Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23977 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23977 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 5940-2012 proposto da:
MICCIO CARMEN CCCMN84B64C129R) FIATO FAUSTO
(FTIFST81P10E131P) elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato FALCONE
SERGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato AFELTRA MARIO
giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
ASSIMOCO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO, 10, presso lo
studio dell’avvocato MUCCIFUORA STEFANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARTUCCI SCHISA GUGLIELMO giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/10/2013

nonché contro
PALOMBA FRANCESCO, PALOMBA CARMELA;
– intimati avverso la sentenza n. 2645/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito l’Avvocato Pesce Chiara (delega avvocato Afeltra Mario)
difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che aderisce
alla relazione.

Ric. 2012 n. 05940 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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NAPOLI dell’il /07/2011, depositata il 18/07/2011;

11) R. G. n. 5940/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Napoli 18/07/2011, non
notificata), ha confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva
escluso la responsabilità di Francesco Palomba, quale conducente

circolazione stradale di causa. Osservava la Corte territoriale che dal
rapporto della Polizia Stradale, emergeva l’esclusiva responsabilità del Fiato
nella causazione del sinistro, avendo questi invaso l’opposta corsia in cui
transitava il Palomba nei pressi di un dosso. Contrariamente a quanto
sostenuto dagli appellanti, agli accertamenti contenuti in tale rapporto, fatta
eccezione per la sua parte valutativa, doveva riconoscersi efficacia
probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., con la conseguenza che i primi
avrebbero potuto censurarne l’asserita erroneità solo con lo strumento della
querela di falso. Non era censurabile, ai fini della presunzione di pari
responsabilità ex art. 2054 c. 2 c.c. la condotta di guida del Palomba,
risultando incontestato che lo scontro si era verificato nei pressi di un dosso,
in cui questi aveva scarsa visibilità e tali condizioni non gli avevano
consentito alcuna manovra emergenziale.
2. — Ricorrono per cassazione Fausto Fiato e Carmen Miccio, sulla base di
quattro motivi di ricorso; resiste con controricorso Assimoco S.p.a.; gli altri
intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3.1. — Con il I motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano “Manifesta
omissione, insufficienza, contraddittorietà, incongruità della motivazione,
circa profili fondamentali e decisivi della controversia prospettati da parte
attrice. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 345 c. 3
c.p.c, 132 c. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp att. c.p.c., e 111 c. 6 Cost., nonché degli
artt. 2697 c.c. e 253 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3,4,5 c.p.c.;
mancato e comunque inadeguato ed incongruo apprezzamento delle
circostanze di fatto evidenziate dalla prova testimoniale espletata”. La
sentenza impugnata presenterebbe delle gravissime carenze motivazionali. I
Giudici di merito, erroneamente, avrebbero posto il rapporto della Polizia
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dell’autoveicolo di proprietà di Carmela Palomba, in merito al sinistro da

Stradale quale prova unica e decisiva dei fatti di causa, escludente la
necessità di valutare altre prove, quali quelle testimoniali pur raccolte in atti.
3.2. – Con il II motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e falsa
applicazione delle norme di cui agli artt. 113, 115 c. 2, 116, 132 c. 2 n. 4
c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché di cui agli artt. 2727, 2729, 1226 c.c., in
relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., nullità della sentenza e/o del
procedimento in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. ed omessa,

decisivo per il giudizio, prospettato dalle parti o rilevabile dal giudice
d’ufficio in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.”. La sentenza d’appello
sarebbe illogica ed erronea, al pari di quella di prime cure poiché priva di
aderenza alle emergenze fattuali evidenziate in corso di causa dalla
chiarissima prova testimoniale espletata. I Giudici di merito avrebbero
erroneamente posto a fonte del proprio convincimento il solo rapporto della
Polizia Stradale, la cui ricostruzione del sinistro in esso contenuta era stata
ricavata dalle dichiarazioni di una soltanto delle parti interessate nel
sinistro.
3.3. – Con il terzo motivo censurano la sentenza per “violazione e falsa
applicazione delle prescrizioni di cui agli artt. 2700 c.c. e 115 c.p.c. in
relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., nonché nullità della sentenza e/o del
procedimento in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. ed omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione. Mancato o inadeguato
apprezzamento delle circostanze di fatto e di diritto evidenziate
dall’istruttoria espletata”. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che
il rapporto di incidente stradale non sarebbe, per costante ed univoca
giurisprudenza, assistito dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c..
Come tale, esso non costituirebbe una prova legale, bensì una prova “iuris
tantum” superabile con prove contrarie, costituite nella fattispecie da quelle
testimoniali raccolte in atti.
3.4. – Col IV motivo di ricorso lamentano “violazione e falsa applicazione
dell’art. 2054 c.c., nonché degli artt. 116, 232, 61, 194, 261, 262 c.p.c. in
relazione alle prescrizioni di cui all’art. 360 c. 1 n. 3,4,5. Nullità della
sentenza e/o del procedimento. Manifesta omissione, insufficienza,
contraddittorietà, illogicità, incongruità della motivazione circa profili
fondamentali e decisivi della controversia prospettati da parte attrice.
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insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e

Mancato e comunque inadeguato ed incongruo apprezzamento delle
circostanze di fatto e di diritto evidenziate in istruttoria processuale”. I
giudici a quo, nulla avrebbero osservato in merito alla condotta di guida del
Palomba, omettendo in tal modo qualsiasi valutazione in ordine al suo
comportamento ai fini della sua responsabilità nel sinistro.
4. – Il ricorso è inammissibile, non essendo soddisfatto il requisito della
“sommaria esposizione dei fatti di causa” di cui all’art. 366 c. 1 n. 3 c.p.c..

che, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3 c.p.c., la pedissequa
riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un
verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso
conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per
altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione
dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a
leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di
quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. SS. UU. n.
5698/2012).
Nel caso di specie, la riproduzione integrale dell’atto di appello, non è
idonea a soddisfare una modalità di esposizione dei fatti di causa definita
sommaria dallo stesso legislatore, imponendo a questa Corte un compito che
non le è proprio, consistente nella lettura degli atti al fine di estrapolarne la
conoscenza del fatto sostanziale e processuale (sul punto si vedano anche
Cass. n. 16628/2009; n. 19255/2010; n. 1905/2012).
5. — A parte tale profilo di inammissibilità, il ricorso è manifestamente
privo di pregio anche in considerazione dei seguenti aspetti.
5.1 — I primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente,
riguardando entrambi la ricostruzione del sinistro – implicano accertamenti
di fatto e valutazioni di merito. Nonostante vengano dedotte plurime
violazioni di legge, deve precisarsi che per consolidata giurisprudenza di
questa S. C., il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di
un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione
di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di
cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea
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Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare

ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è
esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica
valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di
legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e
l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione
della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della

quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 16698 e 7394 del 2010;
4178/07; 10316/06; 15499/04). Nei motivi in esame, invece, le assunte
violazioni di legge si basano sempre e presuppongono una diversa
ricostruzione delle risultanze di causa, censurabili solo sotto il profilo del
vizio di motivazione, ma nei limiti di deducibilità di tale vizio.
Pur deducendo anche il vizio motivazionale, i ricorrenti non tengono
conto che, quanto alla valutazione degli elementi probatori, il controllo di
legittimità sulla motivazione della sentenza e quindi su di un giudizio di
fatto dei giudici di merito non può spingersi fino alla rielaborazione dello
stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella
ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado
di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari
perché ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa tale controllo
muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle censure proposte dalla
parte ricorrente) nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c.. Tale controllo riguarda
infatti unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il
profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle
argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete
esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento,
raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro
attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a
sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di
contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto
ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802
e, più recentemente, Cass., n. 27162/09, n. 26825/09, 15604/07 e 21153/10,
in motivazione).
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fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo

Infatti, rispetto alle congrue argomentazioni dei Giudici di merito, i
ricorrenti, lungi dal rappresentare i vizi motivazionali denunciati, si limitano
a sovrapporre alla valutazione correttamente compiuta dai giudici di merito,
una propria ricostruzione dei fatti di causa, fondata sulle predette prove
testimoniali, ritenute inidonee a dimostrare i fatti di causa nei gradi di
merito. In particolare, è stato riconosciuto che il teste Cesare non ha assistito
al fatto; in merito agli altri testi le loro deposizioni sono state ritenute

per la formulazione dell’accusa di falsa testimonianza. È pertanto evidente
che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, le altre prove sono
state ben esaminate e pertanto entrambi i motivi sono del tutto privi di
pregio.
5.2 — In merito al terzo motivo di ricorso, i ricorrenti prescindono del
tutto dall’orientamento di questa Corte, cui correttamente si sono conformati
i Giudici del merito secondo cui il rapporto di polizia fa piena prova, fino a
querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto
riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel
corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri
accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre
un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica
prova contraria (Cass. n. 22662/2008). Nel caso di specie, come
riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, oggetto del rapporto non era un
giudizio valutativo o dichiarazioni rese dai soggetti, come invece
prospettano gli odierni ricorrenti, bensì un rilievo dello stato dei luoghi dopo
l’incidente. Pertanto, i ricorrenti avrebbero potuto contestarne la veridicità
solo con lo strumento processuale della querela di falso, non come ritenuto
con prove contrarie, ritenute tra l’altro inattendibili. Il motivo è perciò
parimenti privo di pregio.
5.3 — Quanto all’ultimo motivo di ricorso, anch’esso non coglie nel
segno. Diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, i Giudici di
secondo grado hanno pienamente valutato la condotta di guida della
Palomba e la sua incidenza causale nella valutazione del sinistro,
concludendo per l’impossibilità di affermare una responsabilità concorrente,
atteso che risultava incontestato che lo scontro si era verificato nell’area di
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inattendibili, al punto che il Tribunale ha trasmetto gli atti al PM competente

un dosso, in cui questa aveva ridotta visibilità e di conseguenza, nessuna
manovra emergenziale gli era consentita. Il motivo perciò è formulato non
tenendo conto di quanto espresso dai Giudici territoriali a sostegno delle
proprie decisioni e pertanto difetta di pregio giuridico.
6. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.

odierna, il difensore del ricorrente, ha invocato l’asserito giudicato
desumibile dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 4.3.2013,
prodotta nell’imminenza dell’adunanza stessa.
Il Collegio ha ritenuto prevalenti e determinanti le osservazioni esposte
nella relazione in ordine all’inammissibilità del ricorso per mancata
soddisfazione del requisito dell’esposizione dei fatti;
ciò assorbe ogni decisione in ordine alla rilevanza dell’indicata sentenza del
4.3.2013, dal tenore della quale non è dato peraltro desumere che si riferisca
al medesimo fatto di cui alla presente vicenda processuale e non
sussistendo, comunque il requisito dell’identità tra tutte le parti di quello e
del presente giudizio;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza a favore della parte costituita (Assimoco);
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio a favore della parte costituita, che liquida in
Euro 10.400,00, di cui Euro 10.200,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
Il Presidente

Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte. All’adunanza

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