Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23975 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 26/09/2019), n.23975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21402-2017 proposto da:

TERMINAL RINFUSE ITALIA SPA, in persona dell’amministratore delegato

Dott. C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAPRANICA 7, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO ALESSANDRI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HEBEI PRIDE SHIPPING CO LTD, in persona del legale rappresentante

G.C.H., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA, 47, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BASILE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DUCA;

– controricorrente –

e contro

SERVOLA SPA, SUPERBETON SPA;

– intimati –

Nonchè da:

SUPERBETON SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore C.I.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO LONGANESI

CATTANI;

– ricorrente incidentale –

contro

TERMINAL RINFUSE ITALIA SPA, HEBEI PRIDE SHIPPING CO LTD, SERVOLA SPA

GRUPPO LUCCHINI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 334/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

per il resto rigetto del gravame principale e incidentale;

udito l’Avvocato CRISTIANO ALESSANDRI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DUCA;

udito l’Avvocato GIOVANNA QUARTA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con provvedimento del 3 aprile 2007 il Tribunale di Trieste aveva autorizzato, ai sensi dell’art. 437 c.n., Hebei Pride Shipping al deposito nei magazzini pubblici del carico di 63.310 t di cemento clinker, trasportato dalla Cina all’Italia, per conto di Superbeton S.p.A., nei confronti della quale vantava un credito relativo al contratto di nolo, per l’importo di 1.899.327 dollari. In considerazione del rilevante quantitativo di cemento, il Tribunale di Trieste aveva successivamente autorizzato il deposito presso due differenti siti, il terminal Servola di Trieste e la società Terminal Rinfuse Italia S.p.A. di Porto (OMISSIS). Con successiva ordinanza emessa nel contraddittorio delle parti il 29 maggio 2007, il Tribunale di Trieste, aveva confermato il provvedimento di autorizzazione, limitatamente al quantitativo di cemento pari al valore del credito, da determinare sulla base della quotazione di mercato della merce, autorizzando Hebei Pride Shipping a vendere tale quantitativo di clinker, provvedendo alla restituzione della restante parte in favore del destinatario e proprietario, Superbeton S.p.A. I titolari dei depositi, rispettivamente, Servola e Terminal Rinfuse Italia S.p.A, venivano nominati custodi. Il provvedimento era confermato in sede di reclamo e, nella fase di attuazione ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., era stata disposta consulenza tecnica che aveva stabilito il prezzo corrente di mercato della merce la quale, a seguito della restituzione di parte del quantitativo già prima della vendita, non risultava sufficiente a coprire il credito vantato da Hebei.

2. Sulla base di tali premesse, con atto di citazione del 5 giugno 2008, Hebei Pride Shipping evocava in giudizio davanti al Tribunale di Venezia Superbeton S.p.A, Servola e Terminal Rinfuse Italia S.p.A. lamentando che la restituzione di parte della merce prima della vendita costituiva violazione dell’obbligo di custodia con conseguente responsabilità ai sensi dell’art. 67 c.p.c. Con particolare riferimento a quella depositata presso Terminal Rinfuse Italia S.p.A., assumeva che la custodia era avvenuta in modo inadeguato, poichè la merce era rimasta all’aperto per lungo tempo, con conseguente deperimento per effetto degli agenti atmosferici. Inoltre, il clinker risultava confuso con altro materiale dello stesso tipo, di proprietà di Superbeton S.p.A. Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità dei due custodi, Servola S.p.A. e Terminal Rinfuse Italia S.p.A. a causa della consegna della merce adottata in violazione degli obblighi di custodia e, con riferimento alla posizione di quest’ultima, accertare l’inadeguatezza delle modalità di custodia.

