Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23970 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35686/2018 R.G. proposto da:

A.R., RICORSO NON NOTIFICATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 15962/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.R. ricorre, con atto meramente depositato e fatto pervenire a mezzo posta elettronica il 17/12/2018, avverso l’ordinanza n. 15062 del 18/06/2018 di questa Corte suprema di cassazione, che ha dichiarato per plurimi motivi inammissibile il suo regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza 16/11/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, che aveva declinato la propria competenza sulla domanda di accertamento di condotte discriminatorie commesse in suo danno, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 28, comma 2;

la controparte Ministero della Giustizia, del resto non raggiunta da alcuna rituale notifica, non espleta attività difensiva;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso – con cui (premessa anche un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio di cui non si ha traccia in atti e preso atto di altra nota, sempre formata dalla parte di persona, di menzione di istanza di nomina di amministratore di sostegno) si chiede la correzione di errori materiali e ad ogni buon conto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte più su richiamata – è inammissibile;

infatti, a prescindere dalla presentazione ad opera della parte di persona di un ricorso per revocazione nonostante possa sostenersi l’applicazione al giudizio ex art. 391 bis c.p.c., delle norme generali su quello di legittimità ivi richiamate, in via dirimente si rileva che il ricorso stesso, complessivamente considerato, non è stato notificato ad alcuno e non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, nè qui spedito per posta ordinaria (ma inoltrato in modo inammissibile a casella di posta elettronica non certificata, ma non trovando ancora applicazione a quest’Ufficio la disciplina del processo telematico);

tanto esime dal rilevare la radicale incomprensibilità dei motivi di doglianza, che cumulano disparate censure in rito e nel merito all’ordinanza di inammissibilità del proposto regolamento di competenza, tutte peraltro di impossibile riconduzione al novero dell’errore materiale ed a maggior ragione di quello revocatorio, ma che riguardano il merito delle scelte ermeneutiche in punto di rito operate in quella sede;

il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

per l’oggetto della controversia non vi è luogo a provvedere ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 09 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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