Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23962 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13331-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA MESSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

Presidente pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende, ope legis;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4408/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

Che:

A.S. propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Lombardia, di rigetto dell’appello da lui proposto contro una decisione della CTP di Milano, che aveva a sua volta respinto il suo ricorso avverso un estratto di ruolo, riferito ad una cartella di pagamento tributi erariali 2001.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso del contribuente è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione e di notifica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per non avere EQUITALIA prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento sottesa all’estratto di ruolo impugnato; invero sull’avviso di ricevimento in atti non era stata specificata la qualifica di chi aveva ritirato il plico e la firma ivi apposta non era leggibile, si da non consentire l’identificazione dell’autore della firma;

che, con il secondo motivo, viene dedotto omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, i quali avevano formato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto sull’argomento della legittimità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo la CTR non aveva speso alcuna parola, respingendo il suo ricorso senza fornire alcuna motivazione;

che, con il terzo motivo, viene dedotto omesso esame di un punto decisive della controversia, concernente l’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici di merito non si erano pronunciati in ordine all’eccezione di prescrizione da lui formulata in ordine ai crediti erariali vantati da controparte; invero dal 2 maggio 2006, data della supposta notifica della cartella di pagamento, cui si riferiva l’estratto conto da lui impugnato, erano trascorsi più di cinque anni; era pertanto maturato nei suoi confronti il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge per i crediti tributari fatti valere nei suoi confronti;

che sia l’Agenzia delle entrate, sia l’Agenzia delle entrate riscossione, sia il Ministero dell’economia e delle finanze si sono costituiti con controricorso;

che va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, per non avere esso neppure preso parte ai precedenti gradi di merito del giudizio e per essere il medesimo comunque carente di legittimazione passiva, atteso che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 300 del 1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, la legittimazione passiva in materia di controversie relative a tributi erariali spetta unicamente all’Agenzia delle entrate (cfr., in termini, Cass. n. 9457 del 2018);

che il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, con esso, è stato contestato con violazione di legge un vero e proprio accertamento di fatto, avendo la sentenza impugnata accertato, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, sia la ritualità della notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta dall’Agente dellariscossione con raccomandata con avviso di ricevimento, sia la regolarità dell’avviso di ricevimento, prodotto in copia dall’Agente della riscossione, si che non è dato al ricorrente ritornare nuovamente sull’argomento nel presente fase di legittimità;

che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la CTR ha confermato la statuizione della CTP di Milano in ordine alla questione relativa all’impugnabilità degli estratti di ruolo, facendo corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. SS. UU. n. 19074 del 2015), secondo i quali l’impugnazione di un estratto di ruolo è ammissibile solo per far constare la mancata notifica della o delle cartelle di pagamento comprese in detto estratto ruolo, si che, una volta accertato, come nel caso in esame, l’avvenuta regolare notifica della cartella indicata nell’estratto ruolo impugnato, nessuna ulteriore censura è dato formulare in ordine all’estratto di ruolo;

che, pertanto, il motivo di ricorso in esame contravviene al principio, al quale questo collegio aderisce, secondo il quale nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in Cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto di secondo grado, dimostrando che esse siano fra di loro diverse; il che il ricorrente non ha fatto (cfr. Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014)

che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, entrambe le sentenze di merito hanno implicitamente respinto l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali portati dall’unica cartella compresa nell’estratto conto impugnato; invero la notifica di tale ultima cartella è stata indicata come avvenuta il 2 maggio 2006 e quindi entro 10 anni dalla data in cui è stato acquisito l’estratto di ruolo impugnato (29 aprile 2013);ed il termine precrizionale dei tributi erariali, quali IRPEF, IVA ed IRAP, cui si riferiva la cartella anzidetta, è decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 16713 del 2016); che, pertanto, anche il motivo di ricorso in esame contravviene al principio, al quale questo collegio aderisce, secondo il quale nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in Cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto di secondo grado, dimostrando che esse siano fra di loro diverse; il che il ricorrente non ha fatto (cfr. Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014)

che, pertanto, il ricorso del contribuente va dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’economia e delle finanze; dichiara altresì inammissibile il ricorso proposto contro l’Agenzia delle entrate e condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 2.500,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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