Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23967 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 23967 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 18580-2009 proposto da:
PERNICE SRL 02106970839, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio
dell’avvocato PONTECORVO EDOARDO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato TEALDI ALBERTO;
– ricorrente –

2013
1931

contro

SIDAUTO SPA 00526840012, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato


in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 111, presso lo studio

Data pubblicazione: 22/10/2013

< dell'avvocato CAMPOLO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEORSOLA FRANCESCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 614/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/04/2009; udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso. udita la relazione della causa svolta nella pubblica r Svolgimento del processo Con sentenza 7.3.2007 il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione proposta dalla s.r.l. Pernice avverso il de- Torino su ricorso della Sidauto s.p.a., per il pagamento della somma di E 20.978,56, oltre interessi, relativa a forniture di motocicli e ricambi. Rilevava il Tribunale che la clausola 111.5, contenuta nei quattro contratti stipulati fra le parti, riguardava un patto di riservato dominio e che, contrariamente a quanto eccepito dalla opponente,non impediva al venditore di agire per l'adempimento,posto che l'effetto obbligatorio del pagamento del prezzo era già insorto al momento della conclusione del contratto e che la stessa opponente aveva ammesso di non aver pagato il prezzo della fornitura. Avverso tale decisione la Pernice s.r.l. proponeva appello cui resisteva la Sidauto s.p.a. Con sentenza depositata il 23.4.2009 la Corte di appello di Torino rigettava l'appello. Osservava la Corte territoriale che detta clausola aveva l'esclusiva funzione di tutelare il venditore in caso di mancato pagamento del prezzo e che il venditore, a fronte di tale inadempimento, poteva scegliere di risolvere il contratto ovvero pretendere l'esecuzione del contratto, avendo comunque l'acquirente assunto l'obbligo di acquistare i beni in que- 1 creto ingiuntivo, emesso dal Presidente del Tribunale di stione per i quali difettava, peraltro, la denuncia dei vizi entro i termini di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. Rilevava che la questione del ritiro dei certificati di conformità dei veicoli da parte della Sidauto era nuova e che, non avendo la Pernice provveduto a ritirare la documentazione ed a pagare il prezzo dei veicoli nei termini convenuti, la sopravvenuta loro incommerciabilità era addebitabile all'acquirente stessa. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Pernice s.r.l. formulando cinque motivi. Resiste con controricorso la Sidauto s.p.a. Motivi della decisione La ricorrente deduce: 1)violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione; il giudice istruttore aveva respinto le istanze di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta mentre la Corte d'appello, incorrendo nello stesso errore del Tribunale, aveva ritenuto, con motivazione insufficiente, non provati i fatti posti a fondamento dell'opposizione, escludendo che i presupposti del provvedimento provvisorio e quelli della decisione di merito "fossero in qualche modo comparabili"; 2 E ' 2)violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. e 93 C.d.S. o insufficiente, contraddittoria motivazione sul punto, nonché violazione o falsa applicazione di nor- di lavoro; erroneamente la Corte di appello aveva qualificato come "nuova" la questione sul ritiro unilaterale, da parte della Sidauto, dei certificati di conformità, integranti documenti necessari per l'immatricolazione dei veicoli, non tenendo conto che detto ritiro costituiva grave inadempimento contrattuale, avendo impedito alla Pernice s.r.l. l'acquisto della proprietà dei beni, con la conseguenza che la Sidauto non era legittimata ad esperire, nei confronti della Pernice, l'azione volta all'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. e 1456 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro; la Sidauto, ritirando i certificati di conformità dei veicoli, aveva espresso la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in ciascun contratto e, pertanto, avrebbe potuto agire, ai sensi dell'art. 1453 c.c.,per il risarcimento dei danni e non per l'adempimento del contratto; 4)violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e 3 me di diritto e dei contratti o accordi collettivi nazionali 2729 c.c. ed insufficiente motivazione, laddove il giudice di appello aveva negato l'esistenza dell'obbligo della Sidauto di fornire alla Pernice s.r.l. le insegne pubblicita- sulla testimonianza del teste Costa e ricorrendo ad una mera presunzione in difetto dei presupposti di cui all'art. 2729 c.c.; 5)violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la Corte di merito aveva ritenuto non provato l'obbligo della Sidauto di rimborso delle spese pubblicitarie, nonostante che la richiesta di tali spese,con racc. 18.9.2001, non fosse stata contestata da controparte; non aveva, inoltre, tenuto conto che la Sidauto aveva previsto lo sconto per il prodotto " Sachs Roadster 800" solo per i concessionari che avessero emesso nuovi ordini dello stesso prodotto, impedendo, di conseguenza o alla Pernice s.r.l. la vendita del prodotto, per difetto di competitività rispetto agli altri concessionari, non avendo la società stesso aderito a tale "promozione". Il ricorso è infondato. Il primo motivo è inammissibile in quanto, con riferimento al dedotto vizio di violazione di legge , è privo del quesito di diritto prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. / 4 rie dei prodotti compravenduti, fondando la decisione applicabile "ratione temporis", risalendo il deposito della sentenza impugnata al 23.4.2009. Sotto il profilo del lamentato vizio di motivazione, il to, con corretta motivazione, che il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, per il suo carattere interinale, non precludeva la successiva e diversa valutazione, riportata nella sentenza impugnata, sulla carenza di prova della tesi dell'opponente (V. pag. 4 sent. imp.). Del pari inammissibile è il secondo motivo per difetto del requisito di autosufficienza, mancando la trascrizione del testo integrale del documento che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare e da cui dovrebbe desumersi il ritiro dei certificati di conformità ad opera di Sidauto. In ogni caso la Corte di merito ha evidenziato la novità della questione del ritiro di detti certificati, per averla la società ingiunta sollevata solo"ai fini della di prova della qualità di proprietaria dei mezzi in capo a Sidauto, ed a sostegno quindi dell'eccezione d'improponibilità dell'azione;non anche, invece, a sostegno dell'eccezione di inesistenza del credito". A fronte di tale valutazione di merito la diversa valenza che la ricorrente vorrebbe attribuire al comportamento della Sidauto< ritiro certificati conformità) per superare 5 motivo è infondato, avendo la Corte di merito dato con- la novità della questione, attiene all'interpretazione del comportamento stesso ed esula, quindi, dal sindacato di legittimità. tuizione della Corte di merito,in ordine all'esperibilità dell'azione contrattuale di adempimento del contratto anche nell'ipotesi di vendita con riserva di proprietà, è conforme al principio affermato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 c.c., concernenti l'inadempimento del compratore e la risoluzione del contratto, hanno la funzione di impedire al venditore di poter chiedere la risoluzione del contratto oltre i limiti della rilevanza legale dell'inadempimento del compratore per il mancato pagamento del prezzo(come nell'ipotesi di omesso pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo), ma non già di poter far valere l'azione contrattuale di adempimento in relazione al bene oggetto del patto di riservato dominio( S.U. n. 11718/ 1993). La quarta doglianza viola il principio di autosufficienza in quanto non riporta la deposizione testimoniale in base alla quale la Corte d'Appello avrebbe escluso l'esistenza di un obbligo in capo alla Sidauto di fornire alla Pernice le insegne pubblicitarie dei prodotti compravenduti, così precludendo a questa Corte di accertare se tale testimo- 6 Quanto al terzo motivo è sufficiente rilevare che la sta- nianza rappresenti "una mera presunzione", come assume 4, ricorrente; né il motivo indica le ragioni della de- nunciata insufficienza di motivazione sul punto. il quesito di diritto richiesto dall'art. 366 bis c.p.c. ed, in ogni caso,perché non investe la "ratio decidendi", laddove si afferma, quanto alla questione del rimborso delle spese pubblicitarie, che la Pernice "non può pretendere di trarre prova a sé favorevole dai propri documenti". Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. Non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 385 4° co. c.p.c. chiesta dalla controricorrente,non ravvisandosi elementi di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in 2.200,00 di cui E 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 24.9.2013 Il quinto motivo, infine, è inammissibile poiché difetta

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