Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23974 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23974 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 18308-2011 proposto da:
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA 00390840239
(già denominata UGC BANCA SpA) incorporante di ASPRA
FINANCE SpA – società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato
BRANCADORO MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
VOJVODIC GIANFRANCO, giusta procura generale alle liti per atto
notaio Maurizio Marino di Verona, in data 23.5.08, n. rep. 64431, che
viene allegata in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 22/10/2013

ETTORE RIZZA in qualità di curatore del fallimento della Sri li
Modulo, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
, CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’avv. MARCO SPADARO,
giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

contro
CURA I ELA FALLIMENTO IL MODULO SRL (n. 11/08);

– intimata –

avverso il decreto n. cron. 1390 del TRIBUNALE di SIRACUSA,
depositato il 20/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Mario Brancadoro (per delega avv.
Gianfranco Vojvodic) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Marco
Spadaro che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
«1. — Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (di seguito
Unicredit), incorporante della Aspra Finance s.p.a., propose
opposizione allo stato passivo del Fallimento il Modulo s.r.l. per
l’ammissione, tra gli altri, del credito relativo a un rapporto di mutuo
fondiario assistito da garanzia ipotecaria, risolto con atto di precetto.

Ric. 2011 n. 18308 sez. M1 – ud. 07-05-2013
-2-

– co.ntroricorrente e ricorrente incidentale –

Con decreto del 20 maggio 2011 il Tribunale di Siracusa, pur
disattendendo l’eccezione sollevata dalla curatela fallimentare di
tarditività della produzione documentale relativa alla rappresentanza
sostanziale e processuale di Unicredit ed all2 titolarità del credito, ha
comunque rigettato l’opposizione della banca per difetto di prova.

tre motivi. La curatela ha resistito con controricorso contenente
ricorso incidentale condizionato per un motivo.
2. — Il ricorso principale è inammissibile perché proposto dal
difensore in forza di procura generale alle liti rilasciata il 23 maggio
2008, ossia in data anteriore a quella del decreto impugnato, mentre, ai
sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura necessaria per la proposizione del
ricorso per cassazione dev’essere conferita con specifico riferimento
alla fase di legittimità e dopo la pubblicazione del provvedimento
impugnato. (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 488/2000).
3. — L’inammissibilità del ricorso principale determina
l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato (concernente la
tarditività della produzione documentale ammessa dal Tribunale).>>;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata ai
difensori delle patti costituite, i quali non hanno presentato conclusioni
o memorie;
che, condividendo il Collegio quanto si legge nella relazione, il
ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale
condizionato e condanna della ricorrente principale alle spese
processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso
incidentale e condanna la ricorrente principale alle spese processuali,
liquidate in € 7.100,00, di cui 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre
Ric. 2011 n. 18308 sez. M1 – ud. 07-05-2013
-3-

Unicredit ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in

accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 maggio 2013

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA