Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23970 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8290/2017 proposto da:

Cave Marmi Vallestrona S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo Orbirelli n.

31, presso lo studio dell’avvocato Ribaldone Maria, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Peruzzo Matteo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina

n. 11, presso lo studio dell’avvocato Martella Dario, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bianchi Massimiliano,

Cavalli Gino, Curatella Michele, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1739/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

pubblicata il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Giovanna Martino, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Dario Martella, che ha

chiesto il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 28 giugno 2010, Cave Marmi Vallestrona s.r.l. conveniva avanti al Tribunale di Verbania Intesa Sanpaolo s.p.a., con cui aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, domandando la restituzione della somma di Euro 248.828,17 in conseguenza degli addebiti da essa praticati per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, spese non dovute di tenuta conto e interessi ultralegali.

Intesa Sanpaolo si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda proponendo, tra l’altro, eccezione di prescrizione.

A seguito dell’esperimento di consulenza tecnica, il Tribunale definiva il giudizio con il rigetto della domanda attrice; accertava, nella circostanza, la prescrizione di tutti i crediti derivanti dalle operazioni poste in atto prima del 28 giugno 2000.

2. – L’appello proposto dalla società era respinto dalla Corte di Torino con pronuncia del 6 ottobre 2010.

3. – Contro la sentenza della Corte di appello di Torino ricorre per cassazione Cave Marmi Vallestrona s.r.l.. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo. La causa, avviata alla trattazione presso la sezione sesta civile, è stata rimessa alla pubblica udienza del 5 febbraio 2019, in cui è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sulle modalità di proposizione dell’eccezione di prescrizione opposta alla domanda di ripetizione dell’indebito in tema di contratto di conto corrente bancario.

Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi posti a fondamento del ricorso sono quattro.

1.1. – Il primo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe radicalmente modificato i fatti allegati dalla banca a fondamento dell’eccezione di prescrizione: in particolare, il giudice distrettuale avrebbe mancato di considerare che secondo l’istituto di credito “il termine prescrizionale (dies a quo) decorre per ogni pagamento trimestrale degli interessi dalla data di ogni singolo addebito degli stessi”: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, dunque, Intesa Sanpaolo non aveva dedotto l’esistenza di rimesse solutorie, sostenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere dagli addebiti illegittimi che concernevano gli interessi.

1.2. – Il secondo motivo contiene una censura di nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 166 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 2. La doglianza si ricollega a quella fatta valere nel primo motivo e si fonda sul rilievo per cui la banca non aveva ritualmente eccepito la prescrizione nella comparsa di risposta; infatti – si assume -, quell’atto, in cui l’eccezione andava proposta a pena di decadenza, non conteneva alcuna allegazione avente ad oggetto l’esistenza di rimesse solutorie.

1.3. – Col terzo mezzo viene opposta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2946 c.c.. Secondo la ricorrente, la Corte di Torino non aveva fatto corretta applicazione della disciplina dell’onere probatorio in tema di prescrizione. Avendo eccepito quest’ultima, la banca aveva l’onere di provarne il fatto costitutivo: essa, segnatamente, avrebbe dovuto dimostrare la natura solutoria dei versamenti e la data di decorrenza della prescrizione per ciascuno di essi. Ciò, deduce la società istante, non era avvenuto.

1.4. – Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c.. Rileva la ricorrente che, ove pure l’eccezione di prescrizione fosse risultata fondata, la Corte di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione gli indebiti pagamenti riscossi dalla banca nel decennio anteriore all’atto interruttivo della prescrizione stessa.

2. – Le richiamate censure non sono fondate.

2.1. – E’ vero che nella comparsa di risposta depositata in primo grado dalla banca è contenuta l’espressione riprodotta dall’odierna ricorrente con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale. E’ altrettanto vero, però, che nel corpo di quell’atto, in più punti (segnatamente a pagg. 6, 7 e 8), Intesa Sanpaolo, riportandosi ad alcuni precedenti della giurisprudenza di merito, ha affermato che ai fini del computo del termine di prescrizione debba farsi riferimento alla data del pagamento delle somme che si assumono ripetibili. Correttamente, pertanto, la Corte di appello, valutando nel loro complesso le deduzioni svolte dalla banca nella sua comparsa di risposta, ha ritenuto che l’attuale controricorrente avesse “inteso affermare che quelli eseguiti a copertura degli interessi addebitati alla cliente erano qualificabili come pagamenti (e, quindi, definibili come solutori alla luce dei principi enunciati dalla S.C. (…))”.

2.2. – Quanto poi alla precisa individuazione dei suddetti pagamenti, che sarebbe nella specie mancata, si osserva che la questione è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte. Queste ultime hanno affermato, in particolare, che l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895). In continuità con tale insegnamento è stato quindi precisato che la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell’azione, possa essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell’eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito conformato nei termini sopra indicati (Cass. 14 luglio 2020, n. 14958).

2.3. – Il terzo motivo di censura è affetto da genericità e non sembra tenere nel debito conto le considerazioni svolte dalla Corte di merito sul tema relativo all’accertamento, in concreto, delle rimesse solutorie.

Il giudice distrettuale ha infatti osservato che il consulente tecnico, nel valutare le dette rimesse, ha avuto riguardo agli affidamenti contrattuali concessi a Cave Marmi Vallestrona nel corso del tempo e alle relative condizioni; ha inoltre sottolineato che dal semplice fatto che il conto presentasse un saldo negativo (oltre il limite del fido accordato) non potesse “automaticamente desumersi un’ulteriore concessione di credito in via di fatto, ben potendo tale situazione derivare da ragioni di vario genere ed anche diverse dalla volontà della banca di concedere ulteriore credito”.

Ne risulta che la Corte di merito ha operato rettamente, nel senso di scindere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, ai fini dell’applicazione dell’eccepita prescrizione. Il principio dell’onere probatorio è, nella specie, richiamato a sproposito, giacchè l’evidenza delle singole rimesse era fornita dagli estratti conto prodotti in giudizio: estratti conto che il consulente tecnico ha poi fatto oggetto della ricognizione tecnico-contabile che era indispensabile ai fini della definizione della controversia.

2.4. – Pure da disattendere è il quarto ed ultimo motivo.

Il giudice distrettuale ha ben spiegato che il ricalcolo del saldo del conto corrente con applicazione della prescrizione portava comunque a una posizione debitoria, e non creditoria, in capo a Cave Marmi Vallestrona: ragione per la quale l’appello doveva essere comunque respinto, non potendo trovare accoglimento la domanda di ripetizione (cfr. sentenza, pag. 23). Nel ricorso la società istante non chiarisce la ragione per cui tale affermazione della Corte di merito sarebbe errata. In memoria la ricorrente rileva, invece, che il conto corrente sarebbe stato chiuso il 30 dicembre 2019 “con saldo zero”; ma tale rilievo, oltre ad essere tardivo, integra una mera confutazione, in fatto, di quanto rilevato dal giudice distrettuale e non varrebbe comunque a supportare la censura con cui sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c..

3. – In definitiva, il ricorso è rigettato.

4. – Segue, secondo soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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