Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23962 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 23962 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 20654-2007 proposto da:
TARQUINI

MARIO

TRQMRA33E22B114Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso
lo studio dell’avvocato BESI ALFREDO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FOLLI

DANIELA

FLLDNL64A62C5520,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4,
presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che
la rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 22/10/2013

- controri corrente nonchè contro

TARQUINI GIORGIO, SALA VERO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2776/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato ALFREDO BESI difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GIUSEPPE TENCHINI difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 09/06/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25-3-1995 Daniela Folli
conveniva in giudizio Vero Sala, per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti a seguito dell’allagamento, nel gennaio

di copiose infiltrazioni di acqua provenienti dalle pareti e dal
soffitto, causate dalla rottura di un tubo della sovrastante proprietà
del convenuto.
Il Sala si costituiva eccependo la propria carenza di
legittimazione passiva e chiedendo di essere autorizzato a chiamare
in causa Mario Tarquini e Giorgio Tarquini, onde sentirli dichiarare
unici responsabili dell’evento dannoso lamentato dall’attrice, avendo
i medesimi ricevuto in legato l’appartamento da parte della defunta
madre.
Nel costituirsi, Mario Tarquini chiedeva il rigetto sia della
domanda principale che di quella avanzata nei suoi confronti dal
convenuto, assumendo che fino al luglio 1993 il Sala aveva rivestito
la qualità di comproprietario nonché di custode e unico possessore
dell’intero asse ereditario, sicché la responsabilità per le avvenute
infiltrazioni di acqua era da ascrivere esclusivamente alla sua
negligenza ed incuria. In subordine, il Tarquini chiedeva la condanna
del Sala alla rifusione di ogni somma eventualmente posta a suo
carico

1

del 1993, dei locali adibiti alla sua attività commerciale, per effetto

Giorgio Tarquini rimaneva contumace.
Con sentenza n. 60T del 1999 il Tribunale di Roma, Sezione
Distaccata di Bracciano, condannava Mario e Giorgio Tarquini al
pagamento in favore dell’attrice della somma di lire 2.904.000, oltre

spese legali tra l’attrice e il Sala e tra quest’ultimo e i Tarquini.
Avverso la predetta decisione proponeva appello Mario
Tarquini, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto delle domande
proposte nei suoi confronti e, in subordine, la condanna di Velo Sala
alla rifusione delle spese che l’appellante fosse condannato a pagare
alla danneggiata.
Nel costituirsi, la Folli istava per il rigetto del gravame e, in
subordine, per la condanna del Sala, o di chi di ragione, al
risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva anche il Sala, chiedendo il rigetto dell’appello, in
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con sentenza in data 9-6-2006 la Corte di Appello di Roma, in
accoglimento per quanto di ragione del gravame, condannava il Sala
a tenere indenne l’appellante, in ragione del 50%, di quanto il
Tarquini era stato condannato a pagare all’attrice con l’impugnata
sentenza; condannava l’appellante alla rifusione delle spese del
grado in favore della Folli; dichiarava compensate per metà le spese
di entrambi i gradi tra Tarquini Mario e Vero Sala, condannando

2

agli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite; compensava le

quest’ultimo al pagamento della restante metà di tali spese. La Corte
territoriale, in particolare, disattendeva l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva sollevata dall’appellante, rilevando che al
tempo dell’evento lesivo l’immobile in questione apparteneva in

in solido dei danni provocati a terzi, non avendo l’appellante dato
prova che all’epoca il Sala fosse l’unico possessore dell’immobile. Il
giudice del gravame, pertanto, riteneva corretta, in base al principio
di solidarietà sancito dall’art. 2055 c.c., la pronuncia di condanna in
favore del terzo danneggiato emessa dal Tribunale per l’intero a
carico dei Tarquini, rilevando, tuttavia, che nei rapporti interni il
Sala, quale responsabile in solido dell’evento dannoso, era tenuto a
rifondere

pro-quota

il Tarquini. La pronuncia di condanna

dell’appellante alle spese del grado in favore della Folli veniva
giustificata dal giudice di appello in base al principio di
soccombenza, stante la conferma della condanna del Tarquini al
risarcimento danni.
Mario Tarquini ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza di appello, nella sola parte in cui ha pronunciato la sua
condanna al pagamento delle spese del grado in favore dell’attrice.
Daniela Folli ha resistito con controricorso, successivamente
illustrato con una memoria.

3

comproprietà ai Tarquini e al Sala, i quali erano tenuti a rispondere

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa e
contraddittoria motivazione, in relazione agli artt. 329 comma 2 e
346 c.p.c.. Deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere

domanda era stata proposta nei confronti di quest’ultima con l’atto di
appello. L’appellante, infatti, nel chiedere l’accoglimento delle
“conclusioni già formulate in primo grado nei confronti del sig.
Sala”, aveva impugnato la sentenza di primo grado unicamente nella
parte in cui aveva posto il risarcimento dei danni a carico dei soli
fratelli Tarquini, senza nulla dedurre circa la responsabilità e la
liquidazione del danno subito dalla Folli. La sentenza di primo
grado, pertanto, non essendo stata impugnata nei confronti della
Folli, nella parte de qua era passata in giudicato. Il motivo si
conclude con la formulazione del seguente quesito, ai sensi dell’art.
366 bis c.p.c.: “Ha errato la Corte di seconda istanza nel ritenere
soggetta ad impugnazione la porzione della sentenza relativamente
alla quale nessuna delle parti ha chiesto la riforma?”
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 91, 329 comma 2 e 346 c.p.c. Sostiene
che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nella parte
riguardante la liquidazione dell’entità del danno dovuto all’attrice, e
che la Corte di Appello ha erroneamente condannato il Tarquini alle

4

l’appellante soccombente nei confronti della Folli, in quanto nessuna

spese in favore della Folli sul presupposto della sua soccombenza, in
quanto l’appellante non aveva proposto alcuna domanda nei confronti
dell’attrice. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente
quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: “Ha violato gli

artt. 329, 346 e 91 c.p.c. il giudice di seconda istanza nel ritenere
soccombente, e conseguentemente condannare alle spese di lite,
l’appellante nella porzione riguardo alla quale questi ha
esplicitamente escluso ogni richiesta di modificazione e\o di
annullamento e quindi già passata in giudicato?”.
2) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere
trattati congiuntamente, sono infondati.
11 Tarquini, con l’atto di appello, non si è limitato a chiedere
di essere manlevato dal comproprietario Sala delle conseguenze della
soccombenza nei confronti dell’attrice, ma ha indicato lo stesso Sala
quale unico responsabile dell’evento dannoso lamentato dalla Folli.
Nell’individuare

nel

Sala,

quale

esclusivo

possessore

dell’immobile sovrastante quello dell’attrice, l’unico soggetto tenuto
a rispondere dell’evento lesivo dedotto in giudizio, il Tarquini ha
chiaramente contestato, anche in appello, la propria qualità di
soggetto responsabile o corresponsabile del fatto illecito nei
confronti dell’attrice, impugnando quindi la sentenza di primo grado
anche in punto di an debeatur..

\-sPXA-Q

E infatti, la Corte di Appello, nell’esaminare il gravame, non
ha potuto esimersi dal valutare la fondatezza della pretesa
risarcitoria avanzata dalla Folli nei confronti dell’appellante,
rilevando che il Tarquini, comproprietario dell’immobile insieme al

unico possessore in capo a quest’ultimo, e doveva pertanto ritenersi
corresponsabile del danno, come tale tenuto per l’intero al
risarcimento nei confronti della danneggiata, in base al principio di
solidarietà sancito dall’art. 2055 c.c. Di qui la conferma della
pronuncia di condanna emessa in primo grado in favore della Folli a
carico dell’appellante; salvo accoglimento dell’azione di regresso da
quest’ultimo proposta verso il condebitore in solido Sala per la parte
da questi dovuta, nei rapporti interni, ai sensi del secondo comma
della stessa norma codicistica.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, pertanto, le
deduzioni svolte dall’appellante riguardo all’individuazione del Sala
quale unico responsabile dell’evento lesivo comportavano
necessariamente l’impugnazione del capo della sentenza di primo
grado recante la sua condanna in favore dell’attrice, rimanendo
impregiudicata, in mancanza di specifico motivo di doglianza, solo
la questione del quantum.
Pertanto, avendo trovato conferma la pronuncia di condanna
del Tarquini in favore dell’attrice, correttamente la Corte di Appello

fratello Giorgio ed al Sala, non aveva dato prova della qualità di

ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado in
favore della Folli, in applicazione del principio di soccombenza
sancito dall’art. 91 c.p.c.
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con

sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in euro l 200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18-9-2013
Il Consigliere estensore

Il P es ente

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA