Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23966 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 15/11/2011), n.23966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.S.A., rappresentato e difeso, per procura speciale

a margine del ricorso, dagli Avvocati Gernot Rossler e Calò

Maurizio, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Granisci n.

36, presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

P.J.P., rappresentato e difeso, per procura speciale

a margine del controricorso, dagli Avvocati Winkler Ivo e Enrico

Dante, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Vittoria Colonna n. 40;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento,

sezione distaccata di Bolzano n, 223 del 2008, depositata il 29

novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Maurizio Calò e Enrico Dante;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9 settembre 2004 P.J. P. chiedeva di essere reintegrato nel possesso della derivazione d’acqua affluente al proprio maso chiuso (OMISSIS), nella preesistente forma e portata.

Il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, accoglieva la domanda dell’attore e condannava il convenuto Z.S.A., proprietario del maso confinante (OMISSIS), a ripristinare lo stato di possesso dell’attore e a rifondere a quest’ultimo le spese di giudizio.

Avverso la sentenza di primo grado ricorreva in appello il convenuto Z.S.A. contestando, in un unico e complesso motivo, una scorretta valutazione delle prove, un non adeguato uso delle regole presuntive e, conseguentemente, una distorsione dell’onere probatorio nonchè la illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza.

La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettava il gravame ritenendo raggiunta, anche per presunzioni, la prova del fatto che la riduzione della somministrazione d’acqua al maso dell’appellato era ascrivibile unicamente ad un’azione dell’appellante, così confermando la sentenza di primo grado.

Per la cassazione di questa sentenza Z.S.A. ha proposto ricorso formulando quattro distinte censure.

Ha resistito con controricorso l’intimato P.J.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo di ricorso, sviluppati congiuntamente, il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., lamentando in particolare la violazione del divieto di doppia presunzione in relazione alla ritenuta prova dell’avvenuto spoglio e alla conseguente disposta reintegrazione nel possesso, con conseguente alterazione del meccanismo dell’onere probatorio previsto dall’art. 2697 cod. civ., nonchè la mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

A conclusione dei motivi, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “se nel procedimento possessorio ex art. 1168 c.c. sia ammessa o meno, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. e del principio generale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., nonchè dei requisiti della precisione, gravità e concordanza imposti dall’art. 2729 c.c., individuare l’autore del presunto spoglio non in base a prova diretta ma in base a presunzioni semplici tra loro collegate di cui la prima relativa alla modalità dello spoglio (“manipolazione della saracinesca”) viene valorizzato come fatto noto per derivarne da essa l’altra presunzione dell’autore dello spoglio. In altre parole, se sia ammesso o meno ritenere lo Z. responsabile dello spoglio senza alcuna prova diretta e certa nè in ordine all’autore materiale, all’atto materiale in se, nè, tantomeno, all’elemento soggettivo della volontarietà e se gli indizi richiamati a sostegno non difettino invece dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. e formino una concatenazione di presunzioni semplici in violazione del divieto di doppia presunzione; se sia ammissibile o meno addossare a Z. l’onere di provare un eventuale difetto tecnico della presa d’acqua facendo discendere dal mancato raggiungimento della prova ulteriore argomento o indizio per l’accoglimento della domanda di reintegra del P. e se il proprietario di un terreno su cui è installata la presa d’acqua altrui debba farsi carico o meno dell’onere di manutenzione della presa o se detto onere non spetti invece al possessore della derivazione d’acqua”.

Entrambi i motivi sono infondati.

Occorre premettere che in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. n. 1216 del 2006; Cass. n. 3974 del 2002).

Allorquando, infatti, la prova addotta sia costituita da presunzioni, rientra nei compiti del giudice del merito il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento cosi frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 9225 del 2005).

Orbene, la Corte d’appello si è attenuta a tali principi, indicando specificamente gli elementi di fatto sulla base dei quali ha fondato il proprio convincimento; ha poi valutato globalmente i singoli indizi ed ha ritenuto meritevole di conferma l’ordine di reintegra impartito in sede cautelare e confermato con la sentenza di primo grado.

L’ assunto del ricorrente secondo cui la Corte d’appello sarebbe incorsa nel divieto di praesunptio de praesumpto non può essere condiviso. Dalla sentenza impugnata, invero, emerge con chiarezza che la Corte d’appello ha positivamente accertato che la sensibile riduzione di acqua nel maso del resistente è stata determinata non da cause accidentali, ma dalla chiusura o comunque da una manipolazione della saracinesca che consentiva l’afflusso dell’acqua dal pozzo ubicato sul fondo del ricorrente al maso del resistente.

Quale corollario di tale accertamento, ha quindi ritenuto che la chiusura o la manipolazione, per il complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, dei quali ha dato conto nella motivazione del provvedimento impugnato, non potesse essere altri che il proprietario del fondo sul quale era ubicato il pozzo con la saracinesca di cui si è detto, e cioè il ricorrente Z.S.A.. Così argomentando la Corte d’appello non ha violato – come sostenuto dal ricorrente – il divieto di praesumptio de praesumpto, ma ha valutato le implicazioni derivanti da un’unica circostanza di fatto, consistente nella accertata chiusura o manipolazione della saracinesca, per pervenire alla conclusione che detta attività non potesse essere stata posta in essere altro che dal soggetto che di quella saracinesca aveva il controllo.

Per il resto, le deduzioni svolte congiuntamente nei primi due motivi di ricorso si risolvono in una inammissibile richiesta di nuova valutazione delle circostanze di fatto già adeguatamente apprezzate dal giudice del merito, il che è inammissibile in sede di legittimità. E’ noto, infatti, che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., di recente, Cass. n. 17097 del 2010).

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1168 e 2043 cod. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ovvero in relazione alla circostanza per cui in sentenza si assume che sarebbe stato impossibile per il resistente accedere al pozzo onde verificare le cause della mancanza d’acqua nel proprio maso chiuso.

Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente censura la mancanza di motivazione circa la presunta sussistenza dell’elemento soggettivo della volontarietà del comportamento turbativo del possesso altrui, nonchè la mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, in particolare contestando la mancata prova del fatto materiale della “manipolazione della saracinesca”, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Il terzo e il quarto motivo, per la parte in cui non si risolvono nella prospettazione dei medesimi vizi di motivazione già denunciati con il primo e il secondo motivo, sono inammissibili, vuoi perchè sollecitano una nuova valutazione delle circostanze di fatto adeguatamente e non illogicamente apprezzate dalla Corte d’appello, vuoi perchè entrambi i motivi non si concludono con la formulazione di un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007); ed è incontroverso che non è sufficiente che il fatto controverso sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, e che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, al fine di consentire al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009).

Nella specie il motivo di ricorso è privo di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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