Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23972 del 26/09/2019

Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 26/09/2019), n.23972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4844-2017 proposto da:

P.V.C., C.M.D.,

P.A.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che li

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

GENERALI ITALIA SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.R.D., MILANO ASSICURAZIONI SPA, D’.IR.,

Z.M., INAIL ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimati –

Nonchè da:

D.R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIA VECCIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI LUCA VECCIA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

INAIL ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO, Z.M.,

D’.IR., MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), MILANO ASSICURAZIONI SPA,

GENERALI ITALIA SPA, P.V.C.,

P.A.L., C.M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1085/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M.D., P.A.L. e P.V.C. ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1085/16, del 23 novembre 2016, che – rigettando il gravame da esse esperito avverso sentenza del Tribunale di Lucera del 15 dicembre 2012, ed accogliendo parzialmente quello proposto da D.R.D. – ha, per quanto qui ancora di interesse, confermato la condanna in solido del Ministero dell’Interno e della società INA Assitalia S.p.a. (oggi società Generali Italia S.p.a.) a liquidare alla C. Euro 48.000,00, nonchè alle P. Euro 9.900,00 cadauna, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo per ognuna delle odierne ricorrenti, condannando, inoltre, la società Milano Assicurazioni S.p.a. (oggi Unipolsai Assicurazioni S.p.a.), per effetto della riforma “in parte qua” della sentenza di primo grado, disposta in accoglimento dell’appello del D.R., a corrispondere a costui la somma di Euro 61.000,00, a titolo di cd. “danno differenziale”.

2. Riferiscono, in punto di fatto, le ricorrenti che innanzi al Tribunale di Lucera – su iniziativa dell’INA Assitalia e del D.R. vennero radicati tre giudizi, poi riuniti, aventi ad oggetto un sinistro stradale verificatosi nella cittadina pugliese il (OMISSIS), nel quale vennero coinvolti, da un lato, l’autovettura di proprietà di D’.Ca., condotta da P.A. e a bordo della quale viaggiava D.R.D., vettura assicurata per la “RCA” con la società Milano Assicurazioni, e, dall’altro, un’autobotte dei Vigili del Fuoco, di proprietà del Ministero dell’Interno, condotta da Z.M. e assicurata per la “RCA” dall’INA Assitalia.

Nel corso del giudizio intervenivano – per conseguire il risarcimento del danno – le congiunte del P., deceduto all’esito del sinistro, ovvero le odierne ricorrenti C.M.D., nonchè P.A.L. e P.V., rispettivamente madre e sorelle della vittima.

L’esito del giudizio di prime cure consisteva nel riconoscimento della responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, quantunque individuata nella misura del 70% a carico del P. e nel restante 30% a carico dello Z..

Per quanto qui ancora di interesse, la domanda risarcitoria delle odierne ricorrenti veniva accolta nei termini sopra meglio evidenziati, ovvero liquidando a favore della C. l’importo di Euro 48.000,00, mentre alle P. veniva riconosciuto il minore importo di Euro 9.900,00 cadauna.

Quanto, invece, alla domanda proposta dal D.R., la stessa veniva rigettata.

Le spese del primo grado di giudizio venivano integralmente compensate tra tutte le parti.

Proposto gravame principale dalle odierne ricorrenti, ed incidentale dal D.R., solo il secondo veniva accolto, nei termini illustrati in premessa.

3. Impugnano per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Bari, innanzitutto, le predette C. e P., svolgendo un unico motivo.

3.1. Esso – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – ipotizza, per un verso, “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227,2056 e 2059 c.c.”, nonchè “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”.

Ci si duole della quantificazione del “danno morale, biologico ed esistenziale”, liquidato in Euro 160.000,00 per la C., ed in Euro 33.000,00 per le P., importi ridotti in quelli minori già sopra indicati, in ragione del riconoscimento della responsabilità del loro dante causa, nella misura del 30%, nella causazione del sinistro.

In particolare, si censura la decisione della Corte barese laddove essa – sebbene abbia fatto applicazione, nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, delle cosiddette “tabelle del Tribunale di Milano”, in particolare di quelle dell’anno 2009 (le quali prevedevano, per il danno subito dal genitore della vittima del sinistro mortale, un importo compreso tra Euro 154.350,00 ed Euro 308.700,00, nonchè, per il danno subito dai germani, un importo compreso tra Euro 22.340,00 ed Euro 134.040,00) – ha sostenuto che le allora appellanti non avrebbero allegato e dimostrato circostanze di fatto tali da incrementare l’entità del risarcimento.

