. La sentenza oggi impugnata (Corte d’appello di Roma 29/11/2011,
non notificata), confermava integralmente la sentenza di primo grado,
riconoscendo che, nel caso di specie, l’atto di cessione del 25 settembre
2000, accettato dall’INAIL, si configurava come manifestazione inequivoca,
da parte del creditore non inadempiente, di accettare l’esecuzione della
prestazione da parte del terzo e di rinunciare a far valere la risoluzione
accertata giudizialmente. Di conseguenza, emergeva con chiarezza, dalla
lettura di tale contratto, la comune intenzione delle parti di dar seguito alla
cessione del contratto di locazione già stipulato dal I.O.M.E.R.I. S.r.l. con
l’INAIL.
2. Ricorre per cassazione Eurom S.r.l. sulla base di due motivi di ricorso;
resiste con controricorso l’INAIL.
3. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, in relazione all’art.
115 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., avendo a suo
giudizio la Corte territoriale disatteso le prove da lui prodotte, “comprovanti
3

1991) col precedente conduttore (1.0.M.E.R.I. S.r.l.), redigeva un accordo

un intento differente da quello accertato dai giudici di merito”, vale a dire
l’assenza di alcuna reviviscenza del pregresso contratto e la realizzazione di
un nuovo rapporto locatizio. – Con il secondo motivo lamentano, in
relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c., errata ed omessa applicazione
dell’art. 1362 c.c., non avendo la Corte territoriale tenuto conto della
circostanza che la restituzione del deposito cauzionale effettuata dall’INAIL
all’originaria conduttrice 1.0.M.E.R.I. S.r.l., avrebbe comprovato la

locatizio intercorso tra lo stesso istituto e detta società.
4. — I due motivi di ricorso – da trattarsi congiuntamente poiché entrambi
finalizzati a censurare in questa sede apprezzamenti di fatto riservati al
giudice di merito – sono privi di pregio.
Il ricorrente non tiene presente il consolidato orientamento di questa S. C.,
secondo cui il vizio di violazione di legge deve consistere nella deduzione di
un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e, quindi, pone necessariamente un problema interpretativo della
stessa; mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa, riguarda la tipica valutazione del giudice di merito (fra
le tante v. Cass. n. 16698/2010)
Con specifico riguardo al primo motivo, il ricorrente in realtà, pur
denunciando violazione di legge, si limita a riproporre un diverso e
inammissibile apprezzamento delle risultanze probatorie, senza tener conto,
che per costante giurisprudenza di questa Corte, spetta unicamente al
giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne
l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o
all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in
cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/2008; n.
26825/2009).
Con riferimento al secondo motivo, è opportuno precisare che, secondo il
consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione della volontà
delle parti in relazione al contenuto di un contratto importa indagini e
valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non
sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi
di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal
4

cessazione di ogni effetto giuridico conseguente al pregresso rapporto

giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza
della motivazione (Cass. n. 2560/2007). I Giudici di merito hanno, nel caso
di specie, correttamente applicato i canoni di ermeneutica contrattuale,
dando perfettamente atto dei risultati raggiunti in motivazione, che pertanto
è immune dai lamentati vizi.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai

Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 3000,00, di cui Euro 2800,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Presidente

difensori delle parti costituite.

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