Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23976 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 01/03/2017, dep.12/10/2017),  n. 23976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6621/2013 R.G. proposto da:

M.U., e M.L., rappresentati e difesi dall’Avv.

Giuseppe Picone, con domicilio eletto in Roma, via Ezio n. 29,

presso lo studio dell’Avv. Lucia Salis;

– ricorrenti –

contro

M.M., M.R. e MO.CO., nella qualità di

eredi di M.A., rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco

Buco, con domicilio eletto in Roma, via Conca D’oro n. 378, presso

lo studio dell’Avv. Carmelo Monaco;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3840

depositata il 23 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 01 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 21 ottobre 2006 accoglieva la domanda proposta da D.V.M. (che decedeva nel corso del giudizio di primo grado), M.L., U., G.A. ed E. nei confronti di M.A.M., R. e A. e per l’effetto dichiarava lo scioglimento della comunione ereditata creatasi fra i predetti a seguito del decesso di M.M., morto ab intestato, dichiarando aperta la successione del medesimo e disponendo che i beni appartenenti alla massa ereditaria, consistenti in un fabbricato in (OMISSIS) con cortile e giardino, in due appezzamenti di terreno in (OMISSIS), venissero così divisi, per quanto ancora di interesse in questo giudizio: attribuiva ad M.U. e L., i maggiori quotisti, l’immobile ín (OMISSIS) e ad M.A. il fondo, essendo nelle more questi rimasti i soli comunisti dei cespiti ereditari;

– sul gravame proposto da M.A., la Corte d’appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, accoglieva l’appello principale e in riforma della sentenza impugnata approvava il progetto divisionale predisposto dal c.t.u. in sede ai impugnazione, in particolare ritenendo la comoda divisibilità di tutti i cespiti facenti parte della successione, ne disponeva l’attribuzione per quote a ciascuno dei condividenti di entrambi gli immobili;

– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Napoli ricorrono M.U. e L. sulla base di cinque motivi;

– gli intimati Mo.Co., M.M. e R. resistono con controricorso;

– in prossimità della camera di consiglio parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, quanto alle ragioni della comoda divisibilità del fabbricato riferite dal c.t.u. nominato in sede di appello; con il secondo ed il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 718,720 e 1114 c.c., anche quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, con violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la corte territoriale tenuto conto che le quote minori dello stabile attribuite non sarebbero suscettibili di autonomo e libero godimento; con il quarto motivo ed il quinto mezzo si lamenta l’omesso esame di un fatto deciso per il giudizio oggetto di discussione fra le parti per essere stato oggetto di specifico quesito rivolto alla stessa corte territoriale, in particolare la previsione dei costi necessari per rendere autonomamente fruibili i tre appartamenti, nonchè dei costi necessari alla messa in sicurezza della grotta e la bonifica del sito inquinato dai manufatti in amianto, con violazione anche dell’art. 752 c.c., D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 9, D.M. n. 471 del 1997, art. 14, comma 1;

– le censure, da scrutinare congiuntamente, vertendo tutte sulla natura di comoda divisibilità del fabbricato sotto diversi profili, sono prive di pregio.

Sebbene formalmente indirizzate a far valere anche vizi di violazione di legge (evocando disposizioni che, peraltro, non appaiono conferenti rispetto al tenore della denuncia), nella sostanza denunciano un complessivo vizio di motivazione della sentenza, aggredendo il ragionamento che ha condotto il giudice di appello a disattendere le critiche mosse all’accertamento effettuato dal c.t.u. quanto alle ragioni di comoda divisibilità del fabbricato, al valore delle quote minori.

Le doglianze, pertanto, vanno scrutinate in siffatta prospettiva ed alla luce del complessivo principio per cui il giudice, peritus peritorum, non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate, in modo specifico, dalle parti. Di contro, qualora le censure rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio siano dettagliate e non generiche, il giudice ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle critiche specifiche sollevate, dando conto della propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio (Cass. 20 maggio 2005 n. 10668).

Nella specie, la Corte di appello di Napoli, a fronte dell’integrale adesione alla prima perizia da parte del Tribunale, ha ritenuto di nominare un nuovo consulente tecnico per predisporre un nuovo progetto divisionale, anzitutto per le critiche mosse alla c.t.u. in relazione alla stima dei beni dell’asse ereditario, effettuata senza documentati accertamenti, rilevando, segnatamente, che l’accertamento doveva essere effettuato attribuendo agli immobili il valore corrente all’anno 2002, nonchè tenendo conto delle loro potenzialità edificatorie.

Quanto, poi, al rilievo – su cui si soffermano le doglianze mosse con il secondo ed il terzo motivo – che attiene alla attribuzione del fabbricato sito in (OMISSIS) in ragione di tre quote seppure differenti, la Corte territoriale ha evidenziato che attesa la comoda divisibilità del cespite, non si doveva procedere all’attribuzione congiunta in favore degli appellati, non ricorrendo i presupposti per rendere applicabile alla specie l’art. 720 c.c., ritenendo di condividere le risposte date dall’ausiliare ai chiarimenti sollecitati dal c.t.p. della parte appellata, in particolare con riferimento allo stato degli immobili, che richiedevano comunque la necessità di interventi di consolidamento.

Sicchè, a fronte di siffatta motivazione, priva di vizi logici e plausibile, le censure dei ricorrenti si palesano non solo infondate, ma ancor prima fuori quadro, insistendo essenzialmente in una critica diretta della c.t.u. e non già di quanto la sentenza impugnata ha ritenuto di condividere della consulenza medesima. Ciò, peraltro, mancando anche di rispettare il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in forza di indicazioni del tutto insufficienti dei contenuti della consulenza tecnica, appena accennati e inidonei a rendere intelligibile il tenore complessivo dell’elaborato (Cass. 17 luglio 2014 n. 16368).

Anche le censure proposte con riferimento al vizio di motivazione non colgono nel segno, non palesandosi contraddittoria, nè tantomeno omessa, la motivazione del giudice di appello nella parte in cui ha valutato la divisibilità del cespite di (OMISSIS), statuendo la necessità di costi per il consolidamento di tutti i fabbricati, per cui la previsione dei costi per rendere autonomamente fruibili in tre quote sarebbero stati ricompresi, anche quanto ai costi necessari alla messa in sicurezza. Infatti, il rilievo sulla specificità della contestazione del c.t.p. ha comportato la riconvocazione del c.t.u. e la redazione di una relazione integrativa.

Sicchè, la Corte partenopea, a fronte della specificità della contestazione inerente alla mancata attribuzione di quote in natura dei cespiti, ha specificamente e plausibilmente motivato sulle ragioni che l’hanno condotta, prima, alla nomina di un nuovo c.t.u., e poi, ad aderire alle conclusioni del perito, evidenziando contrariamente a quanto asserito in ricorso – che la c.t.u. aveva tenuto conto di tutte le osservazioni delle parti.

Per il resto, le doglianze dei ricorrenti, oltre a prospettare una diversa (e, come tale, non consentita) lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella fornita dal giudice del merito, incorrono altresì nella stessa violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, innanzi rilevata, ricorrenti non illustrando i termini complessivi delle conclusioni del c.t.u., nè le osservazioni formulate dagli stessi alle predette conclusioni;

– in definitiva, il ricorso va respinto;

– le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;

– poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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