Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23971 del 16/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 16/11/2011), n.23971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2782-2009 proposto da:

B.I., nella sua qualità di legale rappresentante della

BORGOTTI TERESA S.R.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIMINO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato PIGNATARO ADRIANA e

CATALANO DOMENICO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1115/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/11/2008 r.g.n. 312/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato CATALANO DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18.11.2008, la Corte di Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello dell’INAIL, condannava la Borgotti Teresa s.r.l. al pagamento, in favore dell’INAIL, di Euro 68.369,23, oltre interessi di legge, ritenendo erronea la decisione del Tribunale di Verbania, che aveva dichiarato la nullità della cartella esattoriale perchè contraria a due giudicati intervenuti inter partes, rispettivamente di accoglimento parziale di domanda di accertamento negativo di debito contributivo e di annullamento parziale di altra cartella esattoriale, rilevando che la ritenuta nullità della cartella esattoriale opposta non esimeva il giudice dal pronunciarsi nel merito della controversia. Osservava, pertanto, nel merito, che l’INAIL aveva precisato i titoli e gli importi del suo effettivo credito con memoria autorizzata del 3.7.2007, in riferimento alla quale la società appellata non aveva contestato nè l’an nè il quantum della pretese creditorie, ad eccezione della richiesta di Euro 8.327,24 per differenza premi non compresa nel ruolo e nella cartella esattoriale opposta, somma che veniva in ragione di ciò detratta dal dovutum.

Propone ricorso per cassazione B.I., quale legale rappresentante della srl Borgotti, affidando l’impugnazione a tre motivi. Resiste l’INAIL con controricorso .

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione a tre distinti rilievi.

Con il primo assume la violazione del giudicato (art. 324 c.p.c.) e la indeterminatezza del ruolo, evidenziando che, quanto alle poste creditorie indicate nei nn. da 1 a 5 della cartella, l’importo di Euro 55.514,93 era il medesimo del vecchio ruolo e della relativa cartella per le differenze tariffa premio e che la sentenza del giudice di Novara, che aveva annullato la suddetta cartella, dando atto nella stessa dell’avvenuto sgravio, era passata in giudicato.

Con il secondo motivo, il ricorrente rileva che il ruolo opposto era, altresì, nullo in relazione al D.Lgs, n. 46 del 1999, art. 46 censurando la contraddittorietà della pronunzia impugnata nella parte in cui la Corte territoriale fonda la propria decisione sulla considerazione per la quale l’opposizione a ruolo sgravato determina un nuovo e distinto interesse al ruolo già oggetto di provvedimento di sgravio. Assume la carenza di interesse perchè la mancata proposizione dell’opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5 integra solo una preclusione di carattere processuale, irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicchè essa non può incidere sulla validità ed efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale, pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione.

Denunzia, infine, violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando il mancato assolvimento, da parte dell’INAIL, dell’onere probatorio ed osservando che alla mancata opposizione ai mezzi istruttori dedotti nella memoria del 3.7.2007 dall’INAIL non poteva attribuirsi valenza di non contestazione dell’an e del quantum della pretesa contributiva.

Formula, all’esito della parte argomentativa, quesiti distinti, domandando se sia precluso al giudice, una volta annullato il ruolo e la cartella esattoriale in materia previdenziale, decidere la causa nel merito qualora sia preesistito all’emissione e notifica della cartella il provvedimento di sgravio emesso dall’Ente previdenziale;

se sia precluso al giudice che annulli il ruolo e la cartella decidere la causa nel merito in ipotesi di passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della medesima cartella e ruolo e di esistenza di altra sentenza pure in giudicato di accoglimento sia pure parziale della domanda di accertamento negativo del debito contributivo vertente su analogo oggetto, essendo necessario che l’ente previdenziale formi nuovo ruolo sulla base della precedente sentenza passata in giudicato. Infine, domanda se, in ipotesi di opposizione a ruolo esattoriale e a relativa cartella, spetti all’ente previdenziale provare il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo sufficiente a fini probatori l’elencazione di capitoli di prova con indicazione dei testi, non seguita da alcuna istruttoria, anche se all’espletamento dei mezzi istruttori il ricorrente non si sia opposto.

Il primo motivo, a prescindere dalla non corretta formulazione del relativo quesito che risulta del tutto generico e astratto, mancando qualsiasi riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, deve ritenersi inammissibile. Se è vero che la cosa giudicata esterna fa stato e deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado della causa in quanto riconducibile all’ambito delle norme di diritto (Cass. Sez. UN. 25 maggio 2001 n. 226, 28 novembre 2007 n. 24664) – è tuttavia altrettanto vero che essa, costituendo norma singolare e non pubblicata su un foglio ufficiale, dev’essere acquisita al processo attraverso l’attività di parte rispettosa del contradditto rio durante i gradi di merito, oppure nella fase di cassazione soltanto se il giudicato si sia formato dopo la fine del giudizio di merito (Cass. 11 gennaio 2006 n. 360, 16 giugno 2006 n. 13916). Nel caso di specie il ricorrente tace circa il momento di acquisizione dell’invocata sentenza definitiva al presente processo, con ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Cass 24.11.2008 n. 27881).

Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che la ragione per la quale il Tribunale di Novara ha annullato la cartella è costituito dalla pendenza di giudizio di accertamento giudiziale negativo del debito e, peraltro, anche con riguardo alla rilevanza del dedotto sgravio, la sentenza del giudice di appello non ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità della cartella esattoriale, quanto sotto il diverso profilo del mancato accertamento del merito della controversia.

In ragione dell’avvenuto sgravio non poteva, pertanto, essere emessa nuova cartella se non sulla base della residua debenza, ma il merito è stato oggetto di corretta valutazione, sorretta da congrua motivazione come tale incensurabile in sede di legittimità, essendo pacifico che il contenuto della pronunzia del Tribunale di Novara fosse nel senso del rigetto della domanda della ditta nei confronti dell’INAIL sia riguardo alla riclassificazione dell’attività della predetta, sia con riguardo alla posizione di alcuni lavoratori, che sono le voci richieste con la nuova iscrizione a ruolo oggetto del presente giudizio.

I rilievi formulati con il secondo motivo di gravame non sono, pertanto, idonei ad evidenziare la dedotta contraddittorietà della pronunzia, posto che con la stessa la Corte del merito non si è pronunziata su questioni di merito già vagliate in senso favorevole all’opponente nella precedente sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale, pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima della presente opposizione, dal che deriva l’inconferenza del richiamo a sentenza di questa Corte n. 16203/2008 relativa ad ipotesi difforme da quella oggetto del presente giudizio.

Infine, anche il terzo motivo è infondato.

In tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento da luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento di censure di tipo formale relative all’iscrizione a ruolo non pregiudica l’accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell’onere della prova, alla stregua delle quali grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e sulla controparte l’onere di contestare i fatti costitutivi del credito (v., in tali termini, Cass. 6.11.2009 n. 23600 – nella quale la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la cartella impugnata, ritenendo non contestata l’esistenza – allegata dall’Inps quale fatto costitutivo del credito azionato – di giornate lavorative ulteriori rispetto a quelle registrate, per le quali l’impresa non aveva pagato i contributi -, nonchè, precedentemente, Cass. 5763/2002).

Orbene, nella pronunzia oggetto del presente ricorso è stato conferito risalto, conformemente al principio sopra enunciato, alla circostanza che la difesa dell’opponente era stata impostata sulla contestazione della richiesta di Euro 8.327,24 per differenza premi non compresa nel ruolo e nella cartella esattoriale opposta, circostanza che indubbiamente aveva indotto la Corte a ritenere non disconosciuti gli altri crediti contributivi. E ciò anche in relazione alla concorrente evidenza che nei capitoli di prova richiamati articolati dall’istituto si dava atto dell’avvenuto storno dai conteggi delle retribuzioni per le quali l’omissione contributiva era stata esclusa dalla sentenza del Tribunale di Novara, con ciò risultando smentito ogni rilievo già proposto con riguardo all’azionabilità di credito ricompreso in precedente cartella esattoriale rispetto alla quale vi era stato accoglimento solo parziale dell’opposizione proposta dal contribuente.

Al rigetto del ricorso consegue, per il principio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell’istituto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2500,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011

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