Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2397 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 2397 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 04/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 6889-2010 proposto da:
GARZILLI

BRUNO

GRZBRN57H25H501T,

elettivamente

2013

domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio

673

dell’avvocato BELLI BRUNO, che lo rappresenta e difende,
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-

j

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6103/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
uditi gli avvocati Giuseppe Maria Francesco RAPISARDA
per delega dell’avvocato Bruno Belli, Filippo BUCALO
dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso principale, rigetto di quello incidentale.

di ROMA, depositata il 21/09/2009;

RG 6889-10

• SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 luglio 2004 al Tribunale di Roma, Bruno Garzilli in servizio quale cancelliere B3 presso l’ufficio Corpi di reato
convenendo in giudizio il Ministero della

Giustizia, chiedeva, ai sensi del D.Lgs 26 maggio 1997 n. 152 e
degli artt. 2 e 9 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, che: a) fosse
accertato e dichiarato il suo diritto a visionare il fascicolo
personale e l’obbligo della PA di consentite

tale visione e di

estrarne copia; b) fosse ordinato al precitato Ministero di
rilasciargli copia di alcune pagine del detto fascicolo.
Il Tribunale di Roma,

respinta l’eccezione di difetto di

giurisdizione sollevata dal Ministero convenuto, rigettava nel
merito la domanda del Garzilli sull’assunto che gli atti richiesti
non erano rilevanti per la carriera del dipendente.
La Corte di appello di Roma, premesso che la domanda di cui trattasi
si basava sul diritto di accesso ai dati personali, così come
indicati dall’art. 4, comma 1 0 lett. B, del D.Lgs n. 196 del 2003 in
vigore dal l ° gennaio 2004 che aveva sostituito la precedente Legge
n.675 del 1996, dichiarava inammissibile l’appello del Garzilli
rilevando che, a norma dell’art. 152 del citato D.Lgs n. 196 del
2003, le controversie in materia di dati personali erano attribuite
all’autorità giudiziaria ordinaria e la relativa sentenza, in
mancanza di una domanda con una causa di lavoro, non era
appellabile, ma ricorribile in cassazione.

della stessa sede

- Avverso questa sentenza il Garzilli ricorreva in cassazione sulla
• base di un unico complesso motivo.
Il Ministero intimato si costituiva e proponeva impugnazione
incidentale sostenuta da un’unica censura, cui si opponeva,con
controricorso il Garzilli che depositava, altresì, memoria

Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17275 del 2013,
rilevando che il Ministero intimato aveva con l’impugnazione
incidentale insistito nel difetto di giurisdizione del giudice
ordinario, rimetteva la causa al Primo presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione
della stessa sentenza.
Con l’unico motivo il Garzilli, deduce:l. violazione degli artt. 409
cpc, 29 del DPR n. 685 del 1957, 63 del D.Lgs n. 165 del 2001, 152
del D.Lgs 196 del 2003, l del D.Lgs n. 152 del 1997, 8 della L. n.
300 del 1970 e 22 della L. n. 242 del 199; 2. violazione degli artt.
112 cpc nonché 2 e 9 della L. n.675 del 1996;3. violazione dell’art.
17 del CCNL 16 maggio 2001 anche con riferimento agli artt. 24 e 97
Cost.;4.contraddizione circa un “punto” decisivo della controversia.
Pone il ricorrente principale i seguenti interpelli: 1.”se la
domanda di un pubblico dipendente ( omissis)

di accesso al proprio

fascicolo personale proposta 1’1/7/2003 con richiamo all’art. 29 DPR

2

illustrativa.

- 686/1957; all’art. 29 L. 675/1996; del D.Lgs152/1997; dell’art. 22
. L. 241/1990 e art. 17 CCNL integrativo di comparto e dell’art. 8 L.
300/1970, per quanto riguarda il divieto d’indagini, e degli artt.
24 e 97 Cost. avente ad oggetto uno specifico diritto soggettivo,
costituisca ordinaria causa di lavoro ai sensi dell’art. 409 cpc,

ricorrente”;2.” Se alla domanda di accesso in oggetto, proposta
1’1/8/2003 e fondata sulla qualità di dipendente sia o no
applicabile il DLgs 196/2003, sia

ratione temporis

materiale”; 3.”Se, ai sensi dell’art. 17 CCNL comparto –

che

ratione

omissis

e

ai sensi delle altre norme citate compresi gli artt. 24 e 97 Cost.
e, in particolare, la circolare del Ministero della Giustizia
31.7.92 deve riconoscersi o negarsi il diritto del lavoratore a
conoscere tutti i documenti che lo riguardano e che riguardano il
proprio rapporto di lavoro, nessuno escluso”; 4.”se sussiste
contraddizione

nella decisone della Corte di Appello oggi

impugnata, che da un lato ritiene la causa in oggetto ricompressa
fra quelle elencate nell’art. 409 cpc e dall’altro nega che il
presente giudizio sia connesso ad un rapporto di lavoro”; 5.”se
l’affermazione

dell’inammissibilità

dell’appello,

resa

nella

sentenza impugnata, costituisca o no omessa decisione su una domanda
proposta dall’appellante, in violazione dell’art. 112 cpc”.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Ministero, denunciando
violazione dell’art. 360, comma 1 0 , n.1 cpc per motivi attinenti
alla giurisdizione, chiede “se, in ordine alla domanda di accesso al

3

ovvero non possa ritenersi causa connessa al rapporto di lavoro del

proprio

fascicolo

proposta

personale

da

un

dipendente

• dell’Amministrazione, abbia violato le norme sul riparto di
giurisdizione la Corte d’Appello che ha ritenuto sussistere la
giurisdizione dell’Ago” e tanto ritenendo applicabile il regime di
cui alla Legge n.241 del 1990 ( art. 25).

ratione temporis

trattandosi di sentenza di appello pubblicata in

data 21 settembre 2009 – sia operante l’art. 47, comma l ° , lett.
d) della Legge 18 giugno 2009 n. 69, il quale ha abrogato l’ art.
366 bis cpc, trovando tale norma, ai sensi dell’art. 58, comma 50 ,
della predetta Legge 18 giugno 2009 n.69,applicazione
relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento
impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato
successivamente ( ossia dal 4 luglio 2009) alla data di entrata in
vigore della stessa Legge n.69 del 2009 ( Cass. 24 marzo 2010 n.
7119), nella specie, si può tener conto dei formulati interpelli
esprimendo gli stessi valida sintesi della argomentazioni poste a
base delle censure.
Tanto premesso rilevano queste Sezioni Unite che, nel caso in esame,
la controversia, avuto riguardo al petitum sostanziale,

non attiene

tanto al diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di
chiunque vi abbia interesse, bensì al diritto che un dipendente
pubblico – il cui rapporto di lavoro si è contrattualizzato – fa
valere nei confronti del proprio datore di lavoro di accedere a
documenti riguardanti il proprio rapporto di lavoro e tanto anche in

4

Osservano, preliminarmente queste Sezioni Unite che, ancorché

ragione dell’art. 17 (l ° e 2 ° comma) del CCI del CCNL del personale
del comparto ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 secondo
cui:”1. Per ciascun dipendente l’ufficio del personale
dell’amministrazione di appartenenza conserva in apposito fascicolo
personale tutti gli atti e documenti prodotti dall’amministrazione o

fatti più significativi che lo riguardano.2. Relativamente agli atti
e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la
riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in
materia”.
La

causa petendi

della domanda azionata, pertanto, è direttamente

ricollegata

rapporto

contrattualizzato,

ed inerisce,

di

lavoro,

ratione

in quanto tale,

temporis

al diritto

soggettivo del dipendente di accedere ai dati relativi al proprio
rapporto di lavoro.

dallo stesso dipendente ed attinenti all’attività da lui svolta e ai

/11(\
La relativa controversia costituisce, quindi, una causa di lavoro in
quanto la domanda individuata sulla base del petitum sostanziale in
funzione della

causa petendl,

mira alla tutela di posizione

giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro.
Non, vi è spazio, quindi, per l’operatività dello speciale regime
previsto dall’art. 152, comma 13, delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno
2003 n. 196

in base al quale la sentenza del Tribunale, che

definisce nel merito tale controversia, non è appellabile, bensì
immediatamente ricorribile per cassazione.

5

\

▪ Tanto non perché

ratione temporis detto speciale regime non trovi

– applicazione atteso che, come già affermato da questa Corte, in caso
di denunciata violazione della normativa relativa al trattamento dei
dati personali con ricorso proposto successivamente all’entrata in
vigore del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,come nel caso in esame, ed

sostanziale applicabile ratione temporis è quella di cui alla Legge
8 luglio 1996 n. 675, restando, invece, applicabili le regole
processuali di cui al citato decreto legislativo ( Cass. 11 luglio
2013 n. 17204), quanto, piuttosto, perché si tratta di controversia
di lavoro strictu sensu.
Analogamente non possono essere applicate le disposizioni di cui
alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto nella presente causa la
pretesa del dipendente, avendo un fondamento contrattuale,
configura, a differenza del diritto – civico – di accesso di cui
alla citata Legge n. 241 del 1990, una posizione di vero e proprio
diritto soggettivo e come tale tutelabile non esclusivamente davanti
al T.A.R. con il rimedio previsto dall’art. 25 della stessa Legge
(Cfr. Cass. S.U. 27 maggio 1994 n.5216 secondo la quale nell’ipotesi
in cui la pretesa all’informazione si radica su di una fonte
contrattuale questa ha la consistenza di un diritto soggettivo
tutelabile dinanzi al giudice ordinario).
Conseguentemente, accogliendosi il ricorso principale e rigettando
quello incidentale, va dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario e ritenuta l’appellabilità della sentenza di primo grado,

6

in relazione a fatti antecedenti a tale data la disciplina

. la sentenza impugnata va cassata, con rinvio anche per le spese del
presente giudizio alla Corte di Appello di Roma in diversa
composizione.

La Corte, a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso
principale e rigetta quello incidentale, dichiara la giurisdizione
del giudice ordinario sulla controversia,cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di
Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
del 17 dicembre 2013

P.Q.M.

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