3.Si costituiva Servola S.p.A. deducendo di avere restituito il materiale a Superbeton S.p.A. su richiesta di quest’ultima società, che aveva dedotto di avere mantenuto in deposito presso il porto di (OMISSIS) materiale sufficiente a garantire il privilegio vantato da Hebei Pride Shipping. In ogni caso, l’ordinanza del 29 maggio 2007 consentiva la restituzione della merce in eccedenza rispetto alle necessità del privilegio ed il valore della stessa andava riferito alla data dell’ordinanza e non della vendita. Inoltre, sul deperimento della merce aveva avuto influenza decisiva una inondazione eccezionale che aveva interessato la città di Mestre nei giorni 25 e 26 settembre 2007. Peraltro, poichè risultava depositata merce della stessa natura e di proprietà della medesima Superbeton S.p.A. si poteva ritenere che il privilegio fosse esteso anche a tale ulteriore materiale, attesa l’identità oggettiva e soggettiva, con ciò rendendo sufficiente la garanzia. Concludeva chiedendo la dichiarazione di corresponsabilità di Superbeton S.p.A. per avere assunto su di sè il rischio relativo al deperimento della merce.

4.Si costituiva Terminal Rinfuse Italia S.p.A. deducendo che la consegna di 8000 tonnellate sarebbe stata autorizzata da Hebei Pride Shipping per il tramite dell’agente raccomandatario B. S.p.A. e che, comunque, la restituzione era intervenuta prima che l’ordinanza del 29 maggio 2007 fosse notificata il 12 giugno 2006. In ogni caso, il danno sarebbe stato imputabile esclusivamente alla inerzia di Hebei Pride Shipping nel procedere alla vendita.

5.Si costituiva Superbeton S.p.A. rilevando che, dalla corretta interpretazione del provvedimento del 29 maggio 2007, emergeva che il Tribunale di Trieste aveva autorizzato la restituzione immediata della merce eccedente rispetto a quella necessaria per coprire il credito relativo al contratto di nolo, con valutazione da operare alla predetta data del 29 maggio 2007. In quella fase la quantità di merce copriva ampiamente il credito. In ogni caso, la responsabilità era da imputare alla inerzia di Hebei Pride Shipping nell’attivare la procedura esecutiva di vendita.

6. Con sentenza del 27 giugno 2012 il Tribunale di Venezia accertava la responsabilità del custode Terminal Rinfuse Italia S.p.A. nei confronti di Hebei Pride Shipping a causa della restituzione a Superbeton S.p.A. di 8000 tonnellate di cemento nel mese di giugno 2007. Nello stesso modo accertava la responsabilità del custode Servola S.p.A. per la restituzione di 25.367 tonnellate. Dichiarava anche la responsabilità concorrente di Superbeton S.p.A, unitamente al solo custode Servola S.p.A. e provvedeva sulle spese.

7.Avverso tale sentenza proponevano autonomi atti di appello Superbeton S.p.A, Terminal Rinfuse Italia S.p.A, Servola S.p.A. e Hebei Pride Shipping. I giudizi venivano riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 10 febbraio 2017 limitava l’accoglimento all’impugnazione di Superbeton S.p.A. precisando che la domanda proposta da Servola S.p.A. nei confronti di Superbeton S.p.A. riguardava la circostanza che quest’ultima avesse assunto su di sè il rischio relativo al deperimento della merce, avendo aderito alla modalità di deposito all’aperto. Al contrario, la domanda accolta in primo grado si fondava su un profilo diverso, mai dedotto da Servola S.p.A. e cioè quello della responsabilità extracontrattuale di Superbeton S.p.A. per non avere correttamente interpretato il provvedimento del 29 maggio 2007, chiedendo la restituzione di tutta la merce in esubero depositata presso il custode Servola S.p.A. Annullava pertanto il capo n. 3 del dispositivo della sentenza, rigettando le altre impugnazioni.

8.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Terminal Rinfuse Italia S.p.A. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Superbeton S.p.A, proponendo ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso Hebei Pride Shipping.

9.Terminal Rinfuse Italia S.p.A, Hebei Pride Shipping e Superbeton S.p.A. depositano memorie ex art. 378 c.p.c. Quest’ultima deposita la sentenza del 10 luglio 2018 della Corte d’appello di Venezia relativa al giudizio introdotto davanti al tribunale di Treviso per i fatti di causa di rigetto della domanda di Hebei Pride Shipping proposta nei confronti di Superbeton S.p.A. di accertamento del privilegio sulla merce per cui è causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c., l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse e la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e per omessa o apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 Hebei Pride Shipping avrebbe proposto in primo grado una domanda di mero accertamento, indirizzata solo all’affermazione, in astratto, di un inadempimento dei custodi, senza formulare alcuna richiesta di risarcimento del danno. Per tale motivo difetterebbe l’interesse ad agire in capo all’originaria attrice, Hebei Pride Shipping. La domanda non sarebbe idonea a far conseguire all’attore un bene della vita giuridicamente rilevante e tale interesse consisterebbe nella rimozione di uno stato di incertezza in ordine alla condotta dei protagonisti della vicenda. Non ricorrendo alcun vantaggio concretamente valutabile, in difetto di domanda di accertamento del danno, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare inammissibile la domanda per difetto di interesse. La decisione del Tribunale secondo cui il pregiudizio risiederebbe nella vendita del cemento ad un prezzo vile, costituirebbe vizio di ultra petizione, efficacemente rilevato con l’atto di appello. Il giudice di secondo grado non avrebbe poi preso atto dell’assenza di domanda di danni e di allegazione di un pregiudizio per il creditore Hebei Pride Shipping.

2.Attesa la complessità della vicenda appare necessario illustrarne brevemente i passaggi salienti.

3.La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente l’interesse dell’attore poichè la richiesta di accertamento era finalizzata a superare una complessa situazione caratterizzata da obiettiva incertezza sulla responsabilità dei custodi che avevano formulato precise contestazioni in sede cautelare davanti al Tribunale di Trieste. La questione – continua la Corte territoriale – non era soltanto astratta, ma evidenziava un interesse concreto perchè la vendita della merce era avvenuta ad un prezzo del tutto differente (12 a tonnellata) rispetto a quello che il cemento aveva alla data di emissione dell’ordinanza (85), “consentendo di configurare” un consistente pregiudizio patrimoniale. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale tale profilo dimostrerebbe l’interesse attuale e concreto alla domanda di accertamento in capo a Hebei Pride Shipping.

4.Inoltre, come correttamente evidenziato da quest’ultima società in memoria, la proposizione dell’azione di accertamento per il riconoscimento dell’an aveva l’ulteriore finalità di evitare la prescrizione del diritto di azione verso i creditori anticipando la pretesa senza attendere la cristallizzazione del danno. Ciò emerge dalle stesse conclusioni di Hebei Pride Shipping, riportate da Terminal nel ricorso (pagina nove) che evidenziano la utilità concreta dell’azione di accertamento per la società creditrice.

5.La decisione, pertanto, non appare censurabile poichè è in linea con l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice (Sez. L, Sentenza n. 16262 del 31/07/2015 – Rv. 636587 – 01). Nel caso di specie l’incertezza si traduceva proprio nella contestazione circa i doveri gravanti sui custodi giudiziari a seguito del provvedimento del Tribunale di Trieste in oggetto, a fronte del dato oggettivo e non contestato della restituzione di parte della merce oggetto di deposito ai sensi dell’art. 437 c.n., ad opera dei custodi e in difetto di sostituzione di tale merce con la somma di denaro corrispondente al credito. A ciò si aggiunga l’interesse ad incidere sulla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni come sopra evidenziato.

6.Nello stesso modo non è censurabile la decisione impugnata sotto il profilo della ultrapetizione del Tribunale che, come sostanzialmente riconosciuto anche da parte ricorrente, si è limitato ad argomentare che la responsabilità dei custodi giudiziari, oggetto di accertamento dichiarativo, avrebbe avuto un rilievo nel successivo giudizio per la quantificazione del danno “nella misura in cui la società attrice non vedrà pagato il proprio credito”.

7.Con il secondo motivo si deduce la violazione di artt. 2043 e 2697 c.c. e la mancata valutazione dell’elemento soggettivo della colpa, oltre all’errata applicazione del principio dell’onere della prova, con riferimento all’art. 360, n. 3. Secondo la ricorrente poichè il valore del cemento doveva essere riferito alla data dell’ordinanza del 29 maggio 2007, in quel momento la merce era idonea a coprire il credito, consentendo la restituzione alla proprietaria Superbeton S.p.A. di 8000 tonnellate. La decisione sarebbe errata per avere attribuito la colpa al custode che aveva dato esecuzione ad una ordinanza sulla base di una interpretazione quanto meno, non palesemente illogica e secondo buona fede. Poichè era evidente che il tenore di quel provvedimento non era chiaro, la Corte avrebbe dovuto escludere la colpa del custode.

8. Il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la decisione impugnata. La Corte d’Appello, oltre alla corposa argomentazione relativa alle ragioni di carattere letterale e sistematico per le quali ha ritenuto ragionevole l’interpretazione del provvedimento del 29 maggio 2007 adottata dal Tribunale (profilo che non viene impugnato con il secondo motivo, nel quale parte ricorrente espressamente chiarisce di non voler prospettare una interpretazione alternativa, con la specifica individuazione delle norme di ermeneutica violate), ha chiarito che la responsabilità dei custodi non è esclusa dalla prospettata incertezza sulla interpretazione del provvedimento. Ciò in quanto (pagina 31 della sentenza) i custodi “prima di aderire alla richiesta di Superbeton S.p.A. di riconsegna, avrebbero dovuto chiedere il consenso di Hebei Pride Shipping (nel cui interesse era stato disposto il deposito) o chiarimenti al giudice che aveva provveduto alla nomina dei custodi”. Tale profilo non è censurato e risulta insuperabile.

9.Con il terzo motivo si deduce la violazione di artt. 287 e 289 c.n. e della L. n. 135 del 1977, art. 2 l’errata valutazione della rappresentanza ex lege dell’agente raccomandatario, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 In particolare ai sensi delle norme invocate i poteri rappresentativi del raccomandatario B. erano generali e la prova dell’eventuale limitazione di tali poteri incombeva su Hebei Pride Shipping e non su Terminal Rinfuse S.p.A. Trattandosi, poi, di rappresentanza conferita dalla legge al raccomandatario, non era necessario che questi spendesse il nome di Hebei Pride Shipping. In terzo luogo sarebbe irrilevante la circostanza che B. ricoprisse anche la qualità di spedizioniere di Superbeton S.p.A. e ciò in quanto lo spedizioniere agisce per conto del mandante, ma in nome proprio. Per cui il nulla osta alla restituzione della merce sarebbe stato emesso nella qualità di raccomandatario di Hebei Pride Shipping, con dichiarazione efficace, mentre non avrebbe rilievo il conflitto adombrato dalla Corte d’Appello poichè Terminal Rinfuse Italia S.p.A. non era a conoscenza della circostanza che B. fosse anche spedizioniere e, comunque, in tale qualità agiva in nome proprio.

10. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, con violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c. poichè le doglianze ruotano intorno al ruolo ricoperto da B., ma la documentazione relativa a tale qualità è genericamente indicata (documento “9 Trib”, riportato a pagina 18; documento “8 Trib” richiamato a pagina 19).

11. Nello stesso modo le circostanze relative alla spendita del nome da parte di B., che agiva nella doppia qualità, sono prive di ogni allegazione, come pure la circostanza che Terminal Rinfuse Italia S.p.A. non fosse a conoscenza della qualità di spedizioniere di quest’ultimo. Sotto tale profilo le indicazioni fornite sui documenti menzionati sono insufficienti, poichè gli stessi non sono in alcun modo trascritti, neppure in parte e l’individuazione all’interno del fascicolo di legittimità è oltremodo generica, poichè pare riferirsi agli atti del giudizio di primo grado, talvolta anche del fascicolo di controparte (pagina 21, con riferimento al fax del 6 giugno 2007 quale allegato al fascicolo di Hebei Pride Shipping).

12. Tale profilo assume rilievo specifico poichè parte controricorrente sulla base del medesimo documento prodotto da Hebei Pride Shipping ed il cui tenore letterale non viene trascritto, sostiene che era stato Superbeton S.p.A, nel proprio interesse, a fornire allo spedizioniere B. le istruzioni per il ritiro della merce, in evidente conflitto di interessi e senza spendere il nome di Hebei Pride Shipping. Pertanto, quanto meno sotto tale profilo, risultava essenziale conoscere, in assenza di spendita del nome, la veste in cui agiva B..

