Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23964 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 15/11/2011), n.23964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONESECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8798/2008 proposto da:

M.P., P.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LIMA 31, presso lo studio dell’avvocato PASCONE Giovanni,

che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COSBETON SRL, in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI Luigi, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.R., C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2114/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9/02/07, depositata il 10/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

udito l’Avvocato Albini Carlo per delega Manzi, difensore del

controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

si riporta alla relazione.

Fatto

PREMETTE

che con decreto 17.1.94 n. 1245 il Presidente del Tribunale di Roma ingiungeva al Consorzio Banditella di Sotto, a M.E., a M.P. ed a P.M. il pagamento della somma di L. 619.438.025 oltre interessi e spese in favore della S.r.l.

Cosbeton per il saldo dei lavori eseguiti in virtù di contratti di appalto registrati a (OMISSIS);

che il Consorzio Banditella di Sotto proponeva opposizione sostenendo d’aver già corrisposto somma maggiore, onde l’eventuale saldo sarebbe stato inferiore e che, comunque, nulla doveva in quanto l’opposta non aveva ultimato e, tanto meno, collaudato i lavori; con autonomo atto d’opposizione ma con identiche motivazioni s’opponevano al pagamento anche M.E., S.P. e P. M.;

che le due riunite opposizioni, per quanto in questa sede interessa, venivano definite con sentenza d’accoglimento 2.2.06 n. 2359 sulla considerazione che “dall’esame delle carte processuali si può desumere che i lavori non siano stati ultimati, in quanto manca del tutto il certificato di ultimazione ed il collaudo degli stessi come pure richiesto dai contratti; di essi non c’è traccia nemmeno nel Comune di Ardea; analogamente non è stata data alcuna giustificazione dei ritardi, pure accertati nella documentazione prodotta dalla stessa opposta, cosa che incombeva alla società opposta per i principi sopra esposti”;

che detta sentenza non veniva impugnata e, pertanto, passava in giudicato;

che nelle more del descritto giudizio, la S.r.l. Cosbeton, con atto di citazione notificato il 22.10.99 ed il 23.06.00, conveniva in giudizio innanzi al medesimo Tribunale di Roma C.R., C.S., P.M., M.P. ed .M.E. (o E.), chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di L. 1.244.592.310, oltre interessi al tasso convenzionale del 23% annuo sulle somme dovute, in forza dei contratti di appalto conclusi il 27.07.85 e per lavori eseguiti extra contratto, rispettivamente per la realizzazione della rete fognaria e della rete idrica dei terreni facenti parte del Consorzio di Banditella di Sotto in Comune di Ardea;

che la società attrice deduceva essere stati i contratti regolarmente autorizzati con delibera dell’assemblea straordinaria del consorzio, che i lavori erano stati regolarmente eseguiti, per un saldo complessivo a debito del Consorzio di L. 469.192.000 e L. 826.159.411, mentre il Consorzio aveva pagato soltanto acconti per L. 675.913.386, restando un debito di L. 619.483.025, oltre interessi convenzionali che, fino al 15.10.93, avevano portato il debito complessivo a L. 1.209.989.523; di aver intrapreso nei confronti del Consorzio un giudizio (ancora non definito) per il pagamento di dette somme, nel quale era stata espletata CTU che aveva determinato l’ammontare definitivo dei lavori eseguiti; che i consorziati erano tenuti a rispondere solidalmente delle obbligazioni assunte a loro vantaggio dall’amministrazione consortile ex artt. 860 e 1115 c.c.;

che i convenuti si costituivano e resistevano alla domanda sulla base di eccezioni ed argomenti diversi, tutti eccependo, comunque, il loro difetto di legittimazione passiva, poichè il Consorzio non aveva personalità giuridica e si configurava quale mera associazione non riconosciuta, ed assumendo di poter essere chiamati a rispondere, tutt’al più, nei limiti della loro quota consortile; il C. R. contestava di essere componente del Consorzio; il C.S. eccepiva l’illiceità degli interessi convenzionali, di ammontare usurario; P.M. e M.P. eccepivano che l’appalto era il frutto di iniziativa assunta dall’amministratore S. G., della quale i consociati non erano stati debitamente informati;

che all’esito d’istruttoria documentale, con sentenza 6.12.02 n. 46447 il Tribunale respingeva la domanda sulla considerazione che non era stato possibile, alla stregua delle prove in atti, accertare se il consorzio fosse un ente dotato di autonomia patrimoniale perfetta o un’associazione non riconosciuta (delle cui obbligazioni avrebbero dovuto rispondere, oltre all’associazione con il suo patrimonio, soltanto le persone che avevano agito per suo conto) e che, comunque, la domanda non era stata provata, non avendo la società chiesto di provare l’esistenza del suo credito e non potendosi, a tal fine, ritenere sufficiente la consulenza svolta in altro giudizio, del cui esito non era stata acquisita notizia alcuna;

che con citazione notificata il 25.06.03 al C.S., al P.M. ed al M.P., il 26.06.03 a mezzo del servizio postale al M.E., l’8.03.04 al C.R., la S.r.l.

Cosbeton proponeva appello. Avverso detta sentenza dolendosi, con l’unico motivo di censura, che il primo Giudice non avesse tenuto adeguatamente conto della documentazione prodotta, in particolare degli atti del giudizio promosso in opposizione a d.i. dal Consorzio e dai suoi amministratori, P.M.., M.P. e M. E., della copia dell’ordinanza di autorizzazione della provvisoria esecutività parziale del d.i. opposto e della relazione di CTU, dei contratti di appalto, sottoscritti dagli stessi consiglieri del Consorzio e che le proprie richieste istruttorie, nell’atto riproposte, fossero state ritenute superflue;

che tutti gli appellati, ad eccezione del M.E., si costituivano rinnovando le eccezioni relative alla mancata prova del credito e concludendo per la conferma della sentenza appellata;

che con sentenza 10.05.07 n. 2114, l’adita Corte d’Appello di Roma – premesso che non era stato notificato ad M.E., dichiaratolo inammissibile nei confronti di C.R. e respintolo quanto a C.S. – in parziale riforma dell’impugnata sentenza accoglieva il proposto gravame e condannava P.M. e M.P. in solido al pagamento in favore della S.r.l. Cosbeton della somma di Euro 431.735,88 con gli interessi legali dall’8.12.93 sulla considerazione che il Consorzio Banditella di Sotto era da considerare associazione non riconosciuta, delle cui obbligazioni potevano esser chiamati a rispondere solidalmente gli associati partecipi della loro assunzione, e che, in base alla documentazione acquisita al giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo, potevano ritenersi accertati il credito dell’appellante e la detta misura dello stesso;

che avverso tale decisione P.M. e M.P. – rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Giovanni Pascone, presso il cui studio in Roma, alla Via Lima n. 31, erano elettivamente domiciliati – proponevano ricorso per cassazione nei confronti della S.r.l. Cosbeton, di C.R. e di C.S.;

che resisteva la S.r.l. Cosbeton con controricorso;

che su relazione 19.9.08 del Consigliere designato all’esame preliminare, che aveva rilevato vizio della notificazione del ricorso ex art. 140 c.p.c. nei confronti di ” C.P.” per omesso deposito in una al ricorso dell’AR della raccomandata relativa all’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale, veniva fissata la trattazione alla Camera di consiglio del 28.1.10 con provvedimento e relazione comunicati ai difensori delle parti (all’Avv. Pascone ex art. 140 c.p.c. il 10.12.09 con ritiro del plico – avviso di deposito – presso l’ufficio postale il 24.12.09; all’Avv. Manzi ex art. 139 c.p.c. il 10.12.09) ed, in tale sede, veniva disposta ex art. 291 c.p.c., la rinnovazione della detta notificazione a ” C.P. con termine di giorni sessanta dalla comunicazione per provvedere;

che per i ricorrenti l’ordinanza veniva comunicata al difensore Avv. Prof. Giovanni Pascone, assente alla trattazione, con biglietto di Cancelleria notificato ex art. 140 c.p.c. addì 11.05.10 e consegna del plico -avviso di deposito- al portiere il 21.05.10;

che, in seguito, su comunicazione di Cancelleria 28.01.11, che certificava il mancato adempimento della parte interessata all’ordinanza 28.01.10, veniva fissata alla camera di consiglio del 03.05.11 l’ulteriore trattazione del ricorso, sul quale la Corte decideva in tale data ed, ancora, a seguito di riconvocazione, in data 08.07.11.

Diritto

RILEVA

preliminarmente che, quanto alla comunicazione della fissazione della trattazione alla Camera di consiglio del 03.05.11 all’Avv. Prof. Giovanni Pascone, risultato assente, è da considerare regolare la notifica dell’avviso di fissazione effettuata presso la Cancelleria di questa Corte addì 11.04.11, in quanto quella effettuata il 23.03.11 al domicilio, dichiarato in ricorso, di Via Lima 31 in Roma, ha avuto esito negativo per intervenuto trasferimento d’esso destinatario, trasferimento da questi non comunicato all’Ufficio;

che, infatti, nel procedimento di legittimità, per il caso in cui risulti il trasferimento del domiciliatario (o se questi risulti sconosciuto all’indirizzo indicato nell’elezione di domicilio), la notificazione deve effettuarsi in cancelleria, atteso che l’elezione di domicilio risulta priva di efficacia, onde, verificandosi una situazione assimilabile alla mancata elezione di domicilio, trova applicazione il disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., comma 2, dettato per l’omessa elezione di domicilio del ricorrente, ma integrante espressione di un principio generale estensibile a tutte le comunicazioni o notificazioni ad entrambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell’art. 370 cod. proc. civ., comma 2 (Cass. 24.6.08 n. 17086, 24.11.06 n. 25011, 20.5.02 n. 7309);

che, nella specie, l’ordinanza 20.01.10 trovava ragione sulla considerazione che, in caso di notificazione ex art. 140 c.p.c., la stessa si ha per eseguita nei confronti del destinatario con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. SS.UU. 13.12.05 n. 458);

che, peraltro, non può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per la rilevata inottemperanza all’ordine di rinnovo della notificazione, in quanto nel provvedimento (come già nella relazione) risulta erroneamente indicato il destinatario di tale ulteriore adempimento come C.P., soggetto estraneo alla controversia, invece che come C.R., ciò che può aver ingenerato il convincimento della non necessarietà dell’adempimento medesimo, onde l’ordine va replicato nei termini corretti;

che risulta, inoltre, invalida la notificazione del ricorso all’altro intimato, C.S., non costituitosi, in quanto omessa – per trasferimento del domiciliatario Avv. Anna Vivolo dal domicilio, risultante nella sentenza impugnata, di Via Ugo Ojetti n. 79 in Roma – e non ripetuta previe le opportune ricerche;

che tale notifica non è nulla ma inesistente, quindi non ne è consentita la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. 26.3.10 n. 7358, 21.6.07 n. 1487) e, tuttavia, poichè il ricorso risulta notificato ritualmente ad almeno uno degli altri intimati, la S.r.l. Cosbeton, è possibile disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., nei confronti dell’intimato cui la notificazione dell’atto introduttivo non è stata effettuata, ciò in forza del principio per cui, quando una domanda debba essere proposta entro un termine perentorio nei confronti di più contraddittori, è sufficiente la tempestiva proposizione nei confronti anche di uno solo di essi, dovendo poi il giudice provvedere ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (Cass. SS.UU. 21.5.03 n. 7947, Cass. 26.11.99 n. 13188, Cass. 13.5.83 n. 2992).

PQM

visto l’art. 291 c.p.c., dispone rinnovarsi la notificazione del ricorso introduttivo all’intimato C.R.;

visto l’art. 331 c.p.c., dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intimato C.S.;

rinvia la causa a nuovo ruolo previo ulteriore esame preliminare del merito ove risultino effettuati i disposti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, previa riconvocazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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