Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23963 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 15/11/2011), n.23963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONESECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13068/2009 proposto da:

K.F.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 26/B, presso lo studio

dell’avvocato PETRONI Massimo, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SPARANO GIUSEPPE, DE SANNA EDUARDO, giusta

procura speciale a margine della seconda facciata del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIETRO TACCHINI 32, presso lo studio dell’avvocato

GUALTIERI FIAMMETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato TRAPANI

Mario, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

BOA EDILFIN SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1020/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

25/02/09, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato De Sanna Eduardo, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Fiammetta Gualtieri, (delega avvocato Mario

Trapani), difensore della controricorrente che i riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

K.P.M., acquirente nel 1998 di una villetta dalla srl Boa-Edilfin, premesso che quest’ultima non aveva cancellato, come promesso, l’ipoteca iscritta a garanzia di mutuo bancario, agiva contro la società in relazione alla vendita di altra villetta a tale R.A..

Chiedeva la declaratoria di simulazione assoluta del contratto e in subordine la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c..

Il tribunale di Napoli accoglieva la prima domanda.

La Corte d’appello partenopea con sentenza del 23 marzo 2009, riformava la sentenza. Riteneva che le prove offerte dalle convenute R. e Boa Edilfin, anche in appello, portavano ad escludere la simulazione assoluta della compravendita.

Quanto alla azione revocatoria, riteneva insussistente la prova della consapevolezza della scientia damni, essendo insufficiente il fatto che la R. fosse moglie separata del legale rappresentante della società venditrice.

K. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 maggio 2009; Boa Edilfin srl è rimasta intimata. R. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 1417 c.c., e inesistenza o insufficienza della motivazione. Con il primo quesito la ricorrente si duole che la Corte abbia esaminato disorganicamente e non complessivamente le prove anche presuntive della simulazione.

Con il secondo “quesito di diritto”, vengono riproposte le censure in ordine alla analisi frammentaria dei singoli punti della motivazione;

inoltre la ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto che la prova della simulazione sia venuta meno a seguito della produzione tardiva, immotivatamente ammessa, della fotocopia del retro di un assegno recante la dicitura “pagato”.

Il secondo motivo espone violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; il ricorso ripropone qui la tesi della inammissibilità della produzione dell’assegno di L. 110 milioni, al quale la Corte d’appello ha conferito rilevante valore probatorio. La ricorrente adduce che la indispensabilità del documento, imposta dall’art. 345 c.p.c., per rendere legittima l’acquisizione del documento, avrebbe dovuto essere sancita con un provvedimento autonomo e separato rispetto alla sentenza.

Dal punto di vista logico è da esaminare in primo luogo la censura relativa alla ammissibilità del documento prodotto in sede di appello.

Essa si fonda su quel passaggio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’esercizio del potere di ammettere documenti nuovi in appello, in quanto ritenuti indispensabili, deve essere filtrato attraverso un provvedimento motivato.

Secondo la ricorrente, la mancanza di un provvedimento istruttorio ad hoc della Corte d’appello renderebbe inammissibile la produzione.

Tale ricostruzione, inutilmente formalistica, è del tutto priva di fondamento.

Va evidenziato che quando la giurisprudenza allude a un provvedimento motivato di ammissione (SU 8203/05; Cass. 9120/06; 21980/09) intende escludere che il potere del giudice possa essere arbitrario.

L’obbligo di motivazione esprime compiutamente il principio che domina l’esercizio di ogni potere del giudice, costituito, come ha insegnato la dottrina più riflessiva, dalla controllabilità.

Se così è, diviene superfluo esigere un provvedimento istruttorie autonomo, che sarebbe sovente di notevole intralcio sotto il profilo del dinamico svolgersi del giudizio di appello, essendo ampiamente soddisfatta ogni esigenza di controllabilità, allorquando la giustificazione dell’ammissione del documento sia desumibile inequivocabilmente dalla motivazione della sentenza d’appello, la quale dovrà dar conto, anche implicitamente, del perchè la prova sia stata ritenuta – nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite – “indispensabile”, cioè suscettibile di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come “rilevanti” (cfr. art. 184, comma 1; art. 420, comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia.

L’indispensabilità, intesa come capacità della prova nuova di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado, può quindi emergere dalla decisione d’appello.

Che tale sia l’intendimento della giurisprudenza citata emerge anche dell’esame delle relative fattispecie: Cass. 21980/09 rimprovera infatti alla decisione impugnata la mancanza “di qualsiasi riferimento al giudizio di indispensabilità” e la censura per aver dichiarato inammissibile la produzione documentale, senza esaminarne la “indispensabilità”.

Che tale sia l’interpretazione corretta risulta anche dall’insegnamento secondo il quale il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello non attiene al merito della decisione, ma al rito, in quanto la relativa questione rileva ai fini dell’accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all’ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte.

Ciò comporta che, nel caso in cui venga dedotta in sede di legittimità l’erronea ammissione di una prova documentale non indispensabile da parte del giudice di appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo”, è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile (Cass. 14098/09; 4478/11).

Il portato necessario di tale principio reca con sè la ininfluenza di un’ammissione di prova nuova avvenuta senza espressa motivazione e rende a maggior ragione pienamente legittimo l’operato del giudice che tale motivazione abbia espresso in sentenza.

Stabilito quindi che il vizio processuale denunciato non scalfisce in alcun modo la sentenza impugnata, risulta agevole l’esame della prima doglianza, che appunta la sua attenzione sulla tecnica motivazionale del giudice di merito.

La censura è chiaramente inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 1417 c.c., giacchè il quesito di diritto è costituito da un mero interpello alla Corte sull’esistenza di violazione della norma suddetta, in caso di esame delle prove presuntive condotto “per punti” e non nel loro complesso”.

Per la parte che denuncia vizi di motivazione, il motivo, anch’esso ai limiti della inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c., a causa della carente formulazione del fatto controverso, si risolve nella richiesta di rivisitazione dei fatti di causa da parte del giudice di legittimità, laddove quello di merito ha esaurientemente spiegato per qual motivo la produzione non solo del resto dell’assegno, ma anche del verso, contenente le attestazioni di incasso da parte della venditrice, prenditrice dell’assegno, costituisse prova convincente e decisiva atta a ribaltare il giudizio sulla simulazione della compravendita, essendo documento idoneo a comprovare il pagamento del prezzo.

La sentenza di appello ha poi esaminato gli altri indizi offerti in causa e ne ha desunto l’insufficienza ai fini della dimostrazione della simulazione, pur ammettendo la singolarità di alcuni di essi.

Questo giudizio resta incensurabile in sede di legittimità, nè può essere inficiato dalle allusioni relative al ritardo nella produzione del retro dell’assegno, che è stato dalla R. chiarito in controricorso, per smentire ambigue allusioni di controparte, spiegando che la ricerca di questa parte del documento era stata resa necessaria dalla mancata ottemperanza della venditrice Boa Edilfin all’ordine del giudice di produrre in giudizio la prova dell’avvenuto pagamento e dalle conseguenti opportune ricerche.

Va aggiunto che nessun profilo della doglianza coinvolge il tema della negligenza della parte per la mancata produzione in primo grado, questione che induce taluno (cfr. Cass. 7441/11) a una lettura riduttiva, qui non condivisa, del potere di ammissione delle prove indispensabili in appello, fino al punto di vanificarne la funzione limitatamente correttiva del rigore del vigente regime delle preclusioni istruttorie nel processo ordinario di cognizione.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA