Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23969 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.12/10/2017),  n. 23969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5849/2015 R.G. proposto da:

B.A.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Di

Gennaro, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 4, presso

lo studio dell’Avv. Massimo Angelini;

– ricorrente –

contro

Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulia Salami, con

domicilio eletto in Roma, via Apricale, n. 31, presso lo studio

dell’Avv. Massimo Vitolo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 16

gennaio 2014.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso e il controricorso.

Fatto

RITENUTO E CONSIDERATO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

B.A.R., nella qualità di erede della sorella B.O. e di beneficiaria della polizza vita sottoscritta da quest’ultima, alla morte dell’assicurata ha convenuto in giudizio la Alleanza Assicurazioni s.p.a., chiedendo il pagamento dell’indennizzo, indicato in Lire 69.640.000 per il caso di morte accidentale o, in subordine, in Lire 34.820.000 in caso di semplice premorienza.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda, rilevando che la B. non aveva ottemperato all’obbligo di trasmissione della documentazione medica previsto dall’art. 13 delle condizioni generali di contratto.

Contro tale decisione la B. ha proposto ricorso per quattro motivi. La Assicurazioni Generali s.p.a. ha resistito con controricorso.

Successivamente, prima che fosse cominciata la relazione in udienza, la controricorrente ha depositato un atto di rinuncia sottoscritto dalla ricorrente ed accettata dalla controparte.

La superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Stante l’adesione alla rinuncia, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.

Non sussistono neppure i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17.

PQM

 

dichiara estinto il giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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