Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23974 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 12/01/2017, dep.12/10/2017),  n. 23974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16658/2013 proposto da:

F.B., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE DOMENICO RETEZ;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il

11/04/2013 R.G.n. 1228/2012 Rep. 964/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta

infondatezza del ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 83 e 84) e

per la statuizione sul contributo unificato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Con decreto di liquidazione del 26.9. 2011 il tribunale di Reggio Calabria, sezione penale, ha liquidato il compenso spettante al Dr. F. quale consulente di parte di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 1077/07 e n 4030/02.

Il provvedimento ha commisurato il compenso alle vacazioni maturate dal ricorrente assistendo oralmente la parte, partecipando alle operazioni peritali e formulando osservazioni a verbale.

Il professionista ha proposto opposizione davanti al tribunale, deducendo che il compenso avrebbe dovuto essere liquidato in base alle tariffe professionali e non a “vacazioni come per i consulenti di ufficio”.

Il tribunale ha disatteso l’opposizione quanto al criterio di calcolo del compenso, ma ha incrementato l’importo dovuto, riconoscendo un impegno pari a 32 vacazioni.

Il professionista ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento reso l’11 aprile 2013, con unico articolato motivo.

Il Ministero della Giustizia, riconosciuto dal tribunale come unico contradittore, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Parte ricorrente critica la tesi del tribunale di Reggio Calabria, secondo il quale la determinazione del compenso del perito di parte di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato “non può che effettuarsi ai sensi della L. n. 319 del 1980, D.P.R. n. 115 del 2002 e del D.M. Giustizia 30 maggio 2002, perchè l’attività svolta risulta qualitativamente analoga a quella dei periti del giudice”.

Deduce che questo complesso normativo riguarda i compensi di periti e consulenti tecnici per operazioni eseguite su disposizione dell’A.G. e non i periti di parte. Invoca del D.P.R. n. 115, art. 102, che contiene uno “specifico rinvio” alle “tariffe professionali” laddove, nel contemplare il consulente tecnico nominato da chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, prevede che se viene scelto fuori distretto non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste in dette tariffe.

Il ricorso, dopo un riferimento, non illustrato, all’impianto del D.P.R. n. 115, che tratterebbe in separata “Parte” le norme dedicate agli ausiliari del magistrato, si sofferma sulla misura della liquidazione e sulla parcella professionale ratione temporis applicabile, concludendo per la spettanza di 3.511,56 Euro in favore dell’istante, in luogo dei 267,33 liquidati.

3) Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

In giurisprudenza non si rinvengono precedenti specifici, tuttavia la stessa parte ricorrente non ha negato (pag. 11) che sia vero il presupposto da cui è partito il giudice di merito nel comparare “qualitativamente” l’attività del consulente d’ufficio e quella del perito di parte di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

3.1) A questo rilievo il Collegio aggiunge altre considerazioni che confermano la correttezza della conclusioni raggiunte dal tribunale.

Le disposizioni del D.P.R. n. 115 non contengono un’esplicita disciplina del parametro cui commisurare il compenso spettante al consulente di parte, tuttavia, nel capo 5 del titolo 4 del decreto, l’art. 129, prevede la facoltà del soggetto beneficiato di nominare un consulente tecnico e l’articolo successivo (130) stabilisce che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

E’ questo un significativo apparentamento ai fini del compenso delle tre figure che verranno retribuite a carico dello Stato, ragione che sorregge la prevista riduzione, significativo perchè reso proprio a proposito del compenso spettante.

Questo apparentamento diviene assimilazione piena, per quanto riguarda i compensi dei due (o più) tecnici, se si considera che essi, dovendo occuparsi del quesito posto dal giudice al consulente tecnico, svolgono la medesima attività, nell’ambito del medesimo processo e sono retribuiti dalla medesima mano pubblica.

La Corte ritiene che sarebbe del tutto illogico un’interpretazione del testo normativo che prevedesse due diversi trattamenti, che come si è visto, sono sovente ben differenti, per la medesima attività svolta nell’ambito di un procedimento caratterizzato proprio dal fatto che le spese legali della parte privata restano a spese dello Stato.

3.2) Una simile anomalia avrebbe meritato un’esplicita previsione, che non può desumersi dall’inciso di cui all’art. 102.

Esso prende infatti in esame l’eccezionale ipotesi della scelta della parte di avvalersi di consulente fuori distretto, anomalia che giustifica la esclusione di spese e indennità di trasferta. In tal caso l’esclusione del debito erariale spiega il riferimento finale alle tariffe professionali, perchè quel rimborso, atteso dal professionista, potrebbe restare a carico della parte che abbia effettuato la scelta fuori distretto, la quale non potrebbe godere del diverso e più favorevole regime di costi previsto per lo Stato.

4) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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