Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23972 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 23972 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SEUTWRA

sul ricorso 29458-2007 proposto da:
GENOVESE CARMELO GNVCML47B06A638H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G BORSI 4, presso lo studio
dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DE VIVO ARISTIDE;
– ricorrente contro

MOSTACCIO FILIPPO,

TERRANOVA ALESSANDRO,

BASILE

SEBASTIANO, BARTOLONE SEBASTIANO, GIORGIANNI MICHELE,
CALABRESE FORTUNATO, PIRAINO SALVATORE, LIVOTI ANDREA,
BUONGIORNO ANTONINO;

Data pubblicazione: 22/10/2013

- intimati –

sul ricorso 1877-2008 proposto da:
PIRAINO SALVATORE PRNSVT4OLO7A638Y, GIORGIANNI MICHELE
GRGMHL73M16F206K,

BARTOLONE

SEBASTIANO

BRTSST60B07A638T,

CALABRESE

FORTUNATO

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato PINO ANTONINO;
– c/ric. e ricorrenti incidentali contro

GENOVESE CARMELO, BONGIORNO ANTONINO;

intimati

avverso la sentenza n. 358/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 09/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA con delega
dell’Avvocato ARISTIDE DE VIVO, difensore del
ricorrente principale, che si riporta agli atti
depositati e ne ha chiesto l’accoglimento, ha
sottolineato altresi’ la regolarita’ dell’atto di
costituzione ed in via subordinata ha chiesto
l’autorizzazione al rinnovo della notifica;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

CLBFTN61A31A638B, LIVOTI ANDREA LVTNDR64R13F206G,

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale per quanto di
ragione e per l’inammissibilità del ricorso

f-

incidentale.

RG.n.29458/07-1877/08
Genovese-Calabrese ed altri
LA CORTE
v. gli atti:

rilevato che la notificazione del ricorso per cassazione, eseguita, ai sensi
degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dal difensore
domiciliatario, aw. Federica Scafarelli, è affetta da nullità rilevabile
d’ufficio e come tale può essere sanata “ex tunc” per effetto della sua
rinnovazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. (Cass Sez. 6 – 3, n.
5096 del 28/02/2013);
che pertanto occorre disporre la notifica del ricorso alle parti intimate non
costituite ( atteso l’ effetto sanante della costituzione dei controricorrenti
);
che a tal fine

la causa va rinviata a nuovo ruolo, con termine per

l’incombente di gg. 90, dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notifica del ricorso nei confronti
di TERRANOVA Alessandro, MOSTACCIO Filippo e BUONGIORNO
Antonino; concede per l’incombente termine di giorni 90 dalla comunicazione
della presente ordinanza.
In Roma li 3 ottobre 2013
IL PRE ENTE

Giudiziari@EPOS

NERI
Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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Roma,

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22 Oi . 2013
3

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