Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23974 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 26/09/2019), n.23974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27305-2016 proposto da:

FINEGIL EDITORIALE SPA DIVISIONE NORD EST, in persona del Consigliere

Delegato e legale rappresentante B.F., P.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARTINETTI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERO FORNASARO DE MANZINI;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato E ASSOCIATI STUDIO

LEG.GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA MANCINELLI;

– controricorrente –

e contro

B.A., D.F.G., MA.AV.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1229/2015 del TRIBUNALE di UDINE, depositata

il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.D. e la società Finegil Editoriale S.p.a. (d’ora in poi, “Finegil”), quale società incorporante la società Editoriale F.V.G. S.p.a. (d’ora in poi, “F.V.G.”), ricorrono sulla base di tre motivi – ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, – per la cassazione della sentenza n. 1229/15, del 16 settembre 2015, del Tribunale di Udine (già oggetto di gravame da essi esperito e dichiarato inammissibile, per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dalla Corte di Appello di Trieste, con ordinanza n. 1322/16, del 19 settembre 2016), sentenza che, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da M.G., B.A., D.F.G. e Ma.Av.An., ha riconosciuto il P. e la società Editoriale F.V.G. responsabili dei danni non patrimoniali ad essi cagionati, condannando il primo a pagare a ciascuno degli attori l’importo di Euro 2.000,00, limitando invece ad Euro 1.000,00 la somma dovuta ad ognuno, per lo stesso titolo, dalla seconda.

2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti di essere stati convenuti in giudizio, nelle rispettive qualità, il P., di autore dell’articolo apparso sul quotidiano “(OMISSIS)” il (OMISSIS), intitolato “(OMISSIS).

Assumevano gli attori di essere stati diffamati dall’articolo, data la loro qualità di compartecipi nell’associazione temporanea di professionisti resasi aggiudicataria, nei confronti del Comune di Udine, dei lavori comportanti interventi edilizi di ristrutturazione della “(OMISSIS)”. Nello scritto, infatti, si raccoglievano le dichiarazioni rese dal Presidente della locale sezione dell’associazione “Italia Nostra”, affermandosi, in particolare, che la stessa non aveva “paura a definire “fuori legge”” gli interventi, ai quali venivano riferiti anche gli appellativi di “fortemente inadeguati “demenziale””.

A sostegno della loro richiesta gli attori deducevano che, in sede penale, il Bo. era stato assolto dall’imputazione di diffamazione a mezzo stampa, ma ciò unicamente per assenza di prova sufficiente circa il fatto che egli avesse effettivamente pronunciato le espressioni offensive attribuitegli.

Si costituiva in giudizio soltanto la società F.V.G., la quale, oltre ad eccepire l’inutilizzabilità degli atti del procedimento penale, deduceva che le dichiarazioni presenti nel testo dell’articolo riproducevano fedelmente quelle rese dall’intervistato e riferibili esclusivamente ad “Italia Nostra”, non senza, comunque, rilevare come destinataria delle critiche fosse l’amministrazione comunale e non certo i professionisti incaricati dell’intervento, neppure citati, trattandosi, in ogni caso, di giudizi critici legittimamente espressi nel contesto di un dibattito politico riguardante l’esecuzione di un’opera pubblica.

Ritenuta fondata la domanda attorea, il primo giudice condannava i convenuti al risarcimento del danno nella misura già sopra indicata, pervenendo a tale conclusione sul rilievo che la verifica della legittimità dello scritto dovesse compiersi sulla base dei soli criteri del diritto di cronaca. Pertanto, riconosciuti sussistenti i requisiti della verità del narrato e dell’interesse pubblico alla divulgazione della notizia, ma non quello della continenza espressiva, poichè sarebbe stato dovere del giornalista non riportare le espressioni “fuori legge” e “demenziale”, il Tribunale di Udine riconosceva il diritto degli attori a vedersi risarcire il danno cagionato alla loro reputazione.

Proposto gravame, oltre che dalla società F.V.G., anche dal P., la Corte giuliana dichiarava lo stesso inammissibile, come rilevato in premessa, in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento.

3. Avverso la decisione del Tribunale di Udine hanno proposto ricorso per cassazione la società Finegil e il P., sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., nonchè degli artt. 51 e 595 c.p., oltre che degli artt. 2043 e 2059 c.c., “sub specie” di “mancata valutazione dello scritto secondo i canoni del diritto di critica, nel caso politica”.

Si censura la sentenza impugnata perchè, nel valutare il superamento dei limiti scriminanti la condotta diffamatoria, risulta averli “parametrati all’esercizio del diritto di cronaca, anzichè a quello del (diverso) diritto di critica”. Quest’ultimo, infatti, può essere esercitato anche attraverso l’impiego di espressioni particolarmente pungenti ed incisive, sempre che le stesse siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira, senza risolversi in un’aggressione gratuita e distruttiva della reputazione del soggetto interessato. Orbene, valutato alla luce di tali parametri, il contenuto dell’articolo non potrebbe ritenersi diffamatorio, visto che le parole negative del rappresentante locale di una nota associazione ambientalista riguardavano un argomento di rilevanza pubblica, già oggetto di polemica politica.

Erronea, inoltre, sarebbe l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui l’assenza, tra le parti del giudizio, di colui che “ha pronunciato le frasi, ritenute diffamatorie successivamente pubblicate”, impedirebbe, nei confronti dei soggetti convenuti, l’applicazione dei criteri del diritto di critica, per valutare la continenza espressiva delle frasi utilizzate. Sebbene, infatti, sussista una responsabilità risarcitoria solidale tra chi espone un giudizio negativo e chi fedelmente lo riporta, e ciò a mente degli artt. 1292 e 2055 c.c., deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, sicchè gli effetti, nei riguardi dell’autore delle frasi, della pronuncia emessa sarebbero regolati dall’art. 1306 c.c.

3.2. Il secondo motivo – sempre proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., nonchè degli artt. 51 e 595 c.p., oltre che degli artt. 2043 e 2059 c.c., “sub specie” di “mancato riconoscimento dell’esimente del legittimo diritto di cronaca in caso di intervista”.

Si censura la sentenza impugnata laddove addebita al P., e di riflesso alla società editrice (oggi Finegil), la responsabilità per non avere espunto dal testo dell’articolo le espressioni “fuori legge” e “demenziale”, e dunque per non aver cercato di trasmettere il pensiero espresso dal Bo. “con moderazione, misura e proporzione”. Il Tribunale di Udine, in questo modo, avrebbe disatteso il principio secondo cui, allorchè il giornalista si limiti a riportare correttamente le dichiarazioni del soggetto intervistato, a prescindere dal loro contenuto, rispetta il principio di continenza quando quelle dichiarazioni, per il tema o per i suoi protagonisti, assumono un apprezzabile rilievo nella vita pubblica e sociale della collettività, ancorchè solo a livello locale. La sentenza, per contro, avrebbe fatto carico, al giornalista, contravvenendo a quelli che sono i principi affermati dalle Sezioni Unite penali di questa Corte (è citata Cass. Sez. Un. Pen., sent. dep. 16 ottobre 2001, n. 37140), di “purgare il contenuto dell’intervista dalle espressioni offensive”.

3.3. Il terzo motivo – anch’esso formulato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – assume violazione e falsa applicazione della L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11 nonchè degli artt. 51 e 595 c.p., oltre che degli artt. 2043 e 2059 c.c., “per aver condannato l’editore al risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa senza vincolo di solidarietà con gli autori del reato”.

Sul presupposto che quella prevista dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11 è una responsabilità, dell’editore, indiretta e solidale, i ricorrenti si dolgono del fatto che nulla venga detto, nella parte motiva della sentenza, sulle ragioni che potrebbero sostenere un’autonoma responsabilità della società editrice (oggi Finegil), condannata a risarcire il danno in misura doppia rispetto a quella prevista per l’autore dell’articolo.

4. M.G., B.A. e D.F.G. (ma non anche Ma.Av.An.) hanno resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

Sul presupposto di essere risultati vittoriosi, sia all’esito del primo grado di giudizio che di quello di appello, e dunque impossibilitati a far valere, se non nelle forme della riproposizione ex art. 346 c.p.c., le eccezioni e difese già svolte in primo grado, i controricorrenti contestano l’affermazione relativa alla inutilizzabilità nella presente causa civile degli atti del processo penale a carico del Bo., nonchè delle deposizioni rese, in sede civile, da costui e dal teste G., soggetti rispetto ai quali non sussisterebbe alcuna incapacità a testimoniare. Sulla base di tale materiale probatorio emergerebbe, pertanto, che, ad essere intervistato dal P., non fu il Bo. ma il G., ed inoltre che il contenuto dell’intervista fu oggetto, almeno in parte, di un intervento manipolativo del giornalista, il quale, lungi “dal vestire gli abiti di fedele “nuncius” del pensiero di “Italia Nostra”, aggiunse di propria iniziativa, evidentemente per enfatizzare il giudizio negativo espresso, proprio le espressioni maggiormente offensive”, delle quali il G. avrebbe chiesto, oltretutto, l’eliminazione.

Alla luce, pertanto, di tali emergenze probatorie risulterebbe del tutto corretta la decisione del Tribunale di Udine di escludere che l’autore dell’articolo abbia rispettato il criterio della continenza formale.

