Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23971 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 23971 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 27492-2007 proposto da:
GIGLI

NADIA

GGLNDA59P53E463E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA PIO XI 13, presso lo
studio dell’avvocato CROCE VINCENZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAPARO SILVIO;
– ricorrente 2013
1947

contro

TRIESTINA COOP EDIL SRL P.I.002138407119, IN PERSONA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE , elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 106-B, presso lo
studio dell’avvocato ARNABOLDI LUIGI, che la

Data pubblicazione: 22/10/2013

O
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GHIBELLINI STEFANO, GHIBELLINI ALESSANDRO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 820/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 30/06/2007;

udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato Paparo Silvio difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Rossi Massimiliano con delega depositata
in udienza dell’Avv. Arnaboldi Luigi difendore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Gigli-Triestina Società Cooperativa Edilizia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nadia Gigli con atto notificato in data 14.10.1997

conveniva in giudizio

avanti al tribunale di La Spezia la Triestina Società Cooperativa Edilizia e

aveva venduto alla convenuta la propria quota di comproprietà ed insieme a
marito Luciano Berton per l’intero, della porzione immobiliare ubicata nel
fabbricato sito in La Spezia, alla via Privata Da Passano n. 57 e 67, per il
prezzo convenuto ed accettato di L. 300.000.000; lamentava che la società
non aveva mai corrisposto tale prezzo, per cui chiedeva dichiararsi la
risoluzione ex art. 1453 c.c. di tale contratto e quindi la restituzione della
propria quota di proprietà, oltre al risarcimento dei danno.
Si costituiva la Cooperativa Triestina contestando la domanda; ammetteva
che il prezzo della compravendita non era mai stato corrisposto, precisando
però che in realtà le parti con tale contratto intendevano concludere non un
trasferimento dell’immobile a titolo oneroso, con conseguente obbligazione
del pagamento del prezzo, ma una datio in solutum che aveva lo scopo di
estinguere in parte l’obbligazione debitoria che, nei confronti della
Cooperativa, aveva contratta il marito dell’attrice, Luciano Berton.
Quest’ultimo , contabile della stessa cooperativa, aveva effettuati prelievi
non autorizzati di somme per L. 545.610.749 , come dalla prodotta
dichiarazione a sua firma in data 3.7.95, costituente riconoscimento di debito

Corte Suprema di Cassazione — II se

G. A. Bursese-

3

premesso che con atto a rogito Notaio Calabrese De Feo del 22.03.1995

ai sensi dell’ad. 1988 c.c. Pertanto sia la dichiarazione del prezzo contenuta
nell’atto di vendita che la quietanza rilasciata dai coniugi venditori erano
simulate per accordo delle parti le quali non avevano voluto porre in essere
alcuna compravendita.

assumendo che la Gigli non aveva fornito la prova del dedotto
inadempimento della Cooperativa Triestina, attesa la quietanza contenuta
nel rogito di vendita, che integrava gli estremi della confessione
stragiudiziale, come tale avente piena efficacia probatoria ex ad. 2735 c.c.,
che poteva essere soltanto revocata ai sensi dell’ad. 2732 c.c.
La sentenza veniva appellata dalla Gigli e, costituitasi l’appellata, l’adita
Corte d’Appello di Genova con la pronuncia n. 820/2007 depositata in data
30 agosto 2007 rigettava l’appello, condannando l’appellante al pagamento
delle spese del grado.
La corte territoriale riteneva che la quietanza avesse natura di confessione
stragiudiziale, vincolando il giudice circa la veridicità del fatto estintivo
dell’obbligazione a carico della parte confidente che dichiari di aver ricevuto
il pagamento; come tale la stessa quietanza gap essere contestata ma solo
nei limiti previsti dall’ad. 2732 c.c. ( per errore di fatto o violenza), non
essendo irrilevanti il dolo e la simulazione. Pertanto non aveva rilievo quanto
dichiarato in sede d’interrogatorio formale dal legale rappresentante della
Cooperativa, da cui non era emersa alcuna confessione del preteso

Corte Suprema di Cassazione — II

est. dr. G. A. Bursese-

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L’adito Tribunale, con sentenza n. 103/2004 rigettava le domande attrici,

inadempimento della società acquirente , risultando invece confermato il
consenso del creditore per una prestazione diversa dalla dazione in danaro,
in relazione all’ammanco di danaro attribuito al marito di essa attrice, la
quale si sarebbe resa disponibile a rifondere la stessa cooperativa,

Per la cassazione di

tale sentenza ricorre la giglio sulla base di n. 2

mezzi; resiste con controricorso la Cooperativa intimata. Le parti hanno
depositato memorie.

MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia la violazione
e falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. ei1 2° motivoil vizio di motivazione
sulla stesse circostanze.
tu4VW
EntrambiYsi riferiscono alla natura giuridica della quietanza contenuta nel
rogito, che secondo la ricorrente non è assimilabile, almeno non
integralmente, alla confessione stragiudiziale, con ogni conseguenza in
ordine alla prova,

per cui può essere fornita la prova contraria circa il

preteso pagamento, oltre che per i motivi previsti dall’art. 2732 c.c. La
quietanza secondo la ricorrente ha invece valore di mezzo di prova
precostituita; in quanto tale può essere disatteso attraverso la possibilità di
fornire la prova contraria. Nella fattispecie in esame inoltre , la c.d.
quietanza certamente non rispecchierebbe la realtà dei fatti essendo
evidente ed anzi pacifico che non vi era stato tra le stesse alcun passaggio

Corte Suprema di Cassazione —

v. – est. dr.

A. Bursese-

5

attraverso la cessione della sua quota dell’appartamento.

di danaro, come del resto è stato chiaramente ammesso dal Presidente della
Cooperativa in sede d’interrogatorio formale.
La doglianza merita accoglimento.
In effetti secondo la giurisprudenza di questa S.C. : ” poiché la quietanza

parti, confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al
debitore-che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di
denaro per un determinato titolo,l’esistenza del fatto estintivo (pagamento)
da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli
stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall’art. 2732 c.c. per privare
di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione. Inoltre
non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a
dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell’avvenuto
pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l’art. 2726 c.c., il
quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art. 2722 dello stesso
codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del
documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa
dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine
di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso
si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al
documento,vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726
c.c. (Cass. n. 3921 del 22/02/2006; Cass. n. 26325 del 31.10.2008).

Corte Suprema di Cassazione — Il Sez.

– est. dr. G. A. Bur

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costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le

Ciò posto, nella fattispecie a parte la questione della natura giuridica della
quietanza quale confessione stragiudiziale, si rileva che la Cooperativa ha
sempre ammesso che il pagamento della compravendita non era mai
avvenuto, deducendo — senza però provarla, – una simulazione relativa.

compravendita una “dati° in solutum” di terzi. La Corte esamina il problema
dando per scontata la sussistenza della compravendita, senza prendere in
considerazione la diversa tesi pur ammessa della simulazione ( in parte
provata con la dichiarazioni di Berton , marito della Giglio circa l’esistenza
dell’ammanco di cassa). In realtà ritiene il Collegio che la quietanza è una
dichiarazione di scienza in parte assimilabile ( ma non del tutto) alla
confessione.
L’art. 2726 c.c. esclude le prove per testimoni o presunzioni, non anche la
confessione; nella specie la ” confessione stragiudiziale”, è stata però , per
così dire, superata da “un’altra confessione” in qualche modo di segno
opposto: quella resa dal legale rappresentante della Cooperativa (in sede
d’interrogatorio formale) che ha ammesso che non era stata corrisposta alla
Gigli la somma menzionata nell’atto di compravendita.
Sembra al Collegio al riguardo che il giudice distrettuale — come del resto
rilevato dalla ricorrente — in effetti ha trascurato ” un elemento decisivo del
giudizio, infatti sia la dichiarazione con cui il Ballani precisa che la
Cooperativa nulla aveva corrisposto alla sig.ra Gigli, sia l’intera difesa della

Corte Suprema di Cassaz3 Il

SCA, CiV. –

est. dr. G. A. Bursese-

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L’atto pubblico cioè in realtà dissimulava sotto l’apparenza della

cooperativa confermano che la controparte ha confessato e ribadito più
volte che quanto si afferma nella quietanza, ossia che il prezzo dell’immobile
è stato corrisposto, non corrisponde a realtà”. In effetti appare
condivisibile l’affermazione dell’esponente , secondo cui “….se la quietanza

fa piena prova della corresponsione specifica di danaro dovuta per quel
determinato titolo, anche la dichiarazione di Ballani, che riveste valenza
confessoria, fa piena prova che il pagamento del prezzo dell’immobile per la
compravendita, non è stato mai corrisposto dalla Cooperativa.” Il giudice
distrettuale avrebbe dovuto valutare queste circostanze in modo unitario e
globale ( tenendo conto segnatamente, che il prezzo in realtà non era stato
mai corrisposto) , al fine di potere stabilire se il mancato pagamento del
prezzo configurasse o meno inadempimento contrattuale della Cooperativa
oppure datio in solutum.
Si ritiene dunque di accogliere il ricorso, assorbite le restanti doglianze che
attengono alla mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti ,e:AElysn

aleezte*s i.
Va dunque cassata

la sentenza impugnata e rinviata la causa, anche

spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

P.Q.M.
accoei2 il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche
spese di »este) giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.

Corte Supreili;i .!i Cassazione —

ei v. – est. dr. G. A. Bursese-

8

LIL

In Roma li 25 settembre 2013

IL CONSIGLIERE EST.

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