Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23970 del 12/10/2017

Civile Decr. Sez. U Num. 23970 Anno 2017
Presidente:
Relatore:

sul ricorso R.g. 7536/2017 proposto da:
A.A.
– ricorrente contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE FORENSE DI CHIETI, PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI,
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D’APPELLO DI L’AQUILA, PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 400
depositata il 31/12/2016;

Data pubblicazione: 12/10/2017

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visto il ricorso, inscritto al N.R.G. 7536 del 2017, proposto da A.A. avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense del
31 dicembre 2016, con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso la
deliberazione del 10 giugno 2014, con cui il Consiglio dell’ordine degli
avvocati di Chieti ha disposto la sua cancellazione dalla Sezione speciale
degli avvocati stabiliti comunitari, in cui era stata iscritta il 10 settembre
2013, in forza di un titolo di Avocat conseguito in Romania;
letto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato il 4 ottobre 2017;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc.
civ.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391,
primo comma, cod. proc. civ., come modificato con l’art. 1-bis, comma 1,
lettera 1), del decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni
dalla legge n. 197 del 2016;
che gli intimati non si sono costituiti e non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo; dispone che del presente decreto sia data
comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine
di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma, lì 10 ottobre 2017

IL PRESIDENTE AGGIUNTO

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