Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23972 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 12/10/2017, (ud. 12/01/2017, dep.12/10/2017),  n. 23972

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7201/2012 proposto da:

A.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

DE GRENET 145, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DE CILLIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato PEPPINO MARIANO;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1265/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato WALTER CONDOLEO, con delega dell’Avvocato PEPPINO

MARIANO difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

delle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale (art. 348 c.p.c., comma 4, sent. S.U. n.

1952/1996 e Cass.n. 14312/2001) e per l’inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) La controversia verte sul pagamento di prestazioni professionali svolte dall’ing. A.A. nel 1996/97 su incarico, a suo dire, della Procura di Crotone, conferitogli tramite i marescialli R. e S.. L’incarico avrebbe riguardato l’accertamento della superficie di tutti i fabbricati del comune di (OMISSIS) e sarebbe stato svolto impiegando un anno di lavoro.

A. chiese alla Procura compenso di 203mila Euro circa, istanza respinta il 28 ottobre 1997 dal procuratore, perchè attività svolta quale ausiliario giudiziario, per la quale non era “previsto alcun compenso”.

A. agì pertanto nel 1998 davanti al tribunale di Catanzaro, chiedendo detta somma e 100mila Euro per danni, domanda resistita dal Ministero convenuto, che oppose la propria carenza di legittimazione passiva e la mancanza di un incarico affidato con legittimo atto.

Il tribunale accolse parzialmente la domanda, riconoscendo al professionista la somma di circa 102 mila Euro.

Su appello dell’avvocatura erariale, la Corte di appello di Catanzaro con sentenza 5 dicembre 2011 ha dichiarato la domanda inammissibile, perchè avrebbe dovuto essere svolta ex lege n. 319 del 1980, in quanto si trattava di attività di ausiliario di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, la Corte di appello.

A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. Ha altresì resistito con controricorso al ricorso incidentale condizionato proposto dal Ministero della Giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Preliminare e assorbente è l’esame del secondo motivo del ricorso principale, con il quale il ricorrente lamenta che la domanda svolta con citazione ordinaria sia stata dichiarata inammissibile.

Parte ricorrente rileva che a fronte del provvedimento di “assoluto diniego” reso dal Procuratore della Repubblica, la via da percorrere non poteva essere quella dettata dalla normativa speciale in tema di compenso agli ausiliari, ma doveva essere quella ordinaria.

3) La censura è fondata.

Come ha rilevato il ricorso, può trovare seguito nel caso odierno il principio enunciato da Cass. n. 14312 del 15/11/2001, secondo la quale la legge n. 319 del 1980 in tema di liquidazione a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, ha carattere di specialità con la conseguenza che, essendo il rimedio previsto dall’art. 11 di detta legge esperibile solo nel caso in cui il provvedimento di liquidazione del compenso riguardi uno degli indicati ausiliari, avverso il provvedimento di liquidazione emesso ai sensi dell’art. 52 c.p.c., dal giudice in favore di ausiliario estraneo alle categorie previste dalla norma speciale, può essere proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., tenuto conto della natura monitoria dell’anzidetto provvedimento, ove agisca in giudizio la parte tenuta a corrispondere il compenso, ovvero l’azione ordinaria da parte dell’ausiliario, nel caso di diniego della liquidazione.

4) Ne consegue che la causa va rinviata alla Corte di appello, perchè proceda alla celebrazione del giudizio, restando assorbite le questioni di merito poste con il primo e terzo motivo del ricorso principale.

5) Il ricorso incidentale del Ministero denuncia con il primo motivo violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia della Corte di appello in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. Con il secondo motivo violazione dell’art. 348 c.p.p. e della L. n. 319 del 1980 e L. n. 820 del 1983, atteso che la legittimazione spetterebbe alla polizia giudiziaria quanto ai compensi di attività svolta da un ausiliare di polizia giudiziaria.

Le doglianze, che pongono al fondo la medesima questione e possono quindi essere esaminate congiuntamente, vanno respinte.

Seguendo i principi generali e l’impostazione fissati da Cass. civ., sez. un., 2905-2012, n. 8516, il Ministero della giustizia è infatti parte necessaria nei giudizi che possono portare alla liquidazione di compensi per attività svolte da ausiliari nei giudizi civili e penali, compensi suscettibili di restare a carico dell'”erario”. Nell’ottica perseguita dalla domanda, l’individuazione

dell’amministrazione convenuta era quindi corretta.

Sarà il giudice di rinvio, anche grazie all’esame nel merito degli atti di causa, dell’atteggiarsi della pretesa e delle fasi in cui venne affidato l’incarico, a stabilire se vi siano altre amministrazioni, potenzialmente obbligate, che debbano essere evocate in giudizio e considerate, se credito sussiste, debitrici concorrenti o esclusive nei confronti dell’attore.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa alla Corte di appello di Catanzaro per lo svolgimento del giudizio di appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti primo e terzo.

Rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA