Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23973 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 26/09/2019), n.23973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10392-2016 proposto da:

T.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE CI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CASTELLINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TR.FE.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2892/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELA LANIA per delega;

udito L’Avvocato TR.FE..

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 20 settembre 2003 T.A. evocava in giudizio INA Vita S.p.A. innanzi al Tribunale di Padova al fine di ottenere la risoluzione contrattuale dell’appendice assicurativa datata 9 agosto 2000, che era stata da esso stipulata con il sub-agente INA Vita Spa S.V. nella sede di (OMISSIS), mediante versamento ad esso dell’importo di Euro 10.329, in ragione della mancata attivazione dell’indicata copertura assicurativa aggiuntiva. La convenuta INA Vita S.p.a. curava la propria costituzione in giudizio chiamando in causa il terzo agente G.R. che, a propria volta, costituendosi in giudizio, evocava in lite il terzo sub-agente S.V.. Il Tribunale adito con sentenza del 26 ottobre 2010 condannava la società convenuta alla restituzione all’attore della somma richiesta, oltre al pagamento delle spese processuali, condannando altresì l’agente G.R., terzo chiamato in causa, a tenere indenne la società convenuta da ogni esborso necessitato dalla pronuncia, nonchè condannando il sub-agente S.R., terzo chiamato in causa, a propria volta a tenere indenne da ogni importo pagato in esecuzione della sentenza l’agente G.R..

2. Avverso tale decisione proponeva appello INA Assitalia S.p.a. (nelle more subentrata ad INA Vita Spa) deducendo come unico motivo di gravame l’insussistenza della responsabilità dell’impresa di assicurazione per il fatto del sub-agente, per difetto di qualificata relazione tra assicurazione e sub-agente e per difetto del rapporto di occasionalità necessaria.

3. In accoglimento del gravame la Corte d’Appello di Venezia con sentenza pubblicata il 15 dicembre 2015 accoglieva l’appello e, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da T.A..

4. Con ricorso per Cassazione impugnava la decisione di secondo grado T.A. affidandosi ad un unico motivo, resisteva in giudizio GENERALI Italia (subentrata ad INA Assitalia S.p.a.) con controricorso, depositando altresì memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

5. Con ordinanza del 10 ottobre 2017 questa Corte disponeva la trattazione ad udienza pubblica della controversia in quanto involgente questione attinente al rapporto di collegamento negoziale tra contratto di assicurazione e contratto derivato di sub-agenzia.

6. Il ricorrente principale depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso T.A. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2697 c.c. sulla scorta dei seguenti rilievi:

– l’onere del contraente era esclusivamente quello di comprovare di aver concluso il contratto con il sub-agente della compagnia di assicurazioni il quale, da tempo e pubblicamente, rivestiva tale qualifica, tanto costituendo il nesso di occasionalità necessaria per la sottoscrizione del contratto;

– non incombeva sul contraente l’onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto tra la società ed il sub-agente;

– non gravava sul ricorrente l’onere di dimostrare l’assenza di propria colpa la quale, secondo l’assunto del giudice del gravame di merito, si sarebbe sostanziata nel colpevole affidamento del contraente non supportato dalla verifica, da parte di esso, della provenienza della proposta contrattuale da soggetto legittimato;

– era errata la ricostruzione operata dal giudice d’appello relativamente alla differenziazione degli oneri probatori a carico della parte in ordine alla responsabilità dell’agente rispetto a quella del sub-agente;

– la compagnia di assicurazioni era a conoscenza dell’utilizzo da parte del sub-agente di strumenti provenienti dall’assicurazione, quali la carta intestata ed i locali della sede di (OMISSIS).

2. Osserva la Corte che la controversia qui in contestazione involge la disciplina del contratto di sub-agenzia, quale peculiare ipotesi di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, per il quale trovano applicazione le norme dettate in tema di contratto di agenzia (artt. 1742-1753 c.c.) ad esclusione di quelle relative al potere rappresentativo dell’impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.).

3. L’orientamento giurisprudenziale tradizionale ravvisa una tendenziale autonomia tra i due rapporti/ricorrenti tra impresa di assicurazioni ed agente assicurativo da un lato tra agente assicurativo e sub-agente dall’altro, laddove l’oggetto della controversia investe per un verso la valutazione della diretta riferibilità dell’attività del sub-agente all’assicuratore e, per altro verso, la rilevanza attribuita all’esistenza di un controllo diretto dell’assicuratore sulla figura del sub-agente ed alla circostanza che l’attività di quest’ultimo sia stata, comunque, agevolata dalle caratteristiche della struttura organizzativa del primo.

– Responsabilità dell’assicuratore per il fatto dell’agente.

4. Questa Corte, con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, ha affermato (Cass. n. 18928/2017) che, in tema di responsabilità indiretta per i danni arrecati a terzi dagli agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, comporta l’insorgenza di responsabilità (anche) diretta a carico della società.

5. Tale principio è stato affermato in materia d’intermediazione finanziaria, ma può trasfondersi altresì nell’ambito delle prestazioni assicurative in quanto il rapporto tra cliente, agente e compagnia di assicurazioni ha struttura analoga a quello tra cliente, intermediario e preponente (Cass. N 18860/2015 secondo cui “nel giudizio di responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l’acquisto, il giudice di merito – accertata la responsabilità dell’agente – è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di questi e la commissione dell’illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente; mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di avere verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto”).

6. Nella richiamata decisione n. 18860/2015 questa Corte ha evidenziato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non si era limitata a verificare la sussistenza del suddetto nesso di occasionalità necessaria, ma aveva rigettato la domanda proposta dai risparmiatori per non avere essi comprovato l’assenza di propria colpa in ordine all’affidamento reso, quanto alla provenienza della proposta contrattuale da soggetto che fosse una società del gruppo dell’impresa di assicurazioni; con ciò affermando il principio secondo il quale il risparmiatore che provi aver subito un danno dal comportamento illecito dell’agente si giova automaticamente della responsabilità aggiuntiva della compagnia assicuratrice qualora risulti provata ed accertata l’esistenza del nesso di occasionalità necessaria.

7. Si ribadiva, quindi, in quella sede, il principio secondo il quale la responsabilità invocata costituisce ipotesi di responsabilità extracontrattuale a titolo oggettivo, che si fonda esclusivamente sull’esistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l’attività dell’agente assicurativo e l’illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa del proponente (Cass. Civ. 19/7/2012 n. 12448), nella quale non è corretto porre a carico del danneggiato che agisce per il risarcimento del danno extracontrattuale un onere di diligenza tipico della diversa ipotesi di responsabilità contrattuale.

– Inquadramento della fattispecie del sub-agente.

8. Secondo l’impostazione tradizionale, il sub-agente è un ausiliario dell’agente che, generalmente, non risponde del proprio operato alla Compagnia, ma direttamente all’agente che gli corrisponde una quota della provvigione che a propria volta percepisce dalla Compagnia di assicurazione per l’acquisizione di polizze assicurative e per l’incasso delle quietanze.

9. Egli opera dunque in nome e per conto dell’agente, sotto la responsabilità di quest’ultimo. Pertanto, la subagenzia costituisce un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto.

10. La figura del sub-agente non è espressamente disciplinata dal codice civile, per l’effetto trovando applicazione in parte qua le norme del contratto di agenzia (artt. 1742-1753 c.c.), nei limiti del collegamento funzionale e, dunque, con esclusione dell’applicabilità delle norme sull’esercizio del potere rappresentativo dell’impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.). Ne deriva che i contratti di agenzia e di sub-agenzia, nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell’oggetto, si differenziano con riguardo alla persona del preponente (che nel primo è l’impresa di assicurazioni e nel secondo l’agente). Di conseguenza il sub-agente opera in nome e per conto dell’agente, sotto la responsabilità di quest’ultimo, salvo che l’impresa assicurativa non attribuisca detti poteri direttamente al sub-agente.

11. Il sub-agente, dunque, rappresenta l’elemento produttivo inserito nella struttura organizzativa ed imprenditoriale dell’agente, alla quale (struttura) l’impresa di assicurazioni preponente rimane generalmente estranea. Sul punto questa Corte ha più volte statuito (Cass. n. 7634 del 16/5/2012) che la responsabilità dell’assicuratore è esclusa per fatto illecito del sub-agente in virtù del fatto che ciascun padrone o committente risponde, ex artt. 2049 e 1228 c.c., dei fatti illeciti commessi soltanto dai propri collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all’autonomia organizzativa dei commissionari lo svolgimento dell’attività loro affidata.

12. Sul piano dei principi la giurisprudenza è consolidata nell’affermazione del fatto che la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. sorge per il solo fatto dell’inserimento di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell’organizzazione dell’impresa, senza che assumano rilievo, nè la continuità dell’incarico affidatogli, nè l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

– Responsabilità dell’agente per l’attività posta in essere dal sub-agente.

13. Deve essere richiamato l’orientamento di legittimità espresso in Cass. 4/11/2014 n 23448, che ha sviluppato gli approdi ermeneutici di Cass. 22/6/2007 n 14578, Cass. 6/3/2008 n 6033, Cass. 11/2/2010 n 3095, Cass. 27/6/2011 n 14086, Cass.16/5/2012 n 7634, Cass. 19/6/2012 n. 10032, Cass. 4/4/2013 n 8210, secondo cui:

– al rapporto di subagenzia – che costituisce un caso particolare di contratto derivato funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia – si applica la normativa codicistica in materia di agenzia, con le eccezioni innanzi riportate, onde dalla responsabilità prevista in capo al preponente (impresa di assicurazioni) per il fatto illecito del preposto (agente), deriva la responsabilità dell’agente (subpreponente) per il fatto illecito del suo preposto (sub-agente);

– in applicazione dell’art. 1744 c.c. l’agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che non gli sia attribuita tale specifica facoltà. Egli non è dunque rappresentante del preponente in quanto riceve il pagamento in nome proprio, ma per conto altrui, così parificandosi ad un mandatario ad esigere. Di conseguenza le somme riscosse dal sub-agente non entrano direttamente nel patrimonio dell’impresa assicuratrice, ma in quello dell’agente, sub-preponente, in capo al quale sorge il contestuale obbligo di trasferire nuovamente le somme ricevute dal sub-agente (ragguagliate ai premi riscossi al netto della provvigione), all’impresa assicuratrice in applicazione del disposto di cui all’art. 1713 c.c.;

– l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell’art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del sub-agente – suo diretto preposto – quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze ad esso attribuite;

– l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile delle condotte illecite del sub-agente anche quando esse esorbitino dalle incombenze ad esso attribuite quando – in applicazione del principio dell’apparenza del diritto – sussiste il doppio presupposto della buona fede incolpevole del terzo danneggiato, per un verso, e della colpa del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee (in rapporto alla peculiarità del caso) a prevenire le condotte devianti del preposto, per altro verso;

– ancor più pregnante si rivela il principio sancito in Cass. 5/3/2009 n 5370, secondo cui del fatto illecito del sub-agente risponde l’agente quando tale comportamento sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate al sub-agente dall’agente e quando il primo abbia svolto la propria attività sotto il controllo del secondo, a nulla rilevando sul punto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario (sub-agente) e l’obbligo del debitore (agente), nè la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro o del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente.

14. In altri termini è sufficiente ai fini della responsabilità dell’agente per il fatto illecito del sub-agente un rapporto di occasionalità necessaria, ovvero che l’incombenza assegnata al danneggiante abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o il collaboratore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè nell’ambito dell’incarico assegnatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cass. 24/1/2007 n 1516). Si prescinde, pertanto, da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa del preponente e di buona fede incolpevole del terzo danneggiato.

– La responsabilità dell’assicuratore per l’attività del sub-agente.

15. Non può sottacersi, ai fini qui involti, il principio affermato da questa Corte nella pronuncia n 18860 del 24/9/2015, secondo cui “nel giudizio di responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2409 c.c., per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l’acquisto, il giudice di merito accertata la responsabilità dell’agente – è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di questi e la commissione dell’illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto”.

16. Non sussistono ragioni per differenziare il ruolo dell’agente rispetto a quello del sub-agente, riguardo alla posizione del terzo danneggiato (il cliente), nè per prevedere una diversa graduazione di onere di diligenza in capo al contraente privato.

17. Invero, la responsabilità indiretta (dell’impresa di assicurazioni per l’atto illecito del sub-agente) ricorre quando l’attività del sub-agente sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell’attività d’impresa e sia stata realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l’incarico è stato conferito, in maniera idonea a fare apparire al terzo in buona fede che l’attività posta in essere per la consumazione dell’illecito rientrasse nell’incarico affidato dalla società mandante.

18. Tale impostazione è in linea con quanto recentemente affermato da questa Corte nella sentenza n 4026 del 2018 riguardo all’attività del concessionario di giochi di abilità e concorsi rispetto alla posizione dell’ente concedente, secondo cui “l’inserimento del concessionario nell’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, comporta la responsabilità – ex art. 2049 c.c. dell’autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario”. Si legge in motivazione che l’accertamento in fatto del giudice di merito è stato svolto nel senso che “nella concessione della gestione del gioco on line è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte di…. sui concessionari”. Tale presupposto di fatto, collocato nell’ambito della disciplina dell’attività di giuoco, è sufficiente per la sussunzione della fattispecie nell’ipotesi legislativa di cui all’art. 2049 c.c. da ciò enucleandosi il principio di diritto secondo cui dalla verifica di un potere di vigilanza e controllo deriva la sussistenza di una relazione tra concedente e concessionario che radica la responsabilità ex art. 2049 c.c.

19. Venendo al caso di specie, va ricordato che, oltre alla pacifica sussistenza di una diretta responsabilità dell’assicuratore preponente nei casi in cui sia quest’ultimo ad attribuire i poteri di rappresentanza direttamente al sub-agente, criteri di ragionevolezza impongono di ritenere operative le tutele offerte dall’art. 2049 c.c. anche con riferimento a quelle strutture imprenditoriali che operano attraverso una rete di agenzie consentendo ai sub-agenti di agire usando i locali e la carta intestata della Compagnia.

20. Il nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del sub-agente e il preponente sussiste, dunque, nel caso in cui al sub-agente venga consentito, per l’esercizio della propria attività, l’uso – continuativo, protratto nel tempo, pubblico e notorio – dei locali della sede dell’assicurazione, nonchè l’utilizzo di carta intestata della società di assicurazioni, con abilitazione tout court a vendere prodotti del preponente, nonchè in presenza di Accordo Nazionale di categoria richiamato nella stessa sentenza impugnata – dal quale si evinca la pacifica conoscenza da parte del preponente della circostanza secondo cui gli agenti operassero attraverso subagenti.

21. La ravvisata sussistenza del nesso di occasionalità necessaria rende pleonastico ogni richiamo al principio dell’apparenza colposa, esonerando il giudice da ogni verifica in fatto ad essa relativa, atteso che – per come innanzi riportato ed in applicazione del principi resi dall’orientamento di legittimità richiamato e ritenuto condivisibile tale principio assume rilievo solamente laddove debba escludersi l’esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante, ai fini dell’art. 2049 c.c., tra preponente e agente o sub-agente. Invero, l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile delle condotte illecite del sub-agente anche quando esse esorbitino dalle incombenze ad esso attribuite quando – in applicazione del principio dell’apparenza del diritto – sussiste il doppio presupposto della buona fede incolpevole del terzo danneggiato per un verso e della colpa del preponente.

22. Tale armonica ricostruzione dell’istituto consente di riportare ad unità quanto affermato da questa Corte nella sentenza del 4 novembre 2014 n. 23448 in tema di responsabilità dell’agente per condotta sub-agente. Nell’occasione, questa Corte, aveva ribadito il principio della responsabilità dell’agente di un’impresa di assicurazioni, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per i danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del sub-agente – suo diretto preposto quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite, precisando che, quando le condotte del sub-agente esorbitano dalle predette incombenze, l’agente è responsabile in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, purchè sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento colposo del preponente (cioè l’agente), desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto (Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014, Rv. 633233 – 01).

23. La Corte in quella decisione affrontava il tema centrale della responsabilità dell’agente richiamando i principi consolidati cui si è fatto cenno in premessa, secondo cui in caso di condotte lesive di terzi da parte di un agente di un’impresa intermediatrice di prodotti assicurativi altrui, l’impresa ne risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c., se le modalità delle condotte rientrino comunque, anche in senso lato, nelle incombenze dell’agente. In caso contrario, essa ne risponde, in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, nell’ipotesi di buona fede incolpevole dei terzi e di mancata dimostrazione dell’adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alle peculiarità del caso concreto, a prevenire le condotte devianti degli agenti.

24. Il tema che qui interessa, era esaminato – da Cass. n. 23448/14 -solo incidentalmente, escludendo la diretta riferibilità dell’attività del sub-agente alla Compagnia “a causa della l’intrinseca ed istituzionale autonomia dei due rapporti tra assicuratrice ed agente e tra quest’ultimo ed il sub-agente”, rilevando che tale criterio (di autonomia delle posizioni) non opera solo in “casi particolari”.

25. Nel caso deciso da Cass. n. 23448/14 il ricorrente non avrebbe adeguatamente dimostrato la sussistenza di “casi particolari” di riferibilità dell’attività del sub-agente alla posizione dell’assicuratore.

26. In considerazione del differente contesto fattuale e della ritenuta (in quel caso) inadeguatezza dell’attività istruttoria espletata, il principio affermato nella predetta decisione da questa Corte non è in contrasto con le considerazioni sopra espresse.

27. Traendo le fila del discorso ritiene il Collegio che, come evidenziato in premessa, la tendenziale autonomia giuridica del rapporto tra assicuratore e sub-agente non rileva ai fini della responsabilità del primo (preponente) nei confronti del cliente, nelle seguenti fattispecie:

– nel caso in cui l’assicuratore, quale primo preponente abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo;

– nell’ipotesi in cui l’assicuratore abbia un controllo diretto anche sul sub-agente o, comunque, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i prodotti assicurativi della preponente;

– quando ricorra la prova di un’apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa. Posto che in questo caso il cliente avrebbe potuto fare affidamento incolpevole sull’apparente capacità, in capo al sub-agente, di rappresentate direttamente la società assicurativa.

28. Secondo il Tribunale (per quello che si legge nella sentenza di appello) alla compagnia era ben noto che l’agente G. avesse delegato il sub-agente S. a stipulare contratti per conto di G. su carta intestata alla compagnia, spendendone il nome.

29. Secondo la Corte territoriale, invece, non sarebbe emersa alcuna qualificata relazione tra la compagnia di assicurazione e il sub-agente, il quale agiva solo sotto il controllo autonomo dell’agente generale di Chioggia, G.. La Corte d’Appello ha ritenuto che la conoscenza da parte della compagnia assicuratrice della semplice esistenza di un sub-agente attivo nella zona, non comportasse, di per sè, che la stessa compagnia dovesse farsi carico della condotta del sub-agente. Ha aggiunto che ciò non determinava affidamento in favore dei terzi in quanto il sub-agente può contrattare legittimamente solo per conto dell’agente che lo abbia delegato.

30. Per quanto detto in premessa, nella prospettiva di tutela del cliente, assume rilievo la verifica in fatto dell’inserimento del sub-agente S. nell’apparato organizzativo dell’Assicuratore, nonchè la sua eventuale abilitazione pubblica e risalente a stipulare contratti relativi a prodotti assicurativi riferibili, tout court, alla preponente. Sotto tale profilo è certamente rilevante l’eventuale utilizzazione degli identificativi della preponente (attraverso l’uso di locali, insegne, carta intestata di Ina Assitalia, rilascio di quietanze riferibili alla stessa compagnia, inserimento della denominazione nell’elenco telefonico, ecc.).

31. Nello stesso modo assume rilievo sintomatico la prova della conoscenza, da parte della preponente, dell’attività svolta dal S. con talune delle caratteristiche sopra evidenziate.

32. Ne consegue l’accoglimento del ricorso per Cassazione, di tal che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, demandandosi al giudice di merito la verifica in concreto, sulla base di un’indagine in fatto fondata sul materiale probatorio già acquisito, della sussistenza o meno di una relazione qualificata avente caratteristiche analoghe a quelle descritte in premessa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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