Ricorrerebbe, dunque, la violazione delle norme summenzionate, oltre che “un erroneo “iter” valutativo e motivazionale circa la liquidazione del danno per cui è causa”. In particolare, quantunque il giudice di appello abbia confermato il riconoscimento in capo allo Z. del 70% della responsabilità nella causazione del sinistro, esso avrebbe omesso di apprezzare tale circostanza sotto il profilo dell’incremento del ristoro del danno patito dalle odierne ricorrenti.

Quanto, in particolare, al risarcimento accordato alla C., non adeguato rilievo sarebbe stato dato alla circostanza che la stessa, già vedova al momento del sinistro, ebbe a perdere il figlio (morto, peraltro, appena ventottenne), a 58 anni. In ordine, invece, al risarcimento riconosciuto alle P., non si comprenderebbe, perchè la medesima somma sia stata liquidata ad entrambe le sorelle del defunto, considerato che la minore, nubile all’epoca del sinistro mortale, viveva ancora nella casa paterna con il fratello, e che essa, inoltre, fu la diretta destinataria della notizia relativa al suo decesso.

Infine, si assume che la liquidazione del danno in misura prossima a quella minima prevista dalle tabelle milanesi verrebbe a disattendere il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice, nell’individuare la concreta somma attribuibile a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, deve esplicitare se e come ha considerato tutte le circostanze necessarie per risarcire integralmente il danno non patrimoniale subito da ciascuno dei congiunti dell’ucciso (è citata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 2013, n. 9231).

4. Ha proposto ricorso – qualificato come “incidentale” – anche il D.R., sulla base di tre motivi, rammentando, preliminarmente, di aver adito il Tribunale di Lucera per conseguire, dall’assicuratore della vettura di proprietà del D’., la liquidazione del danno “differenziale”, vale a dire il ristoro del pregiudizio patito in conseguenza del sinistro e non coperto dall’indennità conseguita in ragione della sua natura di “incidente “in itinere””, avendo esso comportato postumi di invalidità permanente stimati nella misura del 38%.

4.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – ipotizza, per un verso, “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227,2056 e 2059 c.c.”, nonchè “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”.

Ci si duole del fatto che la Corte territoriale, pur riconoscendo, in riforma della decisione assunta dal giudice di prime cure, il cosiddetto “danno differenziale”, non ha, invece, ritenuto di dover liquidare alcun importo a titolo di ristoro del danno morale ed esistenziale, pure lamentati da esso D.R..

Al riguardo, il ricorrente evidenzia di aver allegato, in corso di causa, tutta una serie di circostanze idonee a dimostrare una sensibile alterazione delle proprie abitudini di vita, nonchè di avere articolato, sul punto, prova per testi.

Quanto, poi, al danno morale, il ricorrente evidenzia come lo stesso – sebbene non liquidabile sulla base di automatismi – possa essere provato attraverso il ricorso alla prova presuntiva, ed esattamente anche attraverso presunzioni semplici che non siano adeguatamente contrastate da prove contrarie. Nel caso di specie, poi, la prova del danno morale avrebbe potuto essere correttamente desunta dalle indubbie sofferenze da esso D.R. patite a seguito delle gravissime lesioni fisiche riportate in conseguenza del sinistro.

Sulla base, pertanto, dei rilievi che precedono il ricorrente assume che, per un danno con postumi di invalidità permanente pari al 38%, subito da un soggetto di 34 anni (quale egli era al momento del sinistro), il danno biologico andava liquidato in misura pari ad Euro 238.074,00, mentre il danno morale ed esistenziale andava personalizzato in Euro 59.519,00.

4.2. Il secondo motivo – proposto anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – deduce violazione falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n 38, art. 13.

Si censura, in questo caso, il sistema di calcolo del cosiddetto “danno differenziale”, giacchè il giudice “ha detratto dal danno civilistico il valore capitale dell’intera rendita erogata dall’Inail, al lordo della quota di rendita pagata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale”.

Si tratterebbe, tuttavia, di un calcolo non corretto.

Difatti, avendo comportato il sinistro, di cui il D.R. fu vittima, un postumo di invalidità permanente pari al 38%, e dunque superiore al 16%, lo stesso è stato maggiorato di un “quid” variabile in funzione del reddito percepito dalla vittima, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. b). Siffatto incremento, tuttavia, costituisce – evidenzia il ricorrente – un indennizzo forfettario del danno da perdita della capacità di lavoro (e non del danno biologico), sicchè, dello stesso, il giudice d’Appello non avrebbe dovuto tenere conto nell’operare il calcolo del “danno differenziale”, nel senso che dall’importo complessivo liquidato dall’INAIL a titolo di rendita si sarebbe dovuto sottrarre solo il valore capitale della quota destinata a ristorare il danno biologico vero e proprio (è citata Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2015, n. 13222).

Orbene, l’applicazione di tali principi comporta – secondo il D.R. – che il calcolo del “danno differenziale” sarebbe dovuto avvenire detraendo, non l’intero importo versato dall’INAIL (e pari ad Euro 157.084,20), bensì la minor somma di Euro 69.067,88, tale essendo il valore capitale della rendita per indennizzo del solo danno biologico.

4.3. Infine, il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè degli artt. 15,151 e 152 medesimo codice, oltre che degli artt. 24. e 111 disp. att. c.p.c., nonchè “vizio di motivazione”.

Si censura la sentenza della Corte barese laddove ha ritenuto di liquidare, in favore dell’odierno ricorrente ed a carico della Milano Assicurazioni, esclusivamente le spese del giudizio di appello, senza esprimersi sulla richiesta di esso D.R. in ordine alla liquidazione anche delle spese del primo grado di giudizio, con distrazione in favore dell’Avv. Giovanni Luca Veccia.

Nè, d’altra parte, la mancata pronuncia si potrebbe intendere come avvenuta compensazione delle spese del grado per “giusti motivi”, atteso che, per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, è intervenuta modifica dell’art. 92 c.p.c., comma 2, di talchè la compensazione non è più possibile per “giusti motivi”, bensì solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che il giudice è tenuto ad esplicitare.

5. Hanno resistito alla prima impugnazione – con distinti controricorsi – il Ministero dell’Interno e la società Generali Italia S.p.a., eccependone l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza, sulla base di argomentazioni di pressochè identico tenore.

Quanto al primo motivo, premessa l’inammissibilità dello stesso in quanto teso a proporre una ricostruzione della vicenda alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito e non sindacabile, sotto questo profilo, in sede di legittimità, si sottolinea come la Corte barese abbia adeguatamente motivato le ragioni del rigetto di un incremento significativo del danno da perdita del rapporto parentale, rispetto all’applicazione dei valori previsti dalle tabelle milanesi.

Nè, d’altra parte, ricorrerebbe, nella specie, alcuna omissione dell’esame dei fatti di causa, giacche, tra l’altro, le ricorrenti avrebbero dovuto individuare con esattezza i fatti in questione nonchè il dato testuale dal quale gli stessi si desumono, ovvero il “come” e il “quando” della loro discussione fra le parti, nonchè, infine, la loro “decisività”.

6. E’ rimasto, invece, intimato l’INAIL, avverso il quale era diretta l’impugnazione incidentale del D.R..

7. Le ricorrenti principali hanno presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso principale va rigettato.

8.1. Il motivo di censura, proposto attraverso di esso, non è fondato, laddove ipotizza violazione degli artt. 1223,1226,1227,2056 e 2059 c.c.

Sul punto, infatti, occorre muovere dalla constatazione che il danno da “perdita del rapporto parentale” – del quale va assicurato, ad ogni familiare dell’ucciso, l’integrale ristoro, “in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonchè alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 13 giugno 2017, n. 14655, Rv. 645856-01) – non può che essere liquidato, al pari di ogni altro danno alla persona ex art. 2059 c.c., in via equitativa.

Orbene, è noto, altresì, che tale valutazione – anche con riferimento a tale tipo di pregiudizio – ha trovato da tempo un utile parametro di riferimento nelle cd. “tabelle”, predisposte dagli uffici giudiziari allo scopo di assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 17 dicembre 2009, n. 26505, Rv. 610500-01), l’applicazione delle quali è rimessa alla “prudente discrezionalità del giudice”, sebbene essa vada operata “considerando tutti gli elementi della fattispecie”, nonchè “effettuandone la necessaria personalizzazione” (Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2011, n. 10107, Rv. 618206-01).

Non coglie, dunque, nel segno la censura delle ricorrenti principali, almeno come formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), visto che nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale la Corte territoriale – come già il giudice di prime cure – si è attenuta ai criteri risultanti dalle “tabelle del Tribunale di Milano”, in particolare liquidando Euro 160.000,00 per la madre della vittima, ed Euro 33.000,00 per le sorelle della stessa, e dunque un importo comunque superiore alle misure minime (rispettivamente, Euro 154.350,00 ed Euro 22.340,00) di cui alle citate tabelle, salvo poi ridurre tale importo per effetto del riconoscimento della corresponsabilità del defunto – nella misura del 30% – nella causazione del sinistro.

8.2. D’altra parte, poichè il danno da “perdita del rapporto parentale” – nel sistema delineato dalle cd. “tabelle milanesi” – viene liquidato entro una “forbice” che individua solo il limite minimo e quello massimo del “quantum debeatur”, la decisione del giudice di fissare l’entità del risarcimento, a seconda dei casi, in misura più prossima all’uno o all’altro di tali limiti può essere sindacata da questa Corte deducendo un’inadeguata “personalizzazione” del pregiudizio in relazione alle circostanze peculiari al caso concreto, e, dunque, “sub specie” di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti.

Tale è la prospettiva, per vero, seguita dalla seconda censura in cui si articola l’unitario motivo di ricorso principale, ovvero quella proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

8.2.1. Essa, tuttavia, si presenta inammissibile.

Siffatto esito s’impone in quanto le ricorrenti, in relazione alla deduzione della omessa disamina degli elementi “personalizzanti”, avrebbero dovuto assolvere l’onere di dimostrare il “come” e il “quando” della discussione processuale in merito a quei fatti che, a loro dire, avrebbero giustificato una liquidazione orientata verso i valori massimi fissati in tabella, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, dai quali evincerli, oltre alla loro decisività (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01).

Non basta, dunque, ribadire – come le ricorrenti hanno fatto nella memoria deposita in vista dell’adunanza camerale di questa Corte – che taluni elementi “peculiari”, relativi alla loro condizione di madre e di sorelle dell’ucciso, non sarebbero stati tenuti in adeguata considerazione nella “personalizzazione” del risarcimento, nè che gli stessi vennero portati a conoscenza anche del giudice di appello (sebbene, per vero, dal testo sentenza oggi impugnata emerge che la C. e la P. si lamentarono esclusivamente del fatto che le somme ad esse riconosciute sarebbero state “puramente simboliche ed irrisorie”). Per contro, sarebbe stato necessario che le ricorrenti avessero individuato – nel ricorso, ed ai fini dell’ammissibilità della censura qui in esame – in quale sede processuale, ed in quali termini, si svolse il dibattito processuale tra le parti in ordine alla valutazione di tali elementi “personalizzanti”, oltre che le risultanze processuali dai quali evincerli.

Il medesimo rilievo vale, poi, per la presente censura, laddove essa pretenderebbe di valorizzare – sempre in chiave di “personalizzazione” del danno – le modalità di verificazione del sinistro, giacchè anche in questo caso l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) non risulta soddisfatto, non essendo neppure indicate quali circostanze giustifichino, in astratto, un incremento delle somme liquidate.

Un “silenzio”, d’altra parte, che non è forse casuale, visto che le ricorrenti, in realtà, sembrano soprattutto dolersi – mai in termini che non risultano riconducibili ad alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c. – della mancata scelta del giudice di merito di “bilanciare” il riconoscimento della corresponsabilità del P., nella misura del 30%, nella causazione del sinistro in cui perse la vita, con una “maggiorazione” delle somme ad esse spettanti a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

9. Il ricorso incidentale del D.R. va, invece, dichiarato inammissibile.

9.1. Sul punto, occorre muovere dal rilievo che il “principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (…)” (ex multis, Cass. Sez. Lav., sent. 20 marzo 2015, n. 5695, Rv. 634799-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2016, n. 2516, Rv. 638617-01).

Orbene, nel caso in esame, poichè – nei confronti del D.R. – la notificazione del ricorso principale si è perfezionata il 16 marzo 2017, il ricorrente incidentale avrebbe dovuto avviare per la notificazione, entro quaranta giorni da tale date, il proprio atto di impugnazione. Tale condizione, tuttavia, non risulta soddisfatta, atteso che la notificazione del ricorso incidentale risulta essere stata richiesta dal D.R. in data 25 luglio 2017.

Il ricorso incidentale è, dunque, tardivo, donde la sua inammissibilità.

10. Quanto alle spese del presente giudizio, relative al rapporto processuale intercorrente tra le ricorrenti principali, da un lato, e il Ministero dell’Interno e la società Generali Italia S.p.a., dall’altro, esse seguono la soccombenza, sicchè vanno poste a carico delle ricorrenti principali e liquidate come da dispositivo.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le ricorrenti principali e il ricorrente incidentale, in ragione degli esiti delle rispettive impugnazioni.

Nulla va disposto, invece, in relazione al rapporto processuale tra il ricorrente incidentale e l’INAIL, essendo quest’ultimo rimasto solo intimato.

11. A carico delle ricorrenti principali e del ricorrente incidentale sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, condannando C.M.D., P.A.L. e P.V.C. a rifondere al Ministero dell’interno e alla società Generali Italia S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di tali soggetti, in Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito, per il Ministero, ed Euro 200,00 per esborsi, per la predetta società, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, per entrambi;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

compensa integralmente le spese del presente giudizio tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di riconvocazione della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

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