Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23964 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 23964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9887/2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dott.

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CORETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO STUMPO,

VINCENZO TRIOLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata e

difesa da se medesima;

– resistente –

avverso la sentenza n. 434/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del motivo 1 di

entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.A. terzi nei confronti delle spese di liteprocedeva ad espropriazione presso del debitore INPS per il pagamento distratte in suo favore con sentenzadel Tribunale di Foggia, sezione lavoro. Raccolta la dichiarazione positiva del terzo pignorato, il giudice dell’esecuzione pronunciava ordinanza di assegnazione.

Successivamente, la T. notificava all’Istituto di previdenza un ulteriore atto di precetto per il recupero delle spese relative alla registrazione dell’ordinanza di cui sopra. Instaurava quindi una seconda procedura esecutiva, avverso la quale l’INPS proponeva opposizione, sostenendo l’inesistenza del titolo esecutivo. dell’esecuzione disponeva l’assegnazione delle pignorate fino alla concorrenza di un terzo del esposto dalla T..

Costei proponeva opposizione agli atti esecutivi, dolendosi della decurtazione del credito.

Il giudice dell’opposizione, ritenuto di non dover emettere alcun provvedimento immediato, assegnava alle parti il termine per la prosecuzione del giudizio di merito. Il giudizio veniva introdotto dalla T. con ricorso, nelle forme del rito lavoro. Il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione.

L’INPS ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, sulla base di quattro motivi illustrati da successiva memoria.

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’INPS lamenta la violazione degli artt. 93,409,617,618 e 618-bis c.p.c.. In particolare, secondo il ricorrente, la T. avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito di cui all’art. 618 c.p.c., comma 2, con atto di citazione, anzichè con ricorso, trattandosi di credito di natura ordinaria. Di conseguenza, il mero deposito in cancelleria del ricorso non sarebbe stato sufficiente a far salva l’osservanza del termine fissato dal giudice per l’introduzione del giudizio.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il credito azionato in executivis dal difensore distrattario delle spese di lite, ancorchè consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente; conseguentemente, con riferimento al detto credito, non opera la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista dall’art. 618-bis c.p.c., nè si applica il relativo rito (Cass. n. 24691/2010; Cass. n. 17134/2005; Cass. n. 11804/2007).

Ciò posto, a norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (Cass. n. 19264/2012; Cass. n. 1152/2011).

Avendo invece l’opponente introdotto il giudizio con ricorso anzichè con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto entro tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo.

Tale adempimento non è stato tempestivamente curato, sicchè il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 618 c.p.c., dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi.

Consegue l’accoglimento del primo motivo, con l’assorbimento degli ulteriori.

La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile, decidere nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 – dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla T..

Quest’ultima va condannata al pagamento delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’intimata T.A..

Condanna l’intimata al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 630,00, e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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