13. Al di là di tali considerazioni, la tesi secondo cui il raccomandatario B. fosse comunque legittimato ad impartire l’ordine di provvedere ad una consegna anticipata al destinatario di parte del carico coperto da misura cautelare è infondata. Una siffatta disposizione, adottata prescindendo dall’interpretazione della citata ordinanza del Tribunale di Trieste del 29 maggio 2007, comunque collocata in una fase anteriore rispetto alla vendita, equivale ad una adesione ad una riduzione della garanzia rispetto al quantitativo complessivo di cemento e rispetto alla posizione della rappresentata che, in sede di reclamo, aveva insistito per una garanzia riferita al maggior credito di 2.500.000 (si legge in sentenza). Tale ipotesi non trova riscontro nel contenuto dell’art. 2, che definisce quale raccomandatario marittimo “chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al Comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusioni di contratto di trasporto per merce passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonchè qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati”.

14. La tesi sostenuta da parte ricorrente presuppone che tra le attività analoghe, finalizzate alla tutela degli interessi di Hebei Pride Shipping, connesse all’attività più prossima e cioè quella di “ricezione o consegna delle merci”, possa rientrare quella di dare disposizioni riguardo alla riconsegna anticipata al destinatario di parte del carico coperto da una misura cautelare, sulla base dell’interpretazione del provvedimento giurisdizionale con effetti relativi alla posizione del rappresentato, in termini di minore o maggiore garanzia e adeguatezza del deposito.

15. Al contrario appare evidente che si tratti di un comportamento distante da quelli tipici del raccomandatario marittimo, adottato in una posizione di conflitto di interessi per la doppia qualità rivestita dalla società B..

16. In ogni caso, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il custode Terminal Rinfuse Italia S.p.A. non avrebbe potuto dare seguito ad una richiesta proveniente dal B. senza operare le necessarie verifiche e comunicare al giudice designato tale modifica del provvedimento cautelare.

17. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e l’errata applicazione del principio dell’onere probatorio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Parte ricorrente si duole del mancato accoglimento dell’eccezione relativa alla assenza di responsabilità della ricorrente in quanto la notifica della nomina quale custode sarebbe pervenuta in data 12 giugno 2007, quando ormai una quantità significativa di materiale era già stata riconsegnata a Superbeton S.p.A.

18. Il motivo è irritualmente dedotto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 pur attenendo formalmente alla violazione di norme di diritto. La questione viene prospettata come omessa valutazione di un’eccezione dedotta sin dalla comparsa di risposta di primo grado e anche in questi termini il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 è errato poichè la norma richiamata riguarda l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e non di una eccezione che è questione di diritto.

19. Pur facendo riferimento alla violazione di norme relative all’onere probatorio la ricorrente avrebbe dovuto individuare le disposizioni processuali violate in tema di decadenza e non le norme sostanziali richiamate.

20. Peraltro la censura è infondata, poichè la parte della comparsa di risposta di primo grado trascritta (pagina 23 del ricorso) non ha ad oggetto la questione prospettata con il quarto motivo, poichè in quella sede la odierna ricorrente si era limitata a rilevare che alla data del 12 giugno “la merce era stata scaricata presso il terminal della Terminal Rinfuse Italia S.p.A. e ivi collocata a deposito, del tutto libera da misure cautelari di sorta, dopo che vi era rimasta per due mesi e dopo che era iniziata la riconsegna della stessa nella misura indicata…”. In sostanza in quella sede si deduceva, peraltro contraddittoriamente, che la restituzione della merce sarebbe avvenuta nei due mesi precedenti e comunque nei termini indicati nel provvedimento del 29 maggio 2007 (in realtà per i due mesi precedenti l’ordinanza non avrebbe potuto dettare alcuna prescrizione sui limiti del deposito).

