Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23972 del 22/10/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23972 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO
SEUTWRA
sul ricorso 29458-2007 proposto da:
GENOVESE CARMELO GNVCML47B06A638H,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G BORSI 4, presso lo studio
dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DE VIVO ARISTIDE;
– ricorrente contro
MOSTACCIO FILIPPO,
TERRANOVA ALESSANDRO,
BASILE
SEBASTIANO, BARTOLONE SEBASTIANO, GIORGIANNI MICHELE,
CALABRESE FORTUNATO, PIRAINO SALVATORE, LIVOTI ANDREA,
BUONGIORNO ANTONINO;
Data pubblicazione: 22/10/2013
- intimati –
sul ricorso 1877-2008 proposto da:
PIRAINO SALVATORE PRNSVT4OLO7A638Y, GIORGIANNI MICHELE
GRGMHL73M16F206K,
BARTOLONE
SEBASTIANO
BRTSST60B07A638T,
CALABRESE
FORTUNATO
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato PINO ANTONINO;
– c/ric. e ricorrenti incidentali contro
GENOVESE CARMELO, BONGIORNO ANTONINO;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 358/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 09/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA con delega
dell’Avvocato ARISTIDE DE VIVO, difensore del
ricorrente principale, che si riporta agli atti
depositati e ne ha chiesto l’accoglimento, ha
sottolineato altresi’ la regolarita’ dell’atto di
costituzione ed in via subordinata ha chiesto
l’autorizzazione al rinnovo della notifica;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
CLBFTN61A31A638B, LIVOTI ANDREA LVTNDR64R13F206G,
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale per quanto di
ragione e per l’inammissibilità del ricorso
f-
incidentale.
RG.n.29458/07-1877/08
Genovese-Calabrese ed altri
LA CORTE
v. gli atti:
rilevato che la notificazione del ricorso per cassazione, eseguita, ai sensi
degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dal difensore
domiciliatario, aw. Federica Scafarelli, è affetta da nullità rilevabile
d’ufficio e come tale può essere sanata “ex tunc” per effetto della sua
rinnovazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. (Cass Sez. 6 – 3, n.
5096 del 28/02/2013);
che pertanto occorre disporre la notifica del ricorso alle parti intimate non
costituite ( atteso l’ effetto sanante della costituzione dei controricorrenti
);
che a tal fine
la causa va rinviata a nuovo ruolo, con termine per
l’incombente di gg. 90, dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notifica del ricorso nei confronti
di TERRANOVA Alessandro, MOSTACCIO Filippo e BUONGIORNO
Antonino; concede per l’incombente termine di giorni 90 dalla comunicazione
della presente ordinanza.
In Roma li 3 ottobre 2013
IL PRE ENTE
Giudiziari@EPOS
NERI
Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-
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Roma,
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22 Oi . 2013
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