Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2397 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. III, 03/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 03/02/2020), n.2397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11168/2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI N. 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA PASSIATORE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

BURIGANA;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona del Responsabile della Direzione Legale e

Societario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIACAMOZZI 1, presso

lo studio dell’avvocato EURO BARTALUCCI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2065/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 2.10.2017 n. 2065, ha accolto l’appello proposto da ANAS s.p.a. ed in riforma della decisione di prime cure, ha condannato R.A. al pagamento in favore della società della somma di Euro 21.290,00 oltre interessi decorrenti dalla costituzione in mora dovuta a titolo di indennizzo per occupazione abusiva di una casa cantoniera, di proprietà dell’ANAS s.p.a., ubicata lungo il tratto stradale della via (OMISSIS) di pertinenza della Provincia di (OMISSIS).

Il Giudice di appello ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, l’immobile era rimasto in proprietà dell’ANAS s.p.a. come espressamente indicato nel verbale di consegna del tratto stradale alla Provincia di Grosseto redatto in data 26.2.1997, mentre le successive disposizioni del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, che avevano previsto il trasferimento al demanio locale di determinate strade e tronchi stradali “incluse le case cantoniere non dismesse alla data del 16 dicembre 1999” non avevano immutato la pregressa situazione di appartenenza del bene immobile, in quanto lo stesso decreto, all’art. 2, comma 1, disciplinava un apposito procedimento che prevedeva la stipula di un atto di trasferimento, nella specie mancante, e comunque, essendo intervenuto nelle more il giudicato amministrativo sulla sentenza del Consiglio di Stato in data 24.5.2013 n. 2829 resa “inter partes” che aveva accertato sia la titolarità del bene in capo ad ANAS s.p.a., sia la assenza del necessario titolo concessorio in capo all’occupante.

Impugna per cassazione la sentenza il R. deducendo due motivi.

Resiste con controricorso ANAS s.p.a. depositando anche memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c..

Sostiene il ricorrente che la sentenza del Consiglio di Stato in data 24.5.2013 n. 2829, passata in giudicato, non aveva accertato la proprietà del bene, ma aveva riconosciuto soltanto la permanente natura pubblica di ANAS s.p.a. anche in seguito alla vicenda della privatizzazione dell’ente pubblico – ed aveva rilevato che la struttura privatistica della organizzazione aveva riflessi esclusivamente sulla attività gestionale, ma non incideva nè sulla natura dei beni demaniali amministrati – che non appartenevano al patrimonio della società, nè sulla titolarità ed esercizio dei precedenti poteri di autotutela amministrativa, bene potendo pertanto anche ANAS s.p.a. conseguire il rilascio del bene illegittimamente occupato da terzi privi di titolo concessorio. Ne conseguiva, secondo il ricorrente, la erroneità della statuizione della Corte d’appello che su quel giudicato aveva fondato la propria decisione.

Il motivo è infondato.

Premesso che la esposizione del motivo è carente del presupposto richiesta dall’art. 366 c.p.c, comma 1, n. 3, atteso che neppure viene evidenziata la fattispecie concreta che era stata devoluta all’esame del Giudice amministrativo (si intuisce soltanto che doveva trattarsi di impugnazione del provvedimento autotutela di rilascio dell’immobile emesso da ANAS s.p.a., essendo tuttavia ignoti i vizi dell’atto dedotti con i motivi di ricorso), osserva il Collegio che il Giudice amministrativo ha accertato la titolarità in capo ad ANAS del potere autoritativo di ottenere la riconsegna del bene, potere che trova il suo corrispondente nell’azione di rivendicazione ex art. 948 c.p.c. – anch’essa alternativamente esperibile dalla società -, ed ha ritenuto che legittimamente il bene dovesse essere riconsegnato al soggetto al quale ne era affidata la gestione.

Tale accertamento in fatto ha, dunque, individuato nell’ANAS s.p.a. e non nella regione o nella provincia, il soggetto giuridico titolare dei poteri di amministrazione del bene immobile oggetto del provvedimento di rilascio: ciò dovendosi affermare in quanto anche la giurisdizione amministrativa non è esercitata meramente “nell’interesse della legge”, e cioè in funzione della astratta affermazione della legalità, ma è esercitata in funzione della risoluzione del conflitto di interessi di cui – nella specie – sono portatrici ciascuna delle parti, con la conseguenza che la verifica di legittimità del provvedimento amministrativo in autotutela implica anche l’accertamento che quel potere: a) appartiene – secondo la fonte legale attributiva delle competenze – al soggetto che lo ha esercitato, b) è stato correttamente esercitato in relazione all’oggetto del contendere, nella specie il bene immobile, in quanto -indipendentemente dalla natura demaniale – risulta effettivamente affidato, in base alla legge o ad altro provvedimento emanato in base alla legge ovvero anche in base ad altro titolo di possesso od appartenenza previsto dall’ordinamento, alla cura, gestione, amministrazione, godimento, sfruttamento, di quel soggetto (in sostanza il Giudice amministrativo ha accertato, anche se soltanto implicitamente, la esistenza e persistenza della relazione giuridica tra il soggetto, che ha esercitato i poteri di autotutela, e la “res”, e che si estrinseca nell’interesse sostanziale di ANAS s.p.a. all’impiego del bene immobile).

Ne segue che sul punto si è formato il giudicato, non potendosi contestare nel presente giudizio il titolo – quale che esso sia: non importa se avente natura proprietaria o meno- che ha legittimato ANAS s.p.a. a recuperare nella sua disponibilità il bene immobile.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, art. 2, comma 2 e art. 3.

Il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che la casa cantoniera, quale pertinenza del tratto stradale assegnato alla competenza della regione Toscana e da questa, giusta Delib. Consiglio regionale il 19 dicembre 2000, n. 274, alla competenza della provincia di Grosseto, non fosse stata “automaticamente” trasferita in proprietà da ANAS s.p.a. agli enti pubblici territoriali.

Il motivo è assorbito dalla rilevata efficacia esterna nel presente giudizio del

giudicato amministrativo. In ogni caso si palesa inammissibile in quanto la esposizione non presenta alcun apparato critico alla sentenza impugnata, essendosi limitato il ricorrente a riprodurre meramente il testo del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, senza formulare alcuna specifica critica alla ratio decidendi secondo cui il nuovo assetto proprietario del tratto stradale si era già verificato al tempo della redazione del verbale del di consegna redatto il 26.2.1997 che però prevedeva espressamente la esclusione dal trasferimento dei fabbricati soprassuolo, sicchè il D.P.C.M. era intervenuto a regolare la diversa situazione in cui i fabbricati continuavano a mantenere il rapporto pertinenziale con la strada, rapporto che era stato già in precedenza dismesso relativamente all’immobile in questione. Inoltre pur dovendo riconoscersi al D.P.C.M. la produzione degli effetti traslativi, come previsto dalla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7, comma 1, tuttavia è corretto il rilievo formulato dalla Corte territoriale laddove afferma che per la consegna dell’immobile, sarebbe comunque occorso, necessariamente, un ulteriore apposito atto formale di consegna (impropriamente definito, nella successiva parte della motivazione della sentenza “atto di trasferimento”): in difetto di tale atto il bene permaneva nel legittimo possesso di ANAS s.p.a. e come noto, il titolo per pretendere il compenso per il godimento di un immobile o, come nella specie, per conseguire un indennizzo avente natura risarcitoria per occupazione sine titulo, non si identifica esclusivamente e necessariamente in quello proprietario, bene potendo il concedente od il danneggiato vantare altro titolo di detenzione o possesso del bene.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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