Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23974 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17315/2016 proposto da:

B.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Di Tizio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Italfondiario S.p.a., incorporante della Castello Gestione Crediti

S.r.l., nella qualità di mandataria di Intesa Sanpaolo S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio

dell’avvocato Benedetto Gargani, rappresentata e difesa

dall’avvocato Antonio Farini, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza parziale n. 850/14 e la sentenza definitiva n.

354/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicate

rispettivamente il 12/08/2014 e il 29/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Riferisce la sentenza impugnata che il Tribunale di Chieti con sentenza n. 766 del 2008 – pronunciando sui giudizi riuniti di accertamento negativo del credito bancario e di opposizione a decreto ingiuntivo – ha, per quanto ancora interessa, revocato il decreto ingiuntivo, accertato un debito del correntista pari ad Euro 96.531,64 al 31 dicembre 2005, liquidato il danno morale in favore del medesimo correntista in Euro 121.173,43, ed, operata la compensazione, condannato la banca a pagare la somma di Euro 22.531,36, con interessi e rivalutazione, oltre accessori.

Impugnata la decisione da Italfondiario s.p.a., con sentenza non definitiva del 12 agosto 2014, n. 850, la Corte d’appello dell’Aquila respinse l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, reputandolo specifico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; dichiarò inammissibile l’appello incidentale, proposto dal correntista, in quanto tardivo; in riforma della decisione di primo grado, accertò l’inapplicabilità ai contratti inter partes della L. n. 108 del 1996, in quanto anteriori alla sua entrata in vigore, confermando la non debenza delle commissioni di massimo scoperto e di altri costi non pattuiti per iscritto tra le parti, e riservando a separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.

Con la sentenza definitiva del 29 marzo 2016, n. 354, quindi, la Corte d’Appello dell’Aquila ha, in riforma della sentenza di primo grado, respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal correntista e condannato il medesimo al pagamento, in favore di Italfondiario s.p.a., della somma di Euro 118.449,90, con gli interessi legali dalla domanda, compensando per intero tra le parti le spese del doppio grado e ponendo quelle di c.t.u. a carico della banca.

Avverso entrambe le sentenze propone ricorso B.O., affidato ad otto motivi.

Resiste con controricorso Italfondiario s.p.a., quale mandataria di Intesa Sanpaolo s.p.a.

Il ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., perchè la corte territoriale non ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da Italfondiario s.p.a., sebbene essa non avesse esposto specifiche censure alla sentenza di primo grado;

2) omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla medesima doglianza;

3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117 anche con riferimento alla L. n. 108 del 1996, perchè la sentenza non definitiva ha ritenuto il contratto anteriore alla legge antiusura, e, quindi, alle sue pattuizioni inapplicabile la relativa disciplina: tuttavia, dopo la stipula del contratto di conto corrente, altri ne sono stati aggiunti “per anticipo fatture”, senza contratto scritto, ma comunque durante la vigenza della detta legge antiusura, la quale quindi avrebbe dovuto trovare applicazione in luogo della norma del t.u.b.;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., perchè la corte territoriale con ordinanza del 16 settembre 2014 respinse un’istanza di estensione dei quesiti al c.t.u., senza motivazione al riguardo;

5) omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla medesima doglianza;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., perchè il Tribunale di Chieti aveva condannato la controparte al risarcimento dei danni morali per “disagi e paterni d’animo”, sofferti dall’istante in conseguenza della pretesa illegittima di interessi, commissioni e spese da parte della banca: mentre la corte territoriale ha negato la sussistenza di danni morali, però ricollegandoli alla mera applicazione di un interesse usurario, con motivazione inesistente, posto che non era stata quella la ragione della liquidazione dei danni non patrimoniali ad opera del giudice di primo grado; inoltre, la segnalazione alla Centrale rischi a sofferenza per una somma invece non dovuta integra ragione di danno in re ipsa;

7) omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla medesima doglianza;

8) violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., perchè la corte territoriale non ha ritenuto integrata la norma, sebbene la banca avesse richiesto un decreto ingiuntivo in data 18 luglio 2007, quando era stata già depositata il 16 luglio 2007 la c.t.u. che aveva operato diversi conteggi.

2. – Il primo ed il secondo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto censurano, rispettivamente sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., sono inammissibili per genericità, essendo stati redatti in violazione dell’art. 366 c.p.c.: ed, invero, non permettono di apprezzare, sulla base della mera lettura del ricorso, la lamentata aspecificità dell’atto di appello, incorrendo pertanto essi stessi nel vizio di carenza di cd. autosufficienza (cfr., e multis, Cass. 10 gennaio -2012, n. 86).

3. – Il terzo motivo attiene alla misura degli interessi applicati sui “conti anticipi”, che il ricorrente assume essere stati aperti in data successiva al conto corrente di corrispondenza, in via di mero fatto e senza accordo scritto.

Il motivo è inammissibile, per difetto di censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Ricordato che l’iscrizione delle somme nel cd. conto anticipi, collegato ad un’apertura di credito su conto corrente, ha natura di mera evidenza contabile provvisoria, facendo riferimento allo strumento contabile bancario finalizzato alla evidenza ed annotazione delle operazioni poste in essere con “anticipo fatture”, restando esso accessorio rispetto al conto cd. principale di conto corrente (cfr. Cass. 21 agosto 2013, n. 19325, fra le altre), è pregiudiziale tuttavia rilevare come la corte territoriale abbia espressamente statuito che la questione relativa alla legittimità, oppure no, della pattuizione degli interessi ultralegali è stata “risolta dal tribunale nel senso della illegittimità (mancando la forma scritta) e della sostituzione con la misura dell’interesse previsto dall’art. 117 TUB”, e che tale affermazione con è stata affatto resa oggetto di impugnazione con l’atto di appello.

Dunque, la necessità di applicare gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117 era stata affermata dalla sentenza di primo grado, senza che tale capo di pronuncia – rileva la corte d’appello abbia formato oggetto dell’impugnazione, con conseguente giudicato interno.

Ne deriva che, non essendo stata censurata dal ricorrente la statuizione di difetto di gravame sul punto, la stessa resta idonea a sorreggere la decisione, con conseguente inammissibilità del motivo.

4. – Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili, perchè, a loro volta, attengono ad un’ordinanza emessa in corso di causa in appello, priva di carattere decisorio, riguardando la consulenza tecnica d’ufficio.

Inoltre, essi riguardano la mancata formulazione al c.t.u. di un quesito, che tenesse conto della tesi del ricorrente sul calcolo degli interessi: onde, essendo collegati al motivo precedente, di esso seguono la sorte.

5. – Il sesto motivo, che riguarda la sentenza definitiva, è inammissibile, sotto un diverso profilo.

Invero, la censura viene proposta dal ricorrente ponendo a confronto l’accoglimento, operato dal Tribunale, della domanda di liquidazione del danno non patrimoniale, e le diverse ragioni, esposte dalla Corte d’appello, per ritenere, invece, infondata la pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Si deduce che il giudice di primo grado, avendo riconosciuto l’illegittima richiesta di interessi usurari ed altri costi, aveva liquidato la somma di Euro 110.000,00 per danni morali.

Ma occorre, al riguardo, osservare che la corte territoriale ha riformato la sentenza proprio in punto di insussistenza della condotta illecita usuraria, di conseguenza escludendo la condanna al risarcimento del danno, precisando, altresì, che la statuizione del primo giudice risulta generica ed apodittica, priva di qualsiasi parametro di riferimento, senza che sussistesse alcuna fattispecie di reato nella vicenda de qua.

A fronte di tale statuizione, il motivo proposto si palesa inidoneo a veicolare una censura di violazione di legge, nella specie l’art. 2059 c.c., mirando, al contrario, a riproporre in pieno il giudizio sul fatto, giustapponendo la motivazione del primo giudice – condivisa dal ricorrente – a quella del giudice di appello, dal medesimo invece non apprezzata.

Ma, in tal modo, sia pure sotto l’egida del vizio di violazione di legge, è patente la intento di riproporre una valutazione di fatto, per definizione inammissibile in sede di legittimità.

Neppure ha pregio il cenno alla avvenuta segnalazione alla Centrale rischi a sofferenza, per una somma che il ricorrente assume non dovuta, quale danno in re ipsa, trattandosi di censura del tutto generica e svincolata da un preciso pronunciamento della decisione impugnata.

6. – Il settimo motivo è inammissibile, non essendo stato neppure individuato il fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, trascurato dalla corte del merito.

7. – L’ottavo motivo è inammissibile, in quanto l’accertamento della temerarietà della lite, che ricorre quando sussiste coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione (mala fede), ovvero quando vi è ignoranza gravemente colpevole in ordine a detta infondatezza, implica un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (e plurimis, Cass. 12 gennaio 2010, n. 327; Cass. 8 marzo 2007, n. 5337; Cass. 8 settembre 2003, n. 13071).

A ciò si aggiunga che l’esistenza di una c.t.u. contraria alle proprie tesi non costituisce, in sè, ragione di temerarietà di una lite intrapresa sulla base di queste.

8. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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