Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23977 del 12/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 01/03/2017, dep.12/10/2017), n. 23977
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11632/2013 R.G. proposto da:
G.O.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele
Pinto, con domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo n. 107,
presso lo studio dell’Avv. Ciro Intino;
– ricorrente –
contro
O.V., O.N. di M., O.S. in
C., tutti in proprio e nella qualità di eredi con beneficio
d’inventario di O.M. e C.R.A.,
rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Domenico Garofalo, con
domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio
del Prof. Avv. Edoardo Ghera;
– controricorrenti –
e contro
O.P., O.N. di P., O.M.S. e
A.S.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 223 depositata
il 29 febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 1 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.
Fatto
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 223, depositata il 29.02.2012, con la quale – proposto gravame principale dalla G. ed incidentale da O.M. e C.R.A. – rigettato l’appello principale, in accoglimento di quello incidentale e in riforma della decisione di primo grado, respingeva integralmente le originarie domande attoree ritenendo la tempestività e la fondatezza nel merito dell’eccezione di validità dell’atto dispositivo dell’intera quota operata da O.P., ha proposto ricorso, articolato su tre motivi, la G..
Al ricorso hanno resistito con controricorso O.V., O.N. di M. e O.S. in C., tutti in proprio e nella qualità di eredi con beneficio d’inventario di O.M., nonchè C.R.A.; non hanno svolto difese O.P., O.N. di P., O.M.S. e A.S..
In prossimità della camera di consiglio parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.
Atteso che manca agli atti la prova che la notifica del ricorso sia andata a buon fine nei confronti di A.S., il quale è stato originariamente chiamato in garanzia dai convenuti evocati nel giudizio introdotto dalla G. e sebbene sia rimasto sempre contumace, è stato parte di tutto l’iter del giudizio, tant’è che anche nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata, essendo egli uno dei titolari delle quote sociali relative al rapporto di comunione che si intendeva sciogliere con l’atto di transazione del 19.05.1988, per cui lo stesso risulta essere litisconsorte necessario in quanto legittimato passivo alla pretesa riguardante la consegna del cespite immobiliare in questione.
Ne consegue che risulta necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
PQM
La Corte, visto l’art. 331 c.p.c.,
dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.S., assegnando termine perentorio di giorni novanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per le comunicazioni d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017