Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23973 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17302/2016 proposto da:

C.A., G.M., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Germanico n. 107, presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Borrè,

rappresentati e difesi dall’avvocato Diego Casonato, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Italfondiario S.p.a., in proprio e quale mandataria di Intesa

Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Dario Martella, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

pubblicata il 08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal cons. Dott. Loredana Nazzicone.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Treviso con sentenza del 3 settembre 2013, revocato il decreto ingiuntivo precedentemente emesso, ha condannato C.A. e G.M. al pagamento della somma di Euro 39.856,15 in favore di Intesa San Paolo s.p.a., quale saldo negativo di un contratto di apertura di credito, oltre interessi ed accessori. L’ordinanza del 17 aprile 2014 ha corretto la predetta sentenza.

Con sentenza dell’8 gennaio 2016, n. 29, la Corte d’appello di Venezia, adita dal soccombente, ha respinto l’impugnazione, ritenendo la stessa proposta verso soggetto non parte del giudizio di primo grado, Italfondiario s.p.a.; ha aggiunto che una diversa interpretazione dell’atto di fusione societaria circa i soggetti coinvolti avrebbe dovuto essere proposta in primo grado; nè una tale censura può essere rivolta all’ordinanza di correzione, la quale si è solo limitata a correggere l’errore materiale in epigrafe, unico punto in cui figurava il nome di Italfondiario s.p.a.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso Italfondiario s.p.a., sia in proprio, sia quale mandataria con rappresentanza di Intesa Sanpaolo s.p.a., depositando anche la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 77,81 e 100 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto non ammissibile l’appello proposto nei confronti di Italfondiario s.p.a., che invece è la procuratrice di Intesa San Paolo s.p.a., come indicato nell’atto di appello, e che aveva agito in sede monitoria quale mandataria, senza che fosse mai comunicata agli appellanti la revoca della procura rilasciata da Italfondiario s.p.a. ai difensori del procedimento monitorio e sulla cui base essi si erano costituiti anche nel giudizio di opposizione; la rappresentanza conferita ad Italfondiario s.p.a. è sia sostanziale, sia processuale, come emerge dalla procura; nè Banca Intesa s.p.a. ha partecipato al giudizio di primo grado manifestando la volontà di revocare la procura; in definitiva, in appello è stata evocata Intesa Sanpaolo s.p.a., per mezzo della sua procuratrice speciale Italfondiario s.p.a.;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 77,81,82,83 e 100 c.p.c., per non avere la corte territoriale, con riguardo alla disciplina del mandato al difensore, considerato che Intesa Sanpaolo s.p.a. non si è mai avvalsa della difesa tecnica nel corso del giudizio di primo grado, invece conferita ai difensori da Italfondiario s.p.a., onde la prima non avrebbe potuto stare in giudizio in proprio;

3) omesso esame di fatto decisivo, non avendo la corte territoriale considerato la correzione operata alla sentenza del tribunale dall’ordinanza relativa del 16 aprile 2014: tale ordinanza, invero, ha sostituito le parole “Italfondiario s.p.a.” e “Intesa Sanpaolo s.p.a.” con quelle “Intesa Sanpaolo s.p.a. a mezzo della mandataria Italfondiario s.p.a.”; in tal modo, il tribunale ha chiarito il ruolo di mandataria di Italfondiario s.p.a. e la sua presenza in giudizio, in forza della procura speciale sostanziale e processuale, conferita dall’altra banca; dunque, non ha affatto espunto la denominazione Italfondiario s.p.a., come affermato dal giudice d’appello;

4) violazione dell’art. 132 c.p.c., con nullità della sentenza, per avere la corte territoriale omesso di esporre qualsiasi motivazione reale, quanto alla pretesa non partecipazione della procuratrice Italfondiario s.p.a. al giudizio di primo grado: essa, infatti, si è limitata ad affermare che “non è revocabile in dubbio, stante l’evidenza documentale, che nei giudizi di opposizione si era costituita quale parte sostanziale Intesa Sanpaolo s.p.a.”, e ad un generico riferimento alla fusione, privo di significato effettivo;

5) omesso esame di fatto decisivo, consistente nel contenuto della procura anche sostanziale in favore di Italfondiario s.p.a.;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 77,81,100,156 e 159 c.p.c., per non avere la corte territoriale rilevato come, se fosse corretta la tesi dell’esistenza di una mera procura sostanziale in capo ad Italfondiario s.p.a., la costituzione di questa sarebbe stata del tutto nulla, sin dalla fase monitoria, non potendo la rappresentanza processuale sussistere senza i corrispondenti poteri di rappresentanza sostanziale, come ritenuto da principio costante della giurisprudenza;

7) violazione dell’art. 132 c.p.c., con nullità della sentenza, per non avere, di conseguenza, la corte del merito dichiarato d’ufficio la nullità di tutti gli atti processuali, sin dal ricorso monitorio.

2. – Il primo motivo è fondato, con assorbimento di tutti gli altri.

Dall’esame degli atti processuali, consentito in virtù dell’adeguata specificità dei motivi di ricorso ex art. 366 c.p.c., risulta che con l’atto di appello gli appellanti provvidero a convenire in giudizio “Italfondiario s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore di INTESA SANPAOLO s.p.a.”.

Non ha, dunque, pregio la tesi della banca, secondo cui gli appellanti “hanno impugnato la sentenza di primo grado in appello con atto di citazione notificato il 14.3.2014 ad Italfondiario in proprio”.

Nè è condivisibile l’assunto della corte del merito, che del pari ha ritenuto convenuta nel giudizio di appello Italfondiario s.p.a. in proprio, e non quale mandataria con rappresentanza di Intesa Sanpaolo s.p.a.

Occorre ricordare la differenza tra procura e mandato, la quale risiede nel conferimento di poteri rappresentativi da parte della prima e di obblighi di facere giuridico da parte del secondo, onde i due istituti non sono affatto in contraddizione, ma, anzi, si presentano come complementari; dunque, la presenza in giudizio di un soggetto, destinatario di una procura e di un mandato ad opera della parte sostanziale, lo rende legittimato alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. (noto essendo il principio secondo cui non si dà rappresentanza processuale senza la corrispondente potere di rappresentanza sostanziale, che è oggetto di massima tralaticia).

In base al principio più volte espresso in sede di legittimità, e che occorre ribadire, è correttamente instaurato il rapporto processuale nei confronti del procuratore di una parte, che al primo abbia rilasciato la procura sostanziale e processuale: invero, l’esistenza e la conoscenza della procura generale da parte di chi agisce in giudizio consentono di notificare legittimamente l’atto introduttivo alla persona del rappresentante indicato nella procura, la quale ha l’effetto di porre il procuratore nella medesima posizione del mandante e di costituirlo quale alter ego del mandante medesimo, cosicchè i terzi possano indifferentemente trattare con l’uno o con l’altro (Cass. 30 agosto 2017, n. 20561, in motivazione; Cass. 17 novembre 2016, n. 23419, non massimata; Cass. 20 maggio 2013, n. 12202).

La corte del merito non si è attenuta a questi principi, onde i ricorrenti criticano fondatamente la decisione assunta.

3. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perchè, positivamente superata la questione della legittimazione passiva in appello della Italfondiario s.p.a., quale mandataria di Intesa Sanpaolo s.p.a., provveda all’esame dei motivi di appello.

Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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