Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23977 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 15/04/2019, dep. 26/09/2019), n.23977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18663-2017 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 232, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CUGINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ALTAVILLA, GIUSEPPE

CAVALLO;

– ricorrente –

contro

UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 300,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

M.A., P.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 303/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.S. ricorre, sulla base di un unico motivo, che si articola in tre differenti censure, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 303/16, dell’8 giugno 2016, che – pur accogliendo parzialmente il gravame da esso esperito avverso sentenza n. 9/11, del 10 gennaio 2011, del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, della quale il giudice di appello ha dichiarato la nullità – ha, comunque, condannato l’odierno ricorrente al pagamento, in favore dell’Ufficio Centrale Italiano (d’ora in poi, “UCI”), della somma di Euro 27.340,00, oltre accessori e spese processuali, importi erogati dallo stesso UCI a P.M., in relazione al sinistro stradale a quest’ultimo occorso, in (OMISSIS).

2. L’odierno ricorrente riferisce, in punto di fatto, che il P. radicava, innanzi alla sezione di Manduria del Tribunale di Taranto, nelle forme del rito del lavoro, un giudizio risarcitorio, in relazione ai danni subiti a seguito del sinistro stradale sopra meglio identificato, convenendo in giudizio tale M.A. e l’UCI, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni.

Costituitosi in giudizio l’UCI, lo stesso chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il C., affinchè fosse condannato a tenerlo indenne da quanto tenuto a pagare in forza di un’eventuale sentenza di condanna.

Notificato, pertanto, al medesimo “atto di citazione di terzo”, recante invito a costituirsi 20 giorni prima dell’udienza, con avvertimento che, in difetto, si sarebbero verificate le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., il giudice di prime cure – nella contumacia del M. e del terzo chiamato – riteneva sussistere, nella causazione del sinistro, una responsabilità concorsuale dei conducenti dei mezzi scontratisi, in particolare fissando nel 70% la misura della responsabilità del P., e nel restante 30% quella a carico del C.. Di conseguenza, condannava i convenuti a pagare, all’attore, la somma di Euro 27.340,80, oltre accessori e spese processuali, condannando, inoltre, il C. a rimborsare all’UCI quanto dallo stesso corrisposto a parte attrice, nonchè a pagargli le spese di lite.

Proposto gravame dal C., lo stesso eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 9, atteso che l’atto di citazione notificatogli risultava privo dei requisiti di contenuto-forma previsti da tale norma.

Il giudice di appello, tuttavia, sebbene avesse ravvisato un’ipotesi di nullità dell’atto di citazione del terzo (e ciò sul rilievo che, nella specie, l’atto notificato al C. constasse di due sole pagine, la seconda, peraltro, recante la sola relata di notificazione, sicchè il destinatario non era stato posto in condizione di conoscere il contenuto nè della pretesa avanzata dal P. nei confronti dei convenuti, nè di quella indirizzata, verso il medesimo C., dall’UCI, visto che la sua comparsa di costituzione non era stata allegata all’atto notificatogli), escludeva la ricorrenza di ipotesi rientrante nella previsione di cui all’art. 354 c.p.c., e, quindi, decideva direttamente la causa nel merito, confermando la condanna del C. a manlevare l’UCI.

3. Impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello tarantina il C., svolgendo, formalmente, un unico motivo.

3.1. Esso – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza, per un verso, violazione dell’art. 354 c.p.c.

Come detto, il motivo si articola in tre diverse censure, la prima delle quali ipotizza l’esistenza di un grave errore nell’interpretazione delle norme poste alla base dell’art. 354 c.p.c.

In particolare, il C., sul presupposto di essere, già in primo grado, un litisconsorte necessario, in quanto conducente il veicolo antagonista rispetto a quello alla cui guida era il P., sottolinea come la nullità della notificazione, nei suoi confronti, dell’atto di chiamata di terzo, abbia determinato una nullità della sentenza resa dal primo giudice, a fronte della quale la Corte di Appello, una volta dichiaratala, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. (viene citata Cass. Sez. 1, sent. 4 luglio 1985, n. 4020).

3.2. La seconda censura è formulata per l’ipotesi in cui questa Corte dovesse escludere la necessità della rimessione degli atti al primo giudice, contestando la sentenza impugnata laddove essa ha ritenuto, una volta dichiarata la nullità della notificazione dell’atto di chiamata, di poter decidere direttamente la causa nel merito, in difetto della – invece, necessaria – richiesta di parte (a supporto della censura viene citata Cass. Sez. 1, sent. 15 settembre 2004, n. 18571).

3.2. Infine, la terza censura, proposta in via ulteriormente gradata rispetto alle prime due, lamenta che la sentenza impugnata, dichiarata la nullità della notificazione dell’atto di chiamata, non ne ha tratto le dovute conseguenze, giacchè – in applicazione dei principi dell’invalidità derivata – essa avrebbe dovuto disporre la rinnovazione degli atti nulli.

In questo modo, pertanto, la Corte tarantina avrebbe dato vita ad una sorta di sanatoria d’ufficio degli atti nulli, risoltasi, oltretutto, a vantaggio del soggetto che aveva dato causa alla nullità.

4. Ha resistito all’impugnazione l’UCI, eccependone l’inammissibilità e, comunque, deducendone l’infondatezza.

5. Ha presentato memoria il controricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

7. In via preliminare va ribadito che, come risulta dalla sentenza impugnata, l’atto notificato al C. constava di due pagine (la seconda, peraltro, recante la sola relata di notificazione), non essendo allo stesso allegati “nè il ricorso introduttivo per risarcimento danni del P., nè la memoria di costituzione dell’UCI (contenente, in sostanza, la domanda di regresso), ma solo la formale “vocatio in ius””. Di qui, dunque, l’impossibilità di comprendere quali fossero le pretese azionate dal P. verso i convenuti e dall’UCI verso il C..

7.1. Ciò premesso, la prima censura, in cui si articola l’unitario motivo di ricorso, non è fondata.

7.1.1. Essa, come detto, mira a far accertare l’erroneità della decisione del giudice di appello, laddove esso – rilevata l’assenza di idonea citazione in giudizio del terzo chiamato, o meglio la nullità della stessa per difetto di requisiti della “editio actionis” – non ha provveduto alla rimessione degli atti al primo giudice.

La sua formulazione, tuttavia, muove da un presupposto che risulta erroneo.

Nella specie, infatti, deve escludersi che il C. abbia rivestito la qualità di litisconsorte necessario, donde la conseguenza che la Corte territoriale, rilevata la nullità della notificazione dell’atto di chiamata, dovesse procedere a norma dell’art. 354 c.p.c.

Il ricorrente, invero, si richiama ad un principio – quello secondo cui, a seguito della chiamata in causa di un terzo, da parte del convenuto, rivolta ad ottenerne una declaratoria di responsabilità esclusiva nei confronti della pretesa attrice, con propria liberazione, il predetto terzo assume la veste di litisconsorte necessario, indipendentemente da una formale estensione della domanda dell’attore, da intendersi automaticamente riferita anche al chiamato (Cass. Sez. 1, sent. 4 luglio 1985, n. 4020, Rv. 441543-01) – che risulta superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

Essa, per vero, appare orientata a ritenere, invece, che quando “il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall’attore e chieda, senza rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell’attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause” (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2006, n. 5444, Rv. 587877-01).

D’altra parte, e con più specifico riferimento al tema che qui interessa, si è affermato che “la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perchè la violazione del precetto di cui all’art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza “inutiliter data”, per l’oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l’iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile” (Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2015, n. 18496, Rv. 637032-01).

Del resto, già in passato si era ritenuto che “la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte, ancorchè per essa sia stato concesso un termine dal giudice, non è equiparabile, neppure nel rito del lavoro, ad una situazione di litisconsorzio necessario sostanziale (ex art. 102 c.p.c.), il cui difetto d’integrità in primo grado, per la nullità della notifica della chiamata stessa (nullità che non obbliga il giudice all’adozione dei provvedimenti ex art. 420 c.p.c., comma 9), comporti, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, il rinvio della causa al primo giudice da parte del giudice di appello” (Cass. Sez. Lav., sent. 19 febbraio 1991, n. 1748, Rv. 470996-01).

7.2. La seconda censura è inammissibile.

7.2.1. Essa – proposta, come detto, subordinatamente alla prima, per l’ipotesi in cui non si ritengano operanti le condizioni per l’applicazione dell’art. 354 c.p.c. – contesta la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto di poter decidere la causa nel merito, pur in difetto di richiesta di parte.

Nel formularla, tuttavia, l’odierno ricorrente non ha indicato quali fossero state le conclusioni da esso (e dalle altre parti) rassegnate in appello, non conformandosi, pertanto, al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Nè, in senso contrario all’esito della declaratoria di inammissibilità della censura in esame potrebbe rilevarsi che essa si sostanzia nella deduzione di un vizio processuale (rispetto ai quali questa Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio; da ultimo, Cass. Sez.6- 5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01; ma nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01).

Se è vero, infatti, che – nel caso in cui il ricorso per cassazione denunci una nullità del procedimento o della sentenza – “il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda”, resta, nondimeno, inteso che l’ammissibilità del sindacato demandato a questa Corte è comunque subordinata alla condizione che “la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4” (Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01), sicchè, anche la “deduzione con il ricorso per cassazione di “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6014, Rv. 648411-01).

7.2.2. In ogni caso, il motivo risulterebbe, comunque, non fondato, dovendo ribadirsi il principio, al quale si richiama anche il ricorrente, secondo cui, “nel caso in cui sia fatta valere davanti al giudice di appello una nullità non sanata dell’atto di citazione del giudizio di primo grado” (tale essendo, per il C., l’atto di chiamata dell’UCI), “tale giudice non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, nè deve porre termine all’intero giudizio a causa di detta nullità, ma – dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado e avere consentito le attività dalla stessa impedite – deve decidere nel merito (salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito, assumendo rilievo in tal caso il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), considerata la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione e il carattere eccezionale del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, potere che, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 giugno 2016, n. 12156, Rv. 640296-01; in senso conforme, Cass. Sez. 1, sent. 11 novembre 2010, n. 22914, Rv. 614556-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 maggio 2006, n. 11780, Rv. 589570-01; Cass. Sez. 1, sent. 15 settembre 2004, n. 18571, Rv. 577118-01)

Orbene, avendo il C., nella specie, richiesto – come risulta dalle sue conclusioni riportate a pag. 4 della sentenza impugnata (e, in misura ancor più analitica, dalla riproduzione delle stesse contenuta nell’atto di controricorso) – la decisione nel merito, si deve ritenere integrata quella condizione (la richiesta, appunto, di una delle parti) idonea a giustificare la scelta della Corte tarantina di entrare nel merito della pretesa azionata dall’UCI.

7.3. La terza censura, infine, non è fondata.

7.3.1. Invero, la stessa giurisprudenza richiamata dal ricorrente laddove subordina alla rinnovazione degli atti che risultino nulli (per invalidità derivata, da quella dell’atto introduttivo del giudizio) la legittimità della determinazione del giudice di appello di decidere la causa direttamente nel merito – esige che tale rinnovazione sia stata, pur sempre, richiesta dalle parti.

E’ stato, infatti, ancora di recente ribadito che “la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti processuali compiuti in quel grado di giudizio, viene a porre sullo stesso piano entrambe le parti (parità delle armi) che dovranno – sempre che ne abbiano fatto richiesta al giudice di appello – rinnovare l’intero giudizio di merito, provvedendo alla reiterazione anche degli atti istruttori ai sensi dell’art. 356 c.p.c.” (Cass. Sez. 3, sent. n. 12156 del 2016, cit.).

Del resto, già in passato, nel reputarsi “ammissibile l’appello prodotto dalla parte convenuta in primo grado, ivi dichiarata contumace e rimasta soccombente, ancorchè limitato alla sola deduzione di vizi dell’atto introduttivo non comportanti la rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.”, si è contestualmente affermato che il giudice di appello, “una volta accertato il vizio denunciato, la nullità degli atti successivi, compresa la sentenza, dipendenti dalla domanda iniziale, e ritenuta, questa, invece sanata”, possa esaminare tale domanda “nel merito quale giudice di unico grado previa rinnovazione, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., u.c., e su istanza di parte, degli atti nulli compiuti” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 27 maggio 2005, n. 11292, Rv. 582794-01).

Nella specie, non vi è prova che l’odierno ricorrente abbia chiesto la rinnovazione degli atti processuali compiuti (anzi, nuovamente, dalle conclusioni dallo stesso rassegnate e riportate in sentenza, è da escludersi che una richiesta siffatta sia stata avanzata), sicchè anche la censura basata sulla mancata rinnovazione degli atti del giudizio di primo grado si deve ritenere non fondata.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

9. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi de3l D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando C.S. a rifondere all’Ufficio Centrale Italiano le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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