Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23975 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23975 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 19392-2011 proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI 00657440483 – già
Cooperativa a responsabilità limitata in persona del Direttore Generale
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio
dell’avvocato PARADISI SIMONETTA, rappresentata e difesa dagli
avvocati RICCA EGLE, ALCARO FRANCESCO, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO GIUSEPPE PUCCIONI SRL;
– intimato –

Data pubblicazione: 22/10/2013

avverso la sentenza n. 277/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 10.2.2011, depositata il 28/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Doti CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
«1. — Il Fallimento Giuseppe Puccioni s.r.l. convenne la Banca
di Credito Cooperativo di Cambiano s.c.r.l. (ora s.c.p.a.) dinanzi al
Tribunale di Pistoia per la revocatoria, ai sensi dell’art. 67, comma
secondo, legge fallirn., di rimesse effettuate dalla fallita su un conto
corrente presso la filiale della banca di Castelfiorentino nel periodo 21
luglio 1992-6 aprile 1993.
Il Tribunale, ritenuti provati il carattere solutorio delle rimesse e
la scientia decoctionis, accolse la domanda.
La Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame proposto
dalla banca, che contestava tanto la scientia decoctionis, ritenuta astratta e
non effettiva, quanto il carattere solutorio delle rimesse, negato dalla
banca affermando che sussisteva un affidamento complessivo di £
190.000.000 e non di sole £ 70.000.000 — come invece affermato dal
Tribunale.
La Corte d’appello ha ritenuto in particolare:
che “una situazione di irreversibile difficoltà” della Giuseppe Puccioni
già risultava chiaramente dal bilancio del 1991, chiusosi con perdite per
£ 174.162.299 su un capitale sociale di £ 230.000.000, tanto da indurre
alla trasformazione della s.p.a. in s.r.l. con una drastica riduzione del

capitale a sole £ 60.000.000;
Ric. 2011 n. 19392 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.

che ciò avrebbe dovuto indurre la banca a monitorare la
situazione economica della fallita e dunque a consentirle di prevedere
l’andamento economico-finanziario di quest’ultima, talché anche i dati
del bilancio 1992 — chiusosi con una perdita di ben 800.000.000 di lire
— a prescindere dalla conoscibilità del medesimo (depositato soltanto

sorpresa, ma piuttosto la conferma di una crisi ormai fuori controllo
che, per le sue dimensioni, non poteva essersi verificata all’improvviso
e, soprattutto, non poteva sfuggire in un piccolo centro come quello in
cui operavano sia la fallita che la banca;
che quest’ultima poteva agevolmente verificare, presso il registro
delle società, che socia al 95 % della Giuseppe Puccioni era la Trafilerie
Martinelli s.p.a., già dichiarata fallita e costituente in pratica l’unico
cliente della società controllata.
Con riferimento al carattere solutorio delle rimesse, la Corte
d’appello ha confermato che la vera e propria apertura di credito in
conto corrente era di sole £ 70.000.000, poiché l’ulteriore affidamento
di £ 120.000.000 era costituito da un castelletto di sconto fatture o
comunque da un affidamento per smobilizzo crediti.
La banca ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Il
fallimento intimato non ha svolto difese.
2. — Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione per
avere la Corte d’appello ritenuto provata l’effettiva conoscenza, da
parte della banca, dello stato d’insolvenza della fallita, sebbene dal
bilancio del 1991 emergesse, come pure riconosciuto dalla Corte
d’appello medesima, solo

“una gravissima crisi economicd’, non

irreversibile come il vero e proprio stato d’insolvenza, che veniva
fronteggiata mediante la trasformazione della società in s.r.l. e il
compimento di investimenti tecnologici. Quanto, poi, all’ipotizzato
Ric. 2011 n. 19392 sez. MI – ud. 04-06-2013
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nel maggio 1993), non potevano comunque rappresentare una

monitoraggio della situazione economica della cliente da parte della
banca, si trattava di mera astrazione, così come era mera astrazione
ipotizzare che la banca fosse a conoscenza che la Trafilerie Martinelli
era l’unico cliente della Giuseppe Puccioni.
2.1. — Il motivo è inammissibile perché trascura di considerare

in primo luogo il riferimento alla ridotta dimensione della realtà locale
in cui operavano sia la banca che la società fallita, da cui plausibilmente
poteva inferirsi una buona conoscenza e una particolare attenzione, da
parte della prima, alle condizioni economiche della seconda, anche con
riferimento ai rapporti della stessa con la Trafilerie Martinelli. Le
critiche della ricorrente si risolvono, dunque, in nulla più che censure
di merito sulla valutazione degli indizi a disposizione.
3. — Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di
norme di diritto per avere la Corte d’Appello — facendo propria la
valutazione compiuta dal CTU in primo grado — ritenuto che l’ulteriore
affidamento per £ 120.000.000 fosse stato concesso a titolo di
castelletto di sconto, nonostante mancasse la prova di un elemento
essenziale dello sconto quale il corrispettivo rappresentato
dall’interesse trattenuto anticipatamente, ai sensi dell’art. 1858 c.c., e si
trattasse di un importo messo immediatamente a disposizione della
fallita a fronte della sola garanzia costituita dalla presentazione del
portafoglio.
3.1. — Neanche questo motivo merita accoglimento, sia perché
la questione dell’assenza di prova della prededuzione dell’interesse
sull’importo degli effetti scontati è questione nuova, sollevata dalla
ricorrente per la prima volta nel ricorso per cassazione (la sentenza
impugnata non ne parla, né la ricorrente indica in quale atto del
giudizio di merito l’abbia sollevata), sia perché, anche a seguire la
Ric. 2011 n. 19392 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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passaggi significativi della motivazione della sentenza impugnata, quale

prospettazione in fatto della ricorrente, resta confermato che
l’affidamento di cui trattasi era comunque subordinato alla
presentazione (sia pure a mero titolo di garanzia, come si sostiene in
ricorso) di effetti alla banca; il che è sufficiente ad escludere la
qualificazione del contratto come apertura di credito in senso stretto,

secondo la giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. 709/1980
e Cass. 5413/1982) la disponibilità di una provvista tale da escludere la
scopertura del conto e dunque la natura solutoria delle rimesse
affluenti sul medesimo, nonostante il saldo negativo.
La provvista di un conto corrente, infatti, può essere costituita o
dal cliente, con mezzi monetari propri, o dalla banca, che glieli mette a
disposizione mediante apertura di credito. La disponibilità assicurata
dalla banca deve necessariamente derivare da un contratto di apertura
di credito perché è soltanto grazie alle caratteristiche di tale contratto
(il quale comporta l’obbligo della banca di tenere a disposizione del
cliente la somma prevista sino alla scadenza o al recesso con preavviso)
che si può affermare che, non essendovi credito esigibile della banca
allorché il cliente utilizza il fido (il credito concesso con l’apertura sarà
esigibile soltanto con la cessazione dell’apertura stessa), le conseguenti
rimesse del medesimo cliente sul conto passivo non costituiscono
pagamento, bensì meli atti ripristinatori della provvista messa a
disposizione dalla banca e in precedenza da lui utilizzata (Cass.
3316/2012).»;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite e non sono state presentate conclusioni o
memorie;
che, condividendo il Collegio quanto si legge nella relazione, il
ricorso va respinto;
Ric. 2011 n. 19392 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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che costituisce l’unica forma di affidamento idoneo a configurare,

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera a consiglio del 4 giugno 2013

Il Presidente

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