Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23976 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23976 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 23372-2011 proposto da:
CAROLI ANNA AUSILIA (CRLN5L56P67E986Z) elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio
dell’avvocato D’IPPOLITO NICOLA, (Studio MACHETTA),
rappresentata e difesa dall’avvocato SEMERARO GIUSEPPE giusta
mandato a margine del ricorso;

– ricorrentecontro
FALLIMENTO CFA CENTRO FOTO ASSISTENZA SRL, in
persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato CARTA
GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato LENOCI
GIOVANNI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

5125
)3

Data pubblicazione: 22/10/2013

avverso la sentenza n. 152/2011 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO dell’11/03/2011,
depositata il 21/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che si
riporta alla relazione.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
«1. — Con decreto del 15 novembre 2000 il giudice delegato del
Fallimento Centro Foto Assistenza s.r.l. ingiunse alla sig.ra Anna
Ausilia Caroli, soda della Centro Foto Assistenza, il pagamento di £
16.000.000 PER conferimenti non versati, ai sensi dell’art. 150 1. fall.
Il Tribunale di Taranto, sull’opposizione della sig.ra Caroli,
revocò il decreto riducendo ad € 5.966,47 la somma dovuta.
La Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto ha
respinto l’appello della sig.ra Caroli perché quest’ultima, convenuta in
senso sostanziale nel giudizio di opposizione, non aveva assolto
all’onere di provare il dedotto fatto estintivo dell’obbligazione
costituito dall’avvenuto versamento dei conferimenti dovuti. La Corte
ha ritenuto in particolare:
– che non si dovesse tener conto della testimonianza del marito
dell’appellante, sia per il divieto di prova testimoniale del pagamento, ai
sensi dell’art. 2726 c.c., sia perché la testimonianza era inattendibile in
quanto tesa a sostenere che la partecipazione della Caroli era pari
soltanto al 2 % del capitale, mentre la stessa opponente affermava, nel
Ric. 2011 n. 23372 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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udito l’Avvocato Raffaele Porpora (delega avvocato Lenoci Giovanni)

capitolo di prova, di aver versato la somma di £ 16.000.000,
corrispondente alla quota del 4 % e non del 2 %;
– che nessuna valenza probatoria aveva l’attestazione
dell’amministratore della società circa l’avvenuto versamento, risultante
dal verbale dell’assemblea del 19 gennaio 1990, da lui presieduta, in cui

poiché una siffatta dichiarazione non ha efficacia di confessione
stragiudiziale nei confronti di una parte diversa dalla società
rappresentata dall’amministratore, qual è il curatore fallimentare, né il
notaio rogante aveva attestato di aver personalmente assistito al
versamento, mentre dal verbale del 30 dicembre 1994 la sig.ra Caroli
risultava titolare del 4 % delle quote, il che confermava la correttezza
della ricostruzione del Tribunale secondo cui ella, titolare in base al
verbale del 19 gennaio 1990 del 2 % del capitale, aveva in seguito
acquisito anche la partecipazione, pari a un ulteriore 2 %, di tale sig.
Luca Conserva — figurante nel verbale più risalente e scomparsa nel
verbale più recente — “del cui versamento ella [era] comunque tenuta a
rispondere”.
La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione per
due motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso.
2. — Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione di
norme di diritto e vizio di motivazione per avere la Corte d’appello
escluso l’applicazione analogica della disciplina di cui agli artt. 633 e ss.
c.p.c. nell’ipotesi di ingiunzione ai sensi dell’art. 150 1. fall.,
conseguentemente ritenendo assolto l’onere probatorio da parte della
curatela fallimentare.
2.1. — Il motivo è inammissibile perché generico e
inconcludente, non essendo chiarito per quale ragione dalla invocata
applicazione degli artt. 633 e ss. c.p.c. sarebbe scaturita, nella specie,
Ric. 2011 n. 23372 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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era stato disposto l’aumento di capitale sottoscritto dall’appellante,

l’inottemperanza all’onere probatorio da parte della curatela.
3. — Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di
norme di diritto e vizio di motivazione per avere la Corte d’appello
proceduto ad una ricostruzione dei fatti contrastante con le risultanze
documentali, senza fornire adeguata spiegazione delle ragioni per cui

all’attestazione dell’avvenuto versamento del conferimento contenuta
nel verbale assembleare del 19 gennaio 1990.
3.1. — Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha motivato la pretermissione della
testimonianza del marito dell’appellante non solo con l’inattendibilità
della stessa, ma anche con l’inammissibilità della prova testimoniale ai
sensi dell’art. 2726 c.c., e questa seconda ratio decidendi, autonoma ed
autosufficiente sul punto specifico, non è stata censurata dalla
ricorrente.
Quanto, poi, alla valutazione dell’attestazione di versamento
fatta dal presidente dell’assemblea nel relativo verbale, le ragioni della
ritenuta inattendibilità della stessa sono ampiamente indicate nella
motivazione della sentenza sopra sintetizzata.»;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;
che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione, mentre
la memoria di parte ricorrente contiene, per un verso, inammissibili
integrazioni dei motivi di ricorso e, per altro verso, argomenti non
convincenti;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con
condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo;
Ric. 2011 n. 23372 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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ha disatteso le dichiarazioni testimoniali e ha negato rilevanza

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 2.200,00, di cui 2.000,00
per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera a consiglio del 4 giugno 2013

Il Presidente

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