Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23971 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 12/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.12/10/2017),  n. 23971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3770-2016 proposto da:

DI LULLO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 63, presso lo studio

dell’avvocato MARCO CROCE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCELLO RUSSO;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

ODOARDO ZECCA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA CONTE, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ERNESTO CONTE e MICHELE CONTE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, SERVIZIO GENIO CIVILE

REGIONALE DI PESCARA UFFICIO DI CHIETI, SERVIZIO GESTIONE ACQUE,

ECOWATT S.R.L., PROVINCIA DI CHIETI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 303/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 25/11/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale ed incidentale;

uditi gli Avvocati Luisa Ebe Russo per delega dell’avvocato Marcello

Russo ed Ernesto Conte.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con l’impugnata sentenza n. 303 depositata il 25 novembre 2015 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respingeva – anche in contraddittorio con Di Lullo S.r.l. che interveniva volontariamente e con il chiamato Odoardo Zecca S.r.l. – il ricorso promosso da Ecowatt S.r.l. contro la Regione Abruzzo per “l’annullamento della nota n. 67203 dell’8 marzo 2013” con la quale era stato “preavvisato” il rigetto della richiesta di “nulla osta” al trasferimento della concessione di derivazione d’acqua dal fiume (OMISSIS) alla centrale idroelettrica 3^ salto.

Dopo aver ricordato che nel 2001 l’impianto idroelettrico era stato ceduto da Odoardo Zecca S.r.l. a Ecowatt S.r.l. con il rilascio da parte della Regione Abruzzo del “nulla osta” necessario per il trasferimento della concessione di derivazione il TSAP – che preliminarmente riteneva impugnabile la “nota n. 67203 dell’8 marzo 2013” in quanto atto idoneo “ad arrestare immediatamente il processo amministrativo teso ad ottenere il cambio di titolarità della predetta concessione” – affermava che trattandosi pacificamente di una “piccola derivazione d’acqua” doveva trovare applicazione il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, commi 7 e 8. E che in forza di questo combinato disposto la durata delle concessioni di “piccola derivazione” non poteva eccedere gli anni trenta con possibilità però – nel caso in cui per effetto delle dette regole la scadenza della concessione di “piccola derivazione” fosse risultata anticipata – di poter continuare la concessione fino alla scadenza originaria se ciò fosse stato richiesto con domanda che avrebbe dovuto presentarsi entro il 31 dicembre 2000. Sennonchè accertava il TSAP che la domanda “di continuazione” della concessione di derivazione d’acqua “dal fiume (OMISSIS) alla centrale idroelettrica 3^ salto” non era stata presentata, con le conseguenti cessazione della ridetta concessione e legittimità del “preavviso” di rigetto del “nulla osta” necessario al suo trasferimento.

Contro la sentenza l’intervenuta Di Lullo S.r.l. proponeva ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte per otto motivi, cui resisteva la Regione Abruzzo con controricorso, mentre la Odoardo Zecca S.r.l. proponeva ricorso incidentale per tre motivi e l’intimata Ecowatt S.r.l. non presentava difese. La ricorrente principale – e quella incidentale – depositavano memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale Di Lullo S.r.l. “in relazione all’art. 360, nn. 1, 2, 3, 9” rimproverava al TSAP di avere erroneamente ritenuto impugnabile il “preavviso” di rigetto del “nulla osta”, questo perchè il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, consentiva l’impugnazione dei soli “provvedimenti definitivi”.

Il motivo è inammissibile atteso che Di Lullo S.r.l. – essendo volontariamente intervenuta in adesione al ricorso di Ecowatt. S.r.l. – è risultata vittoriosa sullo specifico capo di sentenza del TSAP che aveva dichiarato impugnabile il “preavviso” di rigetto del “nulla osta”. Cosicchè manca qualsiasi tipo di soccombenza sostanziale che giustifichi la censura. Ed invero la ricorrente non ha alcun interesse processuale a far dichiarare inammissibile il ricorso di Ecowatt S.r.l. – inammissibilità del ricorso che discenderebbe dal riconoscimento del difetto di impugnabilità dell’atto – perchè ciò avrebbe la conseguenza di consolidare l’impugnato “preavviso” di rigetto del “nulla osta” che in adesione la Di Lullo S.r.l. ha invece chiesto di annullare (Cass. sez. 6 n. 680 del 2014; Cass. sez. 1 n. 14006 del 2002).

2. Con il secondo complesso motivo del ricorso principale Di Lullo S.r.l. “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 5” riteneva che erroneamente il TSAP aveva ritenuto legittimo il “preavviso” di diniego del “nulla osta” di trasferimento della concessione causa la cessazione di quest’ultima. In particolare la ricorrente riteneva che la disposizione contenuta nella L.R. Abruzzo 17 aprile 2003, n. 7, art. 94, comma 4 – secondo cui per la continuazione delle concessioni delle “grandi derivazioni” scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 non era necessaria la comunicazione prevista dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12, comma 7, quando il loro effettivo esercizio fosse risultato dagli atti in possesso della Regione – potesse essere “estensibile” alle “piccole derivazioni”. Oltre a ciò la ricorrente aggiungeva che il D.P.G.R. Abruzzo 13 agosto 2007, n. 3, art. 51 – tra le specifiche cause di decadenza dalla concessione di derivazione d’acqua ivi indicate – non annoverava quella in discussione la quale era perciò da considerarsi abrogata ai sensi dell’art. 15 preleggi.

2.1. Con il settimo motivo del ricorso principale formulato “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5” Di Lullo S.r.l. ha lamentato la violazione della cit. L.R. Abruzzo n. 7, art. 94, comma 4, nonchè della L. 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 72, oltrechè “omessa motivazione su fatto rilevante”, sostenendo in sintesi che siccome l’ultima ricordata previsione consentiva per tutte le “piccole derivazioni” la proroga per ulteriori trenta anni a far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, “previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005”, Ecowatt non era tenuta a presentare la detta domanda in ragione della circostanza che la concessione era all’epoca “regolarmente funzionante”, per effetto della cit. L.R. Abruzzo n. 7, art. 94, comma 4, cosicchè non occorreva farla “rivivere”.

2.2. I motivi che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione sono in primo luogo entrambi infondati in ragione del carattere eccezionale della disposizione contenuta nella cit. L.R. Abruzzo n. 7, art. 94, comma 4 – che in effetti limita espressamente la regola della non necessità della comunicazione di “continuazione” delle concessioni alle sole “grandi derivazioni” – con il conseguente divieto stabilito dall’art. 14 preleggi, di applicazione della norma oltre i casi e i tempi ex lege stabiliti. L’ulteriore censura dedotta con il secondo motivo è anch’essa infondata attesa la natura regolamentare del cit. D.P.G.R. Abruzzo n. 3, art. 51, ciò che – anche al di là dell’osservazione che non esiste incompatibilità tra la regola di decadenza dalla concessione di derivazione in parola e quelle stabilite dal cit. D.P.G.R. Abruzzo n. 3, art. 51, che riguardano tutte ipotesi di decadenza conseguenti all’inadempimento degli obblighi assunti dal concessionario – esclude radicalmente ogni possibilità di abrogazione espressa o implicita della fonte gerarchicamente sopraordinata.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale formulato “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” Di Lullo S.r.l. rimproverava al TSAP di non aver considerato taluni “atti e comportamenti amministrativi quali il nulla osta per il trasferimento dalla Soc. Zecca alla Soc. Ecowatt, la riscossione dei canoni, la mancata pronuncia di decadenza della originaria concessione ecc.” per i quali “il preavviso di rigetto avrebbe dovuto essere motivato con riferimento alla avvenuta decadenza della concessione alla Zecca S.r.l., al pieno funzionamento successivo ecc.”.

3.1. Con il quarto motivo del ricorso principale – peraltro formulato senza alcuna indicazione dei motivi tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c. – Di Lullo S.r.l. lamentava che “sarebbe stato necessario accertare tempestivamente la pretesa decadenza con un procedimento partecipato da tutte le parti comprese le cedenti” perchè su quest’ultime sarebbe dovuto ricadere il “danno rovinoso lasciato dalla sentenza in esame a carico dell’ignaro acquirente”.

3.2. Con il quinto motivo del ricorso principale formulato “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” Di Lullo S.r.l. riteneva che con il “preavviso” di diniego della richiesta di “nulla osta” fosse stato erroneamente disapplicato il trasferimento della concessione dalla Soc. Zecca alla Soc. Ecowatt e che comunque la Regione aveva sempre considerata valida l’originaria concessione tanto che ancora ne percepiva i canoni.

3.3. I motivi – che per economia processuale possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili sotto plurimi profili atteso che vengono richiamati atti e documenti di cui è impossibile verificare il contenuto, per difetto di specificità attesa l’impossibilità di stabilire se i motivi siano o meno nuovi rispetto al ricorso proposto da Ecowatt S.r.l., nonchè per l’impossibilità di accertare in questa sede di legittimità circostanze di fatto quali il pagamento dei canoni, infine per l’impossibilità di stabilire in relazione alle generiche censure quali vizi della decisione si siano intesi censurare anche in considerazione del fatto che per lo più le critiche sembrano rivolte ad individuare vizi del procedimento e del “preavviso” di diniego del “nulla osta” piuttosto che della sentenza.

4. Con il sesto motivo del ricorso principale formulato “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” Di Lullo S.r.l. lamentava in particolare la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, per avere il TSAP “erroneamente ritenuto insussistente il legittimo affidamento” nonostante la concessione di derivazione mai fosse stata “ritirata”, perchè anzi continuavano ad essere percepiti i canoni.

Il motivo è infondato per la ragione che il legittimo affidamento deve escludersi nella concreta fattispecie in quanto – come correttamente osservato dal TSAP – non c’è stata alcuna revoca di un legittimo provvedimento amministrativo la cui esecuzione protratta nel tempo poteva ingenerare una convinzione di validità dello stesso secondo il paradigma predisposto dalla cit. L. n. 241, art. 21 quinquies e bensì s’è verificata esclusivamente una decadenza ope legis dalla concessione (Cons. St. sez. 3 n. 5026 del 2016; Cons. St. sez. 5, n. 3431 del 2007).

5. Con l’ottavo motivo del ricorso principale formulato “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5” Di Lullo S.r.l. ha lamentato la violazione della cit. L. n. 241, artt. 10, 10 bis e 21 octies, per avere il TSAP erroneamente ritenuto che il “preavviso” di rigetto del “nulla osta”, in quanto “equiparato ad un atto di rigetto”, non dovesse essere annullato in assenza di comunicazione di un “avviso partecipativo al procedimento”.

Il motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi sulla cit. L. n. 241, art. 21 octies – anche richiamata dal TSAP – per cui nonostante l’omessa comunicazione dell’avviso di procedimento nessun annullamento dell’atto impugnato poteva pronunciarsi atteso che per il carattere vincolante che discendeva dalla decadenza ex lege della concessione “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” e perchè la ricorrente non ha nemmeno allegato le circostanze per le quali la ridetta comunicazione se avvenuta avrebbe portato ad un provvedimento di contenuto diverso (Cons. St. sez. 2 n. 933 del 2015; Cons. St. sez. 3 n. 4429 del 2013).

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la Odoardo Zecca S.r.l. lamentava che erroneamente il TSAP aveva ritenuto assorbita – nel rigetto del ricorso proposto da Ecowatt S.r.l. – l’eccezione di suo difetto di legittimazione passiva sollevata per non essere parte necessaria di un processo avente ad oggetto un “preavviso” di diniego di un “nulla osta” chiesto da altri.

Il motivo è fondato non potendosi in effetti ritenere assorbita – nel rigetto del ricorso – la preliminare questione della legittimazione della Odoardo Zecca S.r.l. a partecipare al giudizio trattandosi della decisione sull’esistenza o meno di un presupposto processuale che deve necessariamente precedere la definizione del merito della controversia (Cass. sez. un. n. 1912 del 2012; Cass. sez. lav. n. 14243 del 2012). Ex art. 384 c.p.c., comma 2 – poichè non è necessario accertare alcun fatto – l’eccezione essendo infondata può però essere direttamente rigettata da queste Sezioni Unite. L’eccezione è difatti infondata perchè la decadenza dalla concessione di derivazione – come indicato nel “preavviso” che senza contestazioni è stato riprodotto nell’impugnata sentenza era stata fatta risalire all’epoca in cui la Odoardo Zecca S.r.l. ne aveva la titolarità. Ciò che rendeva la ridetta Odoardo Zecca S.r.l. parte eventuale – ben potendo la stessa intervenire in giudizio ai sensi del cit. D.Lgs. n. 104, art. 28 – per avere interesse a far accertare di non essere decaduta dalla concessione anche in ordine ad eventuali profili di responsabilità.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la Odoardo Zecca S.r.l. denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. – oltrechè del cit. D.Lgs. n. 104, art. 34 – nella sostanza rimproverando al TSAP di aver pronunciato oltre il richiesto laddove aveva accertato la sua decadenza dalla concessione nonostante fosse “del tutto estranea al processo”.

Il motivo è infondato avendo il TSAP soltanto argomentato – con riferimento alla intervenuta pregressa decadenza – perchè il “preavviso” di rigetto del “nulla sosta” doveva ritenersi legittimo.

8. Il terzo motivo – con il quale si censura il TSAP perchè avrebbe erroneamente accertato la decadenza dalla concessione di derivazione con ragioni nella sostanza analoghe a quelle formulate nel ricorso principale – deve proprio perciò essere rigettato come sopra.

9. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente principale a favore della Regione Puglia mentre – con riferimento alla particolarità della controversia – compensa integralmente le spese di ogni fase e grado tra la chiamata Odoardo Zecca S.r.l. e le altre parti. Nulla sulle spese con riguardo all’intimata Ecowatt S.r.l. che non ha presentato difese.

10. Dal parziale accoglimento del ricorso incidentale promosso da Odoardo Zecca S.r.l. – che aveva giustamente lamentato l’erroneo assorbimento dell’eccezione di difetto di legittimazione – discende l’insussistenza dei presupposti del versamento del “raddoppio” del contributo unificato ex del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13comma 1 quater. Ed invero il successivo rigetto nel merito dell’eccezione senza far luogo a rinvio – secondo quanto permesso a queste Sezioni Unite dall’art. 384 c.p.c., comma 2 – non fa venir meno la vittoriosa proposizione dell’appello incidentale sullo specifico punto.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e, decidendo nel merito, rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Odoardo Zecca S.r.l.; rigetta gli altri motivi del ricorso incidentale; condanna Di Lullo S.r.l. a pagare alla Regione Abruzzo le spese di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado tra la chiamata Odoardo Zecca S.r.l. e le altre parti del giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; dandosi altresì atto che i medesimi presupposti non sussistono invece per il ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA