Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23966 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.12/10/2017),  n. 23966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24809/2014 proposto da:

T.C., V.V., T.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIACOMO DELLA PORTA 18, presso lo studio

dell’avvocato LOREDANA STACCOLI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIANCARLO CAPORALI, PAOLO PANARITI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA a mezzo della sua mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A in persona dei

procuratori speciali P.V. e D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata difesa

dall’avvocato GIUSEPPE SAVINI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 951/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

per il sinistro stradale in cui T.N. aveva perso la vita, attribuitane la causa almeno concorrente ad una manovra incauta di un autocarro sulla S.P. (OMISSIS) in agro di (OMISSIS), i loro congiunti T.G. e C. e V.V. adirono – con ricorso dep. il 09/10/2008 – la sez. dist. di Faenza del tribunale di Ravenna per conseguirvi solidale condanna di P.I. e della FATA ass.ni spa, rispettivamente proprietario ed assicuratrice r.c.a. dell’autocarro contro cui la vittima aveva violentemente impattato con la sua motocicletta, dopo essere uscito da una curva lievemente destrorsa ed avendo, perso il controllo di quella, scarrocciato per diversi metri;

nella contumacia del P., l’assicuratrice si costituì resistendo alla domanda e, all’esito di complessa istruttoria articolata anche su consulenza tecnica cinematica, il tribunale rigettò la domanda, con sentenza che fu peraltro gravata d’appello dai T. – V., che lamentarono l’erroneità dell’interpretazione e dell’accertamento sulla responsabilità del sinistro e la manifesta illogicità della motivazione sulle risultanze della c.t.u.;

costituitasi anche in secondo grado la sola assicuratrice, l’adita corte di appello di Bologna, peraltro, ha respinto il gravame con sentenza n. 951, pubblicata il 24/07/2013: per la cui cassazione ricorrono oggi, affidandosi a due motivi, gli originari attori, con ricorso al quale resiste la sola FATA ass.ni spa;

infine, per l’adunanza in Camera di consiglio, non partecipata, del giorno 12/09/2017, la controricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis c.p.c., n. 1 (come inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità delle censure ex art. 360 c.p.c., n. 5, dinanzi ad una c.d. doppia conforme, non applicandosi alla specie, per essere stato instaurato l’appello prima del giorno 11/09/2013, l’art. 348-ter, comma 5 (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. ord. 09/12/2015, n. 24909);

ciò posto, va esaminato, siccome logicamente preliminare, il secondo motivo di gravame (“omessa decisione su punti decisivi della controversia, in particolare mancando una qualunque statuizione tanto relativamente alla determinazione del luogo dal quale il convenuto sig. P. si sarebbe immesso sulla SP (OMISSIS), quanto relativamente alla compatibilità fra l’anomala posizione dell’autocarro rilevata sul luogo del sinistro e la ricostruita dinamica del sinistro stesso”); ma esso è infondato, perchè l’esame delle circostanze dedotte dai ricorrenti è stato compiuto in modo sufficiente dalla corte territoriale; essa, all’esito di una compiuta valutazione anche della tesi prospettata dagli originari attori e per un solo momento ammessa in via ipotetica, ha comunque, anche proprio per l’evenienza che quella potesse ritenersi verificata, attribuito una efficacia causale esclusiva alla mancanza di aderenza degli pneumatici, usurati, nel tragitto curvilineo affrontato a velocità del tutto abnorme per il tratto di strada, curvilineo, pari ad oltre 120 kmh, rilevando pure come la traiettoria di uscita del motoveicolo dalla propria semicarreggiata univocamente segnalava la non riconducibilità della perdita del controllo stesso ad una reazione del motociclista alla turbativa perfino ove in ipotesi potesse essere rappresentata dall’immissione dell’automezzo (v. pag. 6 della gravata sentenza);

tanto impone di qualificare inammissibile il primo motivo (“violazione di legge per violazione del principio che impone al Giudice di decidere iuxta alligata et probata partium, di cui all’art. 115 c.p.c.”, “violazione di legge per violazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., mancando in atti la prova idonea a superare la presunzione legale del concorso di colpa, una prova tale cioè da escludere con certezza il nesso di causalità fra la manovra effettuata dal P. e l’accadimento del sinistro”, “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”): è evidente che con tale censura i ricorrenti mirano a sovvertire la ricostruzione del fatto operata dalla corte di merito, ciò che invece è sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);

il ricorso va dunque rigettato, con condanna dei soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per l’identità di posizione processuale, alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente;

ritiene, ancora, il Collegio che alla fattispecie – per la manifesta Infondatezza del secondo motivo e la manifesta inammissibilità del primo – vada applicato dell’art. 385 c.p.c., comma 4 (che si applica ai ricorsi avverso sentenze pronunciate dopo il 02/03/2006 in giudizi iniziati in primo grado prima del 04/07/09: in tale specifico senso, Cass. 07/10/2013, n. 22812, ovvero Cass., ord. 9 febbraio 2016, n. 2584), avendo la condanna alle spese ivi prevista come presupposto, tra l’altro, proprio la manifesta infondatezza o la manifesta inammissibilità del ricorso, integrando tale condotta quanto meno la colpa grave nell’instaurazione del giudizio di legittimità: e tanto per i principi già espressi dalla citata Cass. 22812/13 e soprattutto da Cass. ord. 22/02/2016, n. 3376 (ma v. pure, tra le altre: Cass. 21/07/2016, n. 15017; Cass. 14/10/2016, n. 20732), alla cui motivazione basti qui un rinvio; e tutto ciò per una somma che stimasi equa nella misura indicata in dispositivo in rapporto anche all’entità della condanna alle spese di lite ed a quella del petitum su cui i ricorrenti insistono anche nella presente sede, poi da maggiorarsi degli accessori ivi indicati per la sua natura di credito di valuta, una volta operatane la liquidazione;

infine, deve darsi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo: (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U., 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna altresì i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento in favore della controricorrente, ex art. 385 c.p.c., comma 4, della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA