Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23962 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. II, 15/11/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 15/11/2011), n.23962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONESECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21467/2008 proposto da:

S.F., S.G., L.E.,

tutti in proprio e nella qualità di eredi di S.M. e

S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PALESTRO

41, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MANCUSO, rappresentati e

difesi dall’avvocato STRIANESE GIUSEPPE, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANDREOTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGI Vittorio, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

4/10/07, depositata il 22/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIORGI VITTORIO che si

riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Su domanda proposta nel 1988 dai signori M., F., A. e S.G., il tribunale di Nocera Inferiore ordinava ai germani A. e V.M. l’arretramento di parte delle costruzioni realizzate in violazione delle distanze dalla proprietà attorea, in comune di Sarno.

Il tribunale condannava inoltre i convenuti V. al risarcimento dei danni.

Deceduti M. e S.A., l’appello del solo V. A. veniva parzialmente accolto dalla Corte di Salerno, che, con sentenza 22 gennaio 2008, reputava legittima sia la costruzione del piano terra S., per la parte realizzata in aderenza al “terraneo” V., sia la costruzione del piano terra V..

Ordinava tra l’altro l’arretramento da m. 7,05 a m. 10 del piano primo V., prospettante sulla loggetta e sul terrazzino (planimetria allegato F tav. 1).

F. e S.G. ed L.E. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 luglio 2008.

V.A. ha resistito con controricorso.

Eseguito l’ordine di integrazione del contraddittorio, emesso con ordinanza 17 aprile 2009, V.M. è rimasto intimato.

E’ stata fissata pubblica udienza.

Parte controricorrente ha depositato memoria.

L’avviso al difensore dei ricorrenti è stato notificato ex art. 140 c.p.c., anche con successivo avviso raccomandato.

2) Il primo motivo espone “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con quesito composto da due parti, i ricorrenti si dolgono che la Corte abbia ordinato demolizione del primo piano V. e non del secondo, così vanificando la condanna, che sarebbe ineseguibile dal punto di vista “tecnico-edilizio”.

Ciò avrebbe maggior rilievo, in quanto il secondo piano sarebbe stato attribuito al resistente V.A., mentre con V. M. i ricorrenti avrebbero “raggiunto una bonaria intesa”.

I ricorrenti lamentano omessa pronuncia con riguardo alla mancata valutazione della legittimità del piano secondo del fabbricato.

Il controricorso rileva che la questione è nuova e inammissibile, perchè avrebbe dovuto essere sollevata in appello dagli S..

Il rilievo coglie nel segno.

2.1) L’esame degli atti, consentito dalla natura processuale della censura, consente di verificare che nell’atto di costituzione davanti al giudice di appello gli odierni ricorrenti S. lamentarono (cfr. ultima pagina) la “violazione delle norme”, specificando che essa atteneva “sia al primo piano dell’edificio che al pianoterra”.

Nulla dissero circa il piano secondo neanche nella “comparsa collegiale”, in cui si soffermarono sulla violazione della normativa quanto a primo piano e pianoterra e contrastarono la doglianza dell’appellante V. circa l’omessa determinazione delle opere da eseguirsi, adducendo che la difficoltà sarebbe stata risolta in sede di esecuzione del provvedimento.

La censura risulta pertanto inammissibile.

2.2) Essa è contraddetta anche da altro rilievo.

La sentenza impugnata a pag. 11 (parte finale) e 12 distingue la sorte dei “piani realizzati in sopraelevazione”, chiarendo che “non forma oggetto del giudizio di appello la porzione di primo e secondo piano realizzata in aderenza al fabbricato S. (posto sul confine)”. Soggiunge poi quanto necessario a identificare la violazione costituita da una porzione di primo piano realizzata da parte V. con insufficiente distacco dal confine.

Pertanto, lungi dal lamentare omissione di pronuncia (primo quesito del primo motivo) o di chiedere che la Corte di Cassazione stabilisca che nell’ordine di arretramento della porzione del primo piano dell’edificio sia incluso anche l’arretramento del secondo (quesito n. 2 del primo motivo), i ricorrenti S. avrebbero potuto tutt’al più lamentare l’erroneità della decisione per violazione di legge o per difetto di motivazione. Poichè del secondo piano, questione peraltro nuova, la Corte d’appello si era occupata, restando così irrilevanti i profili di incongruità esecutiva esposti nell’odierno ricorso.

3) Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 875 c.c., in relazione alla L. n. 1142 del 1950, art. 41 quinquies, “ai sensi dell’art., nn. 3 e 5”.

Il motivo, da ritenere inammissibile ex artt. 366 e 366 bis c.p.c., si conclude con quattro quesiti di diritto.

I primi due quesiti sono inammissibili perchè privi di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta (SU 7433/09).

Vi si chiede infatti, in forma interrogativa:

a) se il diritto di prevenzione ex art. 875 c.p.c., sia compatibile con la disciplina prevista dall’art. 41/5 citato, “introdotto dalla L. n. 765 del 1967” b) “se il diritto di prevenzione sia operante per tutto il tratto del muro di cinta, laddove il confine risulti inedificato”.

La questione relativa al diritto di prevenzione esposta con siffatti quesiti non risulta comprensibile: essa è infatti suscettibile di multiple risposte, se non illustrata mediante: 1) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

2) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; 3) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).

3.1) Terzo e quarto quesito associano inammissibilmente doglianze concernenti gli accertamenti di fatto del giudice di merito e questioni di diritto che dovrebbero scaturire da questi accertamenti di fatto.

In particolare i ricorrenti chiedono: a) se l’esistenza di un piccolo casotto, di altezza inferiore al muro di cinta cui è addossato, faccia perdere al muro la natura e la caratteristica di cinta, “per la parte interessata dal casotto”.

b) se il ctu possa desumere dalla planimetria di parte l’esistenza di un manufatto? c) se il manufatto può imporre il mantenimento delle distanze anche dopo la sua demolizione.

Orbene, le censure, se considerate quali denuncia di vizi di motivazione, risultano inammissibili per più aspetti.

In primo luogo sono state concluse con quesiti di diritto e non con la “chiara indicazione del fatto controverso” prescritta ex art. 366 bis c.p.c.; detta indicazione, ove identificabile con i quesiti, risulta comunque sommaria e insufficiente, poichè non indica le ragioni dell’illogicità delle varie questioni addensate nei momenti di sintesi denominati “quesiti” (Cass. 16002/07).

Va infatti ricordato che l’art 366 bis c.p.c., esige che siano evidenziate nitidamente le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione.

In secondo luogo va rilevato che l’esposizione del motivo avrebbe dovuto essere svolta in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale impone al ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali, l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente.

Nella specie però, tranne un brevissimo, insufficiente brano di una consulenza, non sono riportate le risultanze che sorreggono la diversa ricostruzione dei fatti proposta in ricorso, relativa alle distanze dal manufatto che la sentenza designa come “terraneo V.”.

Discende da quanto esposto l’inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione al controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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