21. Per il resto, le doglianze relative a una presunta inversione dell’onere probatorio sono infondate poichè la responsabilità di Terminal Rinfuse Italia S.p.A. attiene alla qualità di custode per cui l’onere della prova dell’eccezione limitativa della responsabilità gravava sul custode e rispetto a tale profilo la decorrenza del compenso per la custodia costituisce un elemento accessorio e non decisivo, rispetto al quale le censure della ricorrente risultano dedotte in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

22. Con il primo motivo del ricorso incidentale Superbeton S.p.A. deduce la violazione dell’art. 437 c.n., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, il provvedimento cautelare del 29 maggio 2007 avrebbe dovuto essere correttamente interpretato nel senso della determinazione del quantitativo da restituire a Superbeton S.p.A. prima della vendita e non dopo.

23. Con il secondo motivo si deduce la violazione l’art. 2043 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 Lamenta l’automatismo posto a base della decisione impugnata tra la corretta interpretazione del provvedimento del Tribunale di Trieste e la responsabilità dei custodi. Al contrario la restituzione di parte del materiale sulla base di una differente interpretazione non costituirebbe di per sè condotta colposa e il minor ricavo dalla vendita non rappresenterebbe un danno ingiusto e, comunque, il pregiudizio ci sarebbe stato in ogni caso anche per l’ipotesi di mancata restituzione anticipata della merce poichè il prezzo di vendita del cemento si era notevolmente assottisgliato.

24. Con il quarto motivo si deduce la violazione di artt. 287 e 289 c.n., oltre che della L. 4 aprile 1977, n. 135, art. 2 ai sensi dell’art. 360, n. 3 e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sulla base di argomentazioni analoghe a quelle poste a sostegno della terza censura, secondo cui la Corte avrebbe compensato le spese in considerazione della particolare complessità della causa e tenuto conto della condotta di Superbeton S.p.A. che avrebbe contribuito a creare la situazione oggetto di causa.

25. Il primo, il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, attenendo ai criteri di valutazione della responsabilità dei custodi.

26. I motivi sono inammissibili per difetto di interesse perchè il ricorrente incidentale non è soccombente rispetto alle statuizioni impugnate. Neppure ha pregio quanto da ultimo dedotto in udienza da Superbeton S.p.A. rispetto all’interesse derivante dall’errata compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte d’Appello in considerazione anche della condotta tenuta da quest’ultima società (questione oggetto del terzo motivo). In realtà, la Corte territoriale ha annullato il capo numero 3) della decisione del Tribunale accogliendo l’impugnazione di Superbeton S.p.A. Tale statuizione non è stata impugnata da Servola S.p.A. con la conseguente esclusione della responsabilità di Superbeton S.p.A. nei confronti di Servola S.p.A., da cui deriva il difetto di interesse della prima, in quanto le censure riguardano esclusivamente il ruolo dei custodi.

27. Con il terzo motivo si deduce la violazione l’art. 67 c.c. e l’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte avrebbe erroneamente compensato le spese in considerazione della particolare complessità della causa e tenuto conto della condotta di Superbeton S.p.A. che avrebbe contribuito a creare la situazione oggetto di causa. Al contrario l’unica responsabilità riguarderebbe la posizione del custode giudiziario.

28. Il motivo è inammissibile poichè non tende a contestare “la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese”, come segnalato dalla stessa ricorrente. In ogni caso la motivazione della Corte si fonda su due autonome argomentazioni e la prima (“particolare complessità della causa”) non è contrastata, rendendo carente di interesse la seconda censura.

29. Ne consegue che il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati; le spese nei rapporti tra Terminal Rinfuse Italia S.p.A. e Superbeton S.p.A. vanno compensate in considerazione dell’esito della lite e della posizione sostanziale di tali società, che vanno invece condannate, in solido, a corrispondere quelle sostenute da Hebei Pride Shipping. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito del ricorso principale e di quello incidentale.

PQM

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese processuali nei rapporti tra Terminal Rinfuse Italia S.p.A. e Superbeton S.p.A, che condanna al pagamento delle spese in favore di Hebei Pride Shipping, liquidandole in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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