Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23961 del 12/10/2017
Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.12/10/2017), n. 23961
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13573/2014 proposto da:
GEFIM SPA in persona del legale rappresentante pro tempore
P.P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso
lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TOBIA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ENRICO ISNARDI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore ed Amministratore Delegato Dott. L.R.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41, presso lo
studio dell’avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FERNANDO PEPE giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 134/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 22/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che non si oppone all’estinzione.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Gefim s.p.a. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 134 del 22 gennaio 2014 della Corte d’Appello di Torino che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato al risarcimento del danno la ricorrente a favore di Carige. Resiste con controricorso Carige Ass.ni s.p.a..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente Gefim s.p.a. con relativa accettazione della controricorrente. Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4).
PQM
la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione, spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017