Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23962 del 12/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 23962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19937-2014 proposto da:

SANITARIA CESCHINA & C. SPA in persona del legale rappresentante

Dott. C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO SALA,

MARIA SALA, ACHILLE SALETTI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE MARNATE, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO, 8,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MUZI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROSSANA COLOMBO, FRANCESCA

SIGNORINI, ANGELO RAVIZZOLI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ e 3^

motivo, assorbito il 1^ motivo;

udito l’Avvocato GIORGIO EGIDIO ARNABOLDI per delega; udito

l’Avvocato ANGELO RAVIZZOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 447/2003 il Tribunale di Busto Arsizio, accogliendo in parte le domande del Comune di Marnate contro la Sanitaria Ceschina s.p.a., condannava quest’ultima a rimborsare al Comune la somma di curo Euro 989.000 corrispondente al costo sostenuto dall’ente pubblico per opere di bonifica dei terreni di proprietà della società convenuta e di terzi, contaminati per effetto dello stoccaggio sull’area di Sanitaria Ceschina di rifiuti classificati come tossico-nocivi.

La corte d’appello di Milano con la sentenza numero 2757/2005 accoglieva le ragioni di merito dell’impugnazione proposta da Sanitaria Ceschina contro la sentenza del Tribunale di primo grado osservando che all’inizio del 1989, epoca in cui era avvenuto il deposito dei rifiuti il terreno risultava locato ad S.A. ed Ca.Ad., i quali erano stati gli unici responsabili della contaminazione del sito e, pertanto, respingeva la domanda proposta dal Comune di Malnate contro la Sanitaria Ceschina revocando anche la garanzia fideiussoria prestata da quest’ultima.

La Corte di Cassazione con sentenza numero 6525/2011, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Malnate, cassava la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano affinchè verificasse che, fermo restando che la resistente versava in una situazione di colpa nella causazione della situazione che ha determinato le spese di ripristino sopportate dal Comune, quest’ultimo con i suoi comportamenti fosse corresponsabile anche se solo per una parte.

2. La Corte d’Appello di Milano, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 314 del 27 gennaio 2014, confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio escludendo la sussistenza di profili di colpa in capo al Comune per i fatti contestati a Sanitaria Ceschina dovendosi ascrivere invece le conseguenze dannose dell’illecito stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi alla condotta attiva dei conduttori S. e Ca. ed a quella omissiva della proprietaria Sanitaria Ceschina.

3. Avverso tale pronunzia Sanitaria Ceschina propone ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso il Comune di Marnate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, art. 2055 c.c., comma 3, artt. 2697 e 2728 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la corte territoriale erroneamente affermato che, in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, l’intero danno debba restare a carico del danneggiante, ove questi non fornisca prova della misura della colpa del danneggiato”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “nullità della sentenza, per violazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la corte territoriale disatteso i limiti dell’accertamento ad essa assegnati dalla sentenza della cassazione, applicando la disciplina diversa da quella dell’art. 1227 c.c., comma 1, espressamente indicata dalla Suprema Corte”.

Sostiene il ricorrente con i due motivi che la Corte territoriale con due rationes decidendi ha affermato l’impossibilità di determinare la misura di un’eventuale colpa del Comune di Marnate stante la completa mancanza di prove in ordine all’entità del maggior costo di smaltimento e ripristino, quindi, alla misura di un eventuale concorso di colpa dell’amministrazione comunale. Con la conseguenza, secondo il gravato provvedimento, che la domanda risarcitoria del Comune sarebbe accogliere integralmente ove anche si potesse fornire una risposta positiva al quesito sopra sintetizzato sub 1) in ordine alla ricorrenza di profili di colpa nel comportamento, in tesi, omissivo nel comune di marnate.

Ma tale pronuncia sarebbe viziata perchè la corte di cassazione aveva delimitato l’ambito di indagine del giudice del rinvio all’esistenza o meno di un concorso di colpa del Comune ai sensi dell’art. 1127 c.c., comma 1. Quindi la corte territoriale avrebbe errato nel porre integralmente a carico dell’esponente il danno sulla base dell’affermata mancanza di prova circa la misura del concorso di colpa del comune danneggiato ex art. 1227.

I motivi sono inammissibili.

Erroneamente la ricorrente afferma che la sentenza sia fondata su due rationes decidendi: in realtà, il giudice conclude con l’accertamento dell’inattribuibilità al comune di alcuna colpa e lo fa sulla base dell’esame della documentazione in atti. E quando il giudice di secondo grado esegue un accertamento di fatto, la Corte di cassazione, per poter verificare la legittimità della decisione di merito sulla questione, dev’essere investita da una censura di difetto di motivazione su di un punto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo sufficiente, a scardinare tale accertamento, una censura di violazione di norma sul procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 o 4. Infatti, il motivo per cui la sentenza può venir cassata è prima di difetto di motivazione e solo consequenzialmente di violazione della norma di diritto processuale. Pertanto nel caso di specie la ratio decidendi è stata, comunque, censurata in modo eccentrico.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza, per violazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la corte territoriale disatteso i limiti dell’accertamento ad essa assegnati dalla sentenza della cassazione, escludendo l’esistenza di una colpa dell’amministrazione comunale in relazione alle sole ordinanze sindacali emesse nei confronti dell’esponente, anzichè sulla base dell’apprezzamento – richiesto dalla Suprema Corte – delle iniziative assunte “presso l’autorità penale per l’adozione di opportune cautele volte abilitare la permanenza della situazione di deposito potenzialmente pericoloso fino all’evento della esondazione dell'(OMISSIS)”.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la corte territoriale escluso una colpa concorrente del comune di Marnate, omettendo di prendere in esame quali iniziative fossero state assunte da detto Comune nei confronti dell’autorità giudiziaria penale per l’adozione di opportune cautele volte ad evitare la permanenza della situazione di deposito potenzialmente pericoloso fino all’evento della esondazione dell'(OMISSIS), nonostante la decisività di tale circostanza fosse stata espressamente affermata dalla sentenza numero 6525/ 2011 di questa Suprema Corte”.

Con il terzo ed il quarto motivo si duole che il giudice del rinvio abbiano escluso una colpa concorrente del Comune esclusivamente sulla base delle tre ordinanze sindacali emesse nei confronti della Caschina e del comportamento dell’esponente inottemperante a tali ordinanze impugnate davanti alla giustizia amministrativa.

I motivi sono inammissibili.

A parte i profili di inammissibilità per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, i ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo, chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

Inoltre per quanto riguarda il quarto motivo trova applicazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricorrente non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 12.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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