Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23969 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 23969 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente

vendita

SENTENZA
sul ricorso (inscritto al NRG 8726/08) proposto da:
TORRISI Angelo, MANCINO Domenico, RAPISARDA Giovanni, BARBAGALLO Rosa, DI BELLA Venera, DI BELLA Angelo, rappresentati e
difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dagli Avv. Giovanni Esterini e Domenico Condorelli, con domicilio per legge presso la cancelleria civile della Corte di
cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrenti in via principale

contro
SPINA Maria Rosa, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Federico De
Geronimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Bartolo Spallina in Roma, piazza Sallustio, n. 9;

:4.w/13

Data pubblicazione: 22/10/2013

- controricorrente e contro
RUSSO Salvatore;
– intimato –

RUSSO Salvatore, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Francesco Barbagallo, con domicilio per legge presso la cancelleria della Corte
di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente in via incidentale contro
SPINA Maria Rosa, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Federico De
Geronimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Bartolo Spallina in Roma, piazza Sallustio, n. 9;
– controrlcorrente e nei confronti di
TORRISI Angelo, MANCINO Domenico, RAPISARDA Giovanni, BARBAGALLO Rosa, DI BELLA Venera, DI BELLA Angelo;
– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania depositata 1’11 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

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e sul ricorso (inscritto al NRG 9156/08) proposto da:

uditi gli Avv. Giovanni Esterini e Federico De Geronimo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Pucci, il quale ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

l. – Con sentenza in data 18 giugno 2002, il Tribunale di
Catania, in accoglimento della domanda proposta da Maria Rosaria Spina nei confronti di Salvatore Russo, dichiarò la risoluzione, per grave inadempimento del convenuto, del contratto
preliminare, di cui alla scrittura privata stipulata

inter

partes in data 2 aprile 1987, con la quale era stata promessa
la cessione in proprietà al Russo di un terreno sito in Acireale in corrispettivo del trasferimento di alcune costruendo,
ad opera del promissario acquirente, unità immobiliari.
Con la stessa sentenza il Tribunale condannò il convenuto
alla restituzione del terreno in favore della Spina nonché al
risarcimento del danno.
Il primo giudice rigettò anche la domanda di esecuzione in
forma specifica ex art. 2932 cod. civ. proposta dal convenuto
nonché le analoghe domande avanzate, nei confronti del Russo,
dagli intervenienti Rosa Barbagallo, Venera Di Bella e Angelo
Di Bella (eredi di Rosario Di Bella), di Angelo Torrisi, di
Domenico Mancino nonché di Giovanni Rapisarda (quale erede di
Venera Finocchiaro), promissari acquirenti delle costruzioni
realizzate dal Russo.

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Svolgimento del processo

2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria 1’11 ottobre 2007, la Corte d’appello di Catania ha
confermato la sentenza di primo grado, rigettando le impugnazioni, riunite, di Angelo Torrisi e Domenico Mancino, di Sal-

Di Bella, nonché di Giovanni Rapisarda, e il gravame incidentale (in punto di spese processuali) di Maria Rosa Spina.
Quanto all’inadempimento del Russo, la Corte d’appello ha
rilevato che il fabbricato realizzato dal Russo, composto di
più appartamenti, presentava difformità sostanziali rispetto
alla concessione edilizia e che le opere non erano comunque
state completate prima della scadenza della concessione.
In ordine all’intervento spiegato in giudizio da coloro
che (o dagli eredi di coloro che) avevano stipulato contratti
preliminari con il Russo, la Corte di Catania ha rilevato: che
la domanda da essi spiegata comporta un inammissibile ampliamento e una mutati(‘

sostanziale del thema decidendum

origina-

riamente circoscritto alla valutazione dell’inadempimento del
Russo alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti
della Spina; che “il rapporto intercorso tra gli intervenienti
ed il Russo è rapporto del tutto diverso da quello intercorso
tra il Russo e la Spina, quest’ultimo unico rapporto contrattuale dedotto nel processo”; che “il dato contingente che il
Russo abbia stipulato i contratti preliminari con gli intervenienti e i loro danti causa in forza della clausola contenuta

vatore Russo, di Rosa Barbagallo con Venera Di Bella e Angelo

nella scrittura privata del 2 aprile 1987 che facultava lo
stesso a stipulare preliminari con terzi promissari acquirenti
delle realizzande unità immobiliari, non postula quel collegamento qualificato con l’oggetto o il titolo dedotto in giudi-

proc. civ., collegamento che è individuabile con esclusivo riferimento al petitum e alla causa petendl e non può essere solo indiretto”.
3.

– Per la cessazione della sentenza della Corte

d’appello hanno proposto separati ricorsi Angelo Torrisi, con
Domenico Mancino, Giovanni Rapisarda, Rosa Barbagallo, Venera
Di Bella e Angelo Di Bella, sulla base di due motivi, e Salvatore Russo, sulla base di un mezzo.
L’uno e l’altro ricorso sono resistiti, con separati controricorsi, da Maria Rosa Spina.
In prossimità dell’udienza hanno depositato memorie illustrative i ricorrenti in via principale Angelo Torrisi ed altri ed il ricorrente in via incidentale Salvatore Russo.
Considerato in diritto
1. – Preliminarmente, i due ricorsi devono essere riuniti,
ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le
impugnazioni riferite alla stessa sentenza.
2. – Il primo mezzo del ricorso principale (violazione e
falsa applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ. e degli artt.
1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5,

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zio di cui alla regola generale enunciata all’art. 105 cod.

cod. proc. civ.) pone il quesito se, ai fini dell’intervento
del terzo ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., sussiste il
collegamento voluto da tale norma tra la domanda proposta
dall’attrice, volta a far dichiarare la risoluzione del con-

convenuto che, contestata l’esistenza dei presupposti per la
risoluzione del contratto, chiede in riconvenzione
l’esecuzione in forma specifica del contratto, e la domanda
degli intervenienti, promissari acquirenti dal convenuto, intesa a conseguire, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento dell’immobile promesso da parte della Spina ovvero
da parte del Russo ed in ogni caso volta a conseguire la restituzione da parte del loro promittente venditore di quanto
versato, oltre al risarcimento del danno.
2.1. – La censura è infondata.
L’avente causa, con una promessa di acquisto di un immobile (o di una porzione di immobile) in costruzione, da colui
che, in un precedente preliminare, si sia reso a sua volta
promissario acquirente del terreno edificabile, ha interesse
ad intervenire nella causa di risoluzione per inadempimento
del primo preliminare introdotta dal promittente venditore del
terreno per sostenere le ragioni del proprio dante causa, onde
evitare che il venir meno del primo contratto pregiudichi
l’effetto traslativo divisato con il secondo preliminare; ma poiché si tratta di un intervento adesivo dipendente (cfr.

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tratto di vendita di riserva di area ed appalto, quella del

Case., Sez. Il, 29 gennaio 1993, n. 1128; Cass., Sez. Il, 23
ottobre 2001, n. 13000; Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2011, n.
23299) – i poteri processuali del terzo sono limitati
dall’ambito delle domande e delle eccezioni già svolte

preclusa la proposizione di una domanda nuova (nella specie,
quella di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.
nei confronti del proprio dante causa), non essendo
all’interventore in via adesiva dipendente consentito di ampliare il tema del contendere (Cass., Sez. I, 23 febbraio
1973, n. 533; Cass., Sez. I, 14 marzo 1978, n. 1263; Cass.,
Sez. II, 16 aprile 1994, n. 3616; Case., Sez. II, 16 febbraio
2009, n. 3734).
3. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., vizio di motivazione, violazione del principio di acquisizione delle prove,
violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 cod. civ.) i
ricorrenti in via principale sostengono: che al momento della
instaurazione del giudizio da parte dell’attrice l’opera era
in via di completamento (le finiture da effettuarsi rappresentando delle opere marginali rispetto alla costruzione, ormai
completa); che le unità immobiliari avevano formato oggetto di
istanza di sanatoria ad opera del Torrisi e del Mancino, per
cui l’immobile nella sua interezza aveva i titoli per la sua
fruibilità, utilizzabilità e commerciabilità ai sensi di leg-

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dall’adiuvato, con la conseguenza che a tale interventore è

ge; e che il giudice aveva l’obbligo di prendere in esame tutta la documentazione versata in atti, anche se l’intervento
del terzo che li aveva prodotti venga dichiarato inammissibile, documentazione che, ove esaminata, avrebbe indotto la Cor-

c.t.u. I quesiti che accompagnano il motivo sono i seguenti:
“dica la Corte se per il principio della libera acquisizione
delle prove, per il quale una volta entrate nel processo queste sono liberamente valutate dal giudice, la documentazione
di una parte costituita in giudizio che venga estromessa dallo
stesso o il suo intervento dichiarato inammissibile debba essere ugualmente esaminata o meno”; “dica la Corte se va disposta la nuova consulenza tecnica chiesta delle parti al fine di
valutare l’importanza o meno dell’inadempimento ai fini della
risoluzione o meno del contratto e per la quantificazione
dell’eventuale risarcimento dovuto”.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale (violazione e
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., vizio di motivazione, violazione del principio di acquisizione
delle prove, violazione e falsa applicazione dell’art. 1455
cod. civ.), il Russo veicola una censura corrispondente a
quella prospettata dai ricorrenti in via principale con il secondo mezzo.
3.1. – L’uno e l’altro motivo sono infondati.

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te ad accogliere la richiesta di disporre un supplemento di

La Corte d’appello è giunta all’impugnata decisione pur
dando per ammesso “che gli intervenienti abbiano successivamente provveduto a regolarizzare le costruzioni oggetto dei
preliminari stipulati con il costruttore” (pag. 35). Non co-

l’utilizzabilità, ai fini probatori, della documentazione prodotta dai terzi intervenuti nel processo.
Rimane il fatto che – secondo il motivato apprezzamento
della Corte del merito, basato sulla valutazione dei dati probatori acquisiti al processo e, in particolare, della relazione del consulente tecnico d’ufficio (che il giudice territoriale ha ritenuto di condividere, con ciò escludendo di poter
dar corso al richiesto rinnovo delle operazioni peritali) non è stata sanata la difformità urbanistica delle altre opere
realizzate dal Russo (e questo in presenza di una clausola del
contratto preliminare stipulato con la Spina che facultava sì
il costruttore ad apportare alle singole unità immobiliari
tutte le modifiche e le variazioni ritenute opportune, ma
“previa approvazione delle competenti autorità e purché non
venissero alterate la sagoma, la superficie, la cubatura e le
destinazioni d’uso”), e che la costruzione non è stata completata prima della scadenza della concessione edilizia, termine
questo ritenuto “essenziale” nell’economia del contratto.
Sotto questo profilo, la ponderata valutazione, ad opera
della Corte d’appello, di gravità dell’inadempimento del “con-

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glie nel segno, pertanto, il quesito di diritto concernente

tratto misto di preliminare di vendita e di appalto” si sottrae alle censure dei ricorrenti, essendo priva di vizi logici
e di mende giuridiche.
Nel contestare la conclusione cui è pervenuto il giudice

via incidentale, pur lamentando formalmente una plurima violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, tendono,
in realtà, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito. Entrambi i ricorsi,
lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza
rilevante ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.,
invocano, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure che
non possono trovare ingresso in questa sede, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di
quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatti riservati in via esclusiva
al giudice del merito.
4. – I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI

del merito, i ricorrenti, tanto in via principale quanto in

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale al rimborso, ciascuno, delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 settembre 2013.

oltre ad accessori di legge.

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