In ogni caso, i controricorrenti deducono l’inammissibilità dei tre motivi di ricorso, poichè essi, pur all’apparenza deducendo vizi di violazione di legge, si risolverebbero in un tentativo di devolvere a questa Corte, inammissibilmente, un rinnovato giudizio sul merito della controversia.

5. Hanno presentato memoria i controricorrenti, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va accolto, sebbene solo in relazione al suo terzo motivo.

6.1. Il primo motivo, infatti, non è fondato.

6.1.1. “In limine” occorre muovere dalla constatazione che costituisce consolidato principio, enunciato da questa Corte, quello secondo cui, “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2018, n. 6133, Rv. 648418-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 30 maggio 2017, n. 13520, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2015, n. 15759, non massimata, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 80, Rv. 621133-01).

Di conseguenza, il “controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonchè al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile “ratione temporis””, mentre resta “del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 6133 del 2018, cit.).

Orbene, nel caso di specie, escluso che questa Corte possa come detto – autonomamente valutare la portata diffamatoria, o meno, delle espressioni presenti nell’articolo per cui è giudizio, deve rilevarsi come la “prospettiva” assunta dal Tribunale di Udine nel valutare la sussistenza dell’illecito a carico del giornalista (e della società proprietaria ed editrice della testata) risulti corretta, donde la non fondatezza del primo motivo di ricorso.

Trattandosi, invero, di scritto recante un’intervista, il parametro alla stregua del quale valutare la sussistenza (o meno) della scriminante dell’esercizio del diritto, ex art. 51 c.p., risulta quello tipico del diritto di cronaca, e non di critica, in quanto “la “notizia” di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo”, spettando, peraltro, in tali ipotesi “al giudice di merito valutare, caso per caso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e del contesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto del singolo alla tutela dell’onore e della reputazione, nonchè verificare la circostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettore la natura di opinioni e dichiarazioni di terzi, e non di verità obiettive” (Cass. Sez. 3, sent. 11 settembre 2014, n. 19152, Rv. 632943-01).

6.2. Neppure il secondo motivo di ricorso è fondato.

6.2.1. Avendo il Tribunale assunto a riferimento, per la valutazione della liceità (o meno) della condotta dell’articolista P., come detto, la verifica se egli si sia mantenuto entro i limiti propri del diritto di “cronaca”, identificando espressamente quale oggetto del “narrato” le dichiarazioni rese dal Presidente della locale sezione di “Italia Nostra”, la sentenza impugnata si è, nella sostanza, attenuta al principio secondo cui “qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un’intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall’intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall’intervistato, semprechè ricorrano gli ulteriori requisiti dell’interesse pubblico alla diffusione dell’intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto” (Cass. Sez. 3, sent. 31 ottobre 2014, n. 23168, Rv. 633376-01).

La decisione in esame ha affermato, infatti, la responsabilità del P. e della società (oggi) Finegil sul rilievo che il giornalista “avrebbe dovuto evitare di riportare” le espressioni “fuori legge” e “demenziale”, ravvisando il difetto del requisito della continenza (e dunque la ragione dell’illiceità della condotta) nel non aver cercato “di trasmettere il pensiero espresso dall’Arch. Bo. con moderazione, misura e proporzione”.

In questo modo il Tribunale di Udine non ha contraddetto – come assumono, invece, gli odierni ricorrenti – quanto affermato dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte, in quello che può considerarsi il “leading case” da cui origina il suddetto indirizzo giurisprudenziale. Ovvero, che pretendere che “il giornalista intervistatore controlli in ogni caso la verità storica del contenuto dell’intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa, atteso che le obbiettive difficoltà che costui potrebbe incontrare nel verificare la corrispondenza a verità di quanto dichiarato” potrebbero “indurlo, per prudenza, a rinunciare alla pubblicazione dell’intervista”; d’altra parte, pretendere che il pubblicista si astenga dal pubblicare un’intervista “significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l’altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto dell’intervista dalle espressioni offensive, sia perchè gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un. Pen., sent. 16 ottobre 2001, n. 37140).

Invero, nel caso che qui occupa, l’uso disinvolto del virgolettato del quale è conferma anche l’errore grammaticale in cui è incorso l’articolista, ovvero, quell’attributo di “demenziale”, che segue la qualificazione degli interventi sulla biblioteca civica come “fortemente inadeguati” – evidenzia l’esistenza di un intervento manipolativo dell’articolista, e ciò al netto delle circostanze (sulle quali insistono i controricorrenti e rimaste, fin qui, in ombra, dato l’esito per essi integralmente favorevole dei due gradi di giudizio di merito) – che il vero intervistato non sarebbe stato il Bo. ma il G., il quale avrebbe anche richiesto l’eliminazione di quelle frasi dal testo dell’articolo.

Anche a prescindere, infatti, da tali circostanze (delle quali non vi è menzione nella sentenza impugnata), il fatto che il testo dell’intervista risulti “rimaneggiato” dall’articolista, come evidenzia la sentenza impugnata, comporta che lo stesso non “si sia limitato a riferire l’evento”, ponendosi, piuttosto, come “strumento della diffamazione”, nel senso che, lungi dall’aver “assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori”, si è posto come “un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria” (così, in motivazione, nuovamente Cass. Sez. Un. Pen., sent. n. 37140 del 2001, cit.). Evenienza, quest’ultima, ipotizzabile quando “la consecuzione, la suggestività, l’articolazione di artifici dialettici o retorici nella formulazione delle domande o delle premesse o dei commenti” assumano rilievo “come concausa della lesione dell’altrui onore e reputazione o, addirittura, come causa esclusiva” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15112, Rv. 626951-01).

E’ quanto risulta essere avvenuto – secondo l’accertamento operato dalla sentenza impugnata e non sindacabile in questa sede proprio nel caso di specie, atteso il descritto intervento manipolativo sul contenuto dell’intervista.

6.3. Il terzo motivo è, invece, fondato.

6.3.1. Il motivo, come detto, censura la sentenza impugnata laddove ha disposto la condanna della società editrice (oggi Finegil) a risarcire il danno in misura doppia rispetto a quella prevista per l’autore dell’articolo.

Al riguardo, occorre muovere dalla constatazione che “la responsabilità solidale del proprietario della pubblicazione e dell’editore per i reati commessi col mezzo della stampa discende specificamente dalla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11 la cui previsione non è del tutto inquadrabile nell’ambito dell’art. 2049 c.c.”, giacchè essa “non discende” da quella del direttore, “ma è una responsabilità propria, che ne prescinde”. Resta, nondimeno, inteso che il “regime della solidarietà non si discosta, tuttavia, dalla regolamentazione generale prevista dal codice civile per le obbligazioni solidali. Anche nel suo ambito trova applicazione, quindi, sia l’art. 1292 c.c., in forza del quale il proprietario e l’editore della pubblicazione sono tenuti, verso il danneggiato, per l’intero, sia l’art. 2055 c.c., comma 2, per il quale, nei rapporti interni con gli altri coobbligati, “colui che ha risarcito il danno ha regresso (…) nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Il comma 3 della norma in esame specifica poi che, “nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”” (così, testualmente, in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 19 settembre 1995, n. 9892, Rv. 494080-01).

Sulla scorta di tali affermazioni, pertanto, l’obbligo risarcitorio andava posto, in eguale misura, a carico di entrambi gli odierni ricorrenti, in difetto di un’esplicitazione delle ragioni (non operata dalla sentenza impugnata), in termini di diversa gravità della colpa dei corresponsabili, che potesse giustificare un riparto in misura non paritaria. E’ vero, infatti, che “la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; sicchè, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale e il giudice, invece, condanni uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2015, n. 21774, Rv. 63761501). Resta, tuttavia, inteso che, nel presente caso, la condanna è stata disposta solidalmente a carico dei corresponsabili dell’illecito, donde la necessità di motivare le ragioni che hanno portato a disattendere l’eguale riparto “interno” dell’obbligazione risarcitoria, ciò che rileva proprio ai fini dell’azione di regresso che il condebitore che abbia pagato (o che paghi) potrà esercitare nei confronti dell’altro.

6.3.2. All’accoglimento del motivo ed alla cassazione, in relazione, della sentenza impugnata, segue – ai sensi della seconda alinea dell’art. 384 c.p.c., comma 2 – la decisione della causa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, dovendo riconfermarsi l’entità dell’obbligo risarcitorio nella misura di Euro 3.000,00, ponendo, però, lo stesso, solidalmente e paritariamente, a carico di P.D. e della società Finegil Editoriale S.p.a., risultando eguale la gravità delle rispettive colpe.

7. Quanto alle spese di lite, l’accoglimento parziale del ricorso – e dunque il riconoscimento dell’erroneità, “in parte qua” della pronuncia del giudice di prime cure (laddove aveva escluso la condanna solidale dei convenuti) – consente, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese sia del giudizio di appello che di quello di legittimità, se è vero che “la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. Sez. 3, sent. 22 febbraio 2016, n. 3438, Rv. 638888-01).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo ricorso, accogliendo il terzo e, decidendo nel merito condanna P.D. e la società Finegil Editoriale S.p.a., in solido, a risarcire il danno cagionato a M.G., B.A., D.F.G. e Ma.Av.An., quantificandolo in Euro 3.000,00, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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