Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23965 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 23965 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

‘sul ricorso 29982-2007 proposto da:
LEONE GIUSEPPE C.F.LNEGPP55P10T452W, LEONE NICOLA,
LEONE BRUNO, PODDIGHE MARIA IGNAZIA, NELLA SUA
QUALITA’ DI EREDE DI MARRAS GAVINO, MARRAS ROSA,
MARRAS LUCIANA, NELLA SUA QUALITA’ DI EREDE DI MARRAS
ANTONIO
2013
1924

C.F.MRRNTN19L291452Q,

LEONE

GAETANO,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato CESARACCIO MARIO;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 22/10/2013

SORO

GESUINA

SROGSN26A51B264F,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 36/B, presso lo
studio dell’avvocato SCARDIGLI MASSIMO,
rappresenta

e

difende

unitamente

che la

all’avvocato

SPANEDDA LUIGI;

nonchè contro

SORO MARIA ANDREANA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 390/2007 della CORTE D’APPELLO ’01 eAttt-‘ (
SEZ.DIST. DI 61-i- SASSARI, depositata il 19/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Scardigli Massimo difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che invita a
regolarizzare ai sensi degli artt. 110 e 1811- cpc, in
subordine, rigetta dotti ricorso, previa eventuale
correzione della motivazione della sentenza (cass.
7/12/1939, rep. Foro It. 1939, Servitù n. 105) e
condanna alle spese.

– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 24.1.1997 Soro Gesuina e Maria Andreana convenivano davanti al
Pretore di Sassari Marras Antonio, Gavino e Rosina, e, quali eredi della sorella Maria,
Leone Nicola, Giuseppe, Gaetano e Bruno esponendo di essere proprietarie di una

luci irregolari e ne chiedevano la regolarizzazione e l’innalzamento del parapetto del
terrazzo sino a due metri dal pavimento,.
I convenuti proponevano varie eccezioni e in via riconvenzionale chiedevano l’acquisto
della servitù per usucapione.
Con sentenza 15.6.2002 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva
quella di usucapione mentre la Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, rigettava
la riconvenzionale e condannava i Marras Leone collettivamente ed impersonalmente a
rendere conformi a legge le finestre lucifere indicate ai nn 1,3, 6 della ctu e ad
eliminare, trasformandole in luci regolari le finestre di cui ai n 4 e 5, richiamando la ctu
e deducendo che anche sotto il vigore del vecchio codice valeva il principio generale
che le aperture che non hanno le caratteristiche della veduta si considerano luci ed ai
fini dell’usucapione erdrifi evante che due finestre esistessero dal 1940 essendo
necessario che avessero le attuali caratteristiche di veduta, dato contestato.
Ricorrono Leone Giuseppe, Nicola, Bruno, Poddighe Maria lgnazia, erede di Marras
Gavino, Marras Rosa, Luciana, erede di Marras Antonio, Marras Gaetano con due
motivi, resiste Soro Gesuina, che ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano, col primo motivo, violazione degli artt. 584, 585, 587, 588 cc 1865, 900
e 901 cc vigente, 115 e 116 cpc, vizi di motivazione col quesito se può determinare

abitazione con cortile nel corso Angioy 33 in Sassari e che i convenuti mantenevano

mutamento nella qualificazione di una apertura da veduta a luce la apposizione di una
inferriata tale da non incidere sulla inspectio e prospectio e se può una argomentazione presunta rimozione di inferriata svolta non come eccezione né come deduzione e
tardivamente- costituire fondamento della decisione.

motivazione col quesito se costituisca prova sufficiente della intervenuta usucapione di
una servitù di veduta l’accertamento della sua esistenza, in assenza di contestazione e di
prova di interruzione.
Le censure non meritano accoglimento.
La sentenza, come dedotto, ha affermato, richiamando la ctu , che anche sotto il vigore
del vecchio codice valeva il principio generale che le aperture che non hanno le
caratteristiche della veduta si considerano luci ed ai fini dell’usucapione era irrilevante
che due finestre esistessero dal 1940 essendo necessario che avessero le attuali
caratteristiche di veduta, dato contestato.
Quanto alla prima censura, a prescindere dalla pluralità delle doglianze che elude la
necessaria specificità dell’impugnazione e dalla mancata prova della decisività in
relazione alla complessiva ratio decidendi, è assorbente il rilievo che la sentenza ha
considerato che sia sotto il vigore del codice previgente sia dell’attuale sono vedute
quelle che consentono di affacciarsi e sporgersi senza ricorrere a mezzi artificiali,
.A; v; “.

….A i

affermazione non sufente
icief contestata.
Quanto alla seconda censura, per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è
necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso
inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla
legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re

Col secondo motivo si lamentano violazione degli art. 900, 901, 1158 cc e vizi di

aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente
al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia

10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta
fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre
all’usucapione (Cass. I agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come
nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
2003 n. 2222).
La domanda di usucapione è stata correttamente respinta in mancanza di prova il cui
onere incombeva sui convenuti e sulla scorta della considerazione che dalla ctu si
indicavano riferimenti temporali che consentivano di ritenere improbabile il
completamento dell’usucapione sotto il nuovo regime.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle
spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 1700 di cui
1500 per compensi, oltre accessori.

del titolare del diritto (Cass. Il maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.

Roma, I 9 settembre 